Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 19 febbraio 2013, n. 242

Valutazione ambientale - Screening (Verifica di assoggettabilità a Via) - Impianto eolico - Criteri di valutazione - Inclusione dell'aspetto degli impatti cumulativi con  impianti di altri soggetti proponenti - Legittimità

È pienamente legittima una verifica di assoggettabilità a Via di un impianto eolico che abbia valutato anche gli aspetti di potenziali impatti cumulativi con altri impianti proposti da altri soggetti nella stessa zona.
Lo ha deciso il Tar Puglia con sentenza 19 febbraio 2013, n. 242 rigettando le doglianze di una impresa che lamentava l’assoggettamento a Via (valutazione di impatto ambientale) in seguito a una procedura di screening (verifica di assoggettabilità a Via) ex articolo 12, Dlgs 152/2006 in cui la Regione aveva valutato anche la possibilità di impatti "cumulativi" e in termini di "co-visibilità" di più pale eoliche (facenti capo a differenti società proponenti e potenzialmente incidenti sulla stessa area).
Per i Giudici si tratta di una valutazione, a base della decisione di assoggettare l’impianto a Via, pienamente rientrante in quelle ambientali fisiologicamente ammesse in tale sede. Infatti la Regione ha posto la problematica in termini di impatti "cumulativi" sull'ambiente circostante ("con potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali"), non in termini di mera sovrapposizione che avrebbe determinato la necessità di risolvere il conflitto tra più proponenti nella stessa area durante la conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003 e non durante il procedimento di Via.

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Energie rinnovabili | Via (Pua-Paur) / Vas | Via (Pua-Paur) / Vas | Autorizzazioni | Beni culturali e paesaggistici | Autorizzazioni | Eolico | Energia | Eolico | Energie rinnovabili

Tar Puglia

Sentenza 19 febbraio 2013, n. 242

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da (omissis) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis);

 

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

— della determinazione n. 252 del 28 ottobre 2011, pubblicata sul Burp n. 185 del 9 novembre 2011, con la quale il Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia ha disposto di assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Parco San Carlo — Lotti Nord e Sud" — presentato da (omissis) Srl;

— di ogni altro atto presupposto , connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. (omissis) e uditi nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avvocati (omissis) e (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

L'odierna ricorrente (omissis) Srl presentava alla Regione Puglia un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano.

La stessa presentava ricorso dinanzi a questo Tar, chiedendo l'annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia n. 252/2011 con la quale veniva disposto l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in esame.

Deduceva motivi così sinteticamente riassumibili:

1) illegittima omessa applicazione, da parte della Regione Puglia, dei criteri direttivi di cui alle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010): ciò sarebbe avvenuto in forza del regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale n. 24/2010 applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa; tuttavia, detto regolamento (impugnato da parte ricorrente) sarebbe illegittimo, essendo stato assunto in violazione del termine di cui all'articolo 2, comma 158, lettera h) legge n. 244/2007;

2) sviamento per erronea applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Via, essendo stati applicati i criteri di cui al Dpcm 12 dicembre 2005 viceversa relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi che ricadono in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 Dlgs n. 42/2004 o in aree interessate da beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex articoli 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 Dlgs n. 42/2004;

3) sviamento, essendo stata la Via prevista dalla normativa comunitaria unicamente per i progetti pubblici e privati che hanno incidenze notevoli sull'ambiente ovvero un notevole impatto ambientale: il provvedimento impugnato si caratterizzerebbe per una cavillosa elencazione di impatti ed eccezioni di ordine solo generale e astratto della cui entità, attualità, probabilità e negatività nulla viene esplicitato in concreto, spesso sconfinando l'Amministrazione in mere congetture o ipotesi pretestuose;

4) illegittima abrogazione de facto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, delle procedure di verifica, sintomatica di sviamento di potere in cui è incorsa l'Amministrazione con il provvedimento impugnato;

5) non necessità, in base alla normativa sia comunitaria sia statale, della verifica ambientale per i cavidotti interrati;

6) erroneità del provvedimento nella parte in cui lamenta la carenza di elaborati e studi specialistici (carenza che — secondo l'assunto dell'Amministrazione — non consentirebbe di escludere impatti potenzialmente negativi e significativi con consequenziale necessità di rinviare il progetto alla procedura di Via), avendo la società ricorrente prodotto documentazione adeguata a dimostrazione della non significatività degli impatti: comunque l'Amministrazione non potrebbe dolersi di asserite carenze documentali senza prima averne richiesto la produzione alla società; il Servizio ecologia, inoltre, darebbe atto nelle premesse del provvedimento censurato di aver ricevuto dalla società tutta la documentazione di legge e quella integrativa specificamente richiesta; la società (omissis) avrebbe invocato l'apertura di un tavolo tecnico per ogni approfondimento, invito cui non è seguita alcuna risposta in violazione delle norme che garantiscono il contraddittorio procedimentale;

7) illegittimità della richiesta da parte della P.a. alla società di informazioni in ordine agli effetti sull'ambiente di altre proposte progettali incidenti sull'area in questione: nessuna disposizione sancirebbe una simile incombenza in capo al soggetto proponente; in ogni caso le distanze tra impianti sarebbero rispettate, dovendosi pertanto escludere "impatti negativi e significativi";

8) genericità delle affermazioni della Regione Puglia in ordine agli impatti in termini di "co-visibilità" ed agli impatti "cumulativi" del progetto di (omissis), peraltro viziate dalla non consentita sovrapposizione con valutazioni relative all'interesse paesaggistico che non è possibile effettuare in detta sede procedimentale;

9) inesistenza di impatti "cumulativi" (con esclusione di quelli meramente visivi soggettivi), occupando il progetto (omissis) aree distinte e separate rispetto a quelle occupate da altri impianti (in osservanza di una distanza di 300 metri per ogni aerogeneratore): secondo la prospettazione di parte ricorrente l'ordinamento non tutela il mero impatto visivo, bensì il paesaggio;

10) carattere pretestuoso delle argomentazioni espresse dall'Amministrazione regionale nel gravato provvedimento: inesistenza delle criticità connesse alle dimensioni degli aerogeneratori proposti anche in relazione ai progetti insistenti sull'area in esame con cui sarebbero compatibili; inesistenza della violazione delle distanze minime dal Sic (essendo l'aerogeneratore contestato distante 1 km dal Sic in osservanza dell'articolo 2 legge Regione Puglia n. 31/2008 che prescrive una fascia di rispetto di 200 metri); la Regione farebbe illegittimamente discendere, in via automatica dalla vicinanza dell'impianto ai siti sensibili, potenziali impatti negativi e significativi senza alcuna motivazione sul punto;

11) erroneità delle valutazioni espresse dalla Amministrazione resistente: la torre n. 47 sarebbe situata a 75 metri da una strada vicinale e non da un tratturo (come invece ritenuto dalla Regione); i tratturelli richiamati dall'Amministrazione sarebbero comunque quasi interamente assorbiti da strade asfaltate; con nota del 9 giugno 2011 (secondo cui gli impianti della società sono localizzati in aree contermini rispetto a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs n. 42/2004) la Soprintendenza avrebbe, conseguentemente, escluso la sussistenza di impatti negativi e significativi sul patrimonio culturale;

12) inesistenza di interferenze dei cavidotti e della viabilità di servizio con la viabilità storica, afferendo gli eventuali attraversamenti dei tratturi alla fase esecutiva dell'opera e non alla localizzazione dell'impianto: il Servizio ecologia non spiega il perché prediliga rimettere la questione alla più onerosa procedura di Via, anziché prescrivere un allontanamento delle sole due macchine ritenute troppo vicine alla viabilità storica, né motiva la decisione in ordine al rinvio dell'intero progetto alla procedura di Via, anziché per il rinvio delle sole due torri contestate (n. 12 e n. 47);

13) erroneità della valutazione dell'Amministrazione con riferimento al tracciato del cavidotto relativo agli AG 32 e 34: secondo la prospettazione di parte ricorrente detti aerogeneratori non sarebbero interferenti con aree boscate, emergendo dallo stato dei luoghi "mezzane con vegetazione bassa", e non già "boschi"; conseguentemente non sussisterebbe sul punto un'incidenza significativa e negativa per l'ambiente;

14) erroneità della valutazione espressa dal Servizio Ecologia con riferimento alla presenza di impatti del progetto di (omissis) su flora, fauna ed ecosistemi, in considerazione della presenza nell'area in questione di impianti di diverse società già dotati di compatibilità ambientale: la presenza di detti impianti già autorizzati renderebbe contraddittoria la valutazione manifestata dalla Regione con riferimento al progetto della ricorrente;

15) irrilevanza della presenza sul territorio di specie protette quali i chirotteri: gli stessi sarebbero presenti in ogni area agricola e comunque non sarebbero stati considerati ostativi nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via relativi agli altri impianti incidenti sull'area in esame;

16) irrilevanza dell'impatto dei cavidotti nel tratto di connessione degli AG nn. 34-41-43 e 28-29 posti a ridosso del parco naturale regionale "Fiume Ofanto": i suddetti cavidotti devono passare per quel tracciato, in quanto seguono una rete viaria esistente; la soluzione adottata dalla società ricorrente sarebbe quella più logica e meno impattante;

17) erroneità della valutazione regionale contenuta nel paragrafo n. 4 del provvedimento impugnato con riferimento alla asserita presenza di alcune criticità in merito alla interazione con il suolo e sottosuolo a causa dell'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale come segnalato dalla carta geomorfologica (fogli 434 e 435) del Putt/p e a causa dell'interferenza del tracciato del cavidotto (nel tratto di connessione degli AG 34-43 e 05 con la sottostazione) con aree di versante: tali fogli (434 e 435) comprenderebbero non meno di 30 torri tra il parco di (omissis) e per quello di (omissis) potenzialmente incidenti con il progetto proposto dalla società ricorrente; per detti parchi ((omissis) e (omissis)) sarebbe stato richiesto in sede di conferenza di servizi il parere dell'Autorità di Bacino, rilasciato senza escludere alcuna torre; conseguentemente, il Servizio Ecologia, con riferimento al progetto di Farpower2, non si sarebbe dovuto limitare ad accertare cartograficamente l'esistenza del vincolo, ma avrebbe dovuto indicare in concreto, se ritenuti sussistenti, i diversi impatti negativi e significativi con rinvio a VIA rispetto ai progetti già approvati;

18) erroneità della valutazione espressa dalla Regione al paragrafo n. 5 per quanto riguarda lo studio di impatto acustico: il Servizio ecologia era tenuto a sollecitare le necessarie integrazioni al fine di assicurare una puntuale istruttoria, oltre che richiedere l'apposizione della firma del tecnico abilitato, viceversa mancante;

19) erroneità della valutazione del Servizio Ecologia per quanto concerne la distanza del singolo aerogeneratore rispetto ad unità abitative in caso di distacco accidentale della pala o di porzione di essa: il progetto della ricorrente sarebbe rispettoso delle linee guida statali (allegato n. 4, paragrafo n. 5.3 in tema di "Misure di mitigazione") secondo cui deve esservi una distanza non inferiore a 200 metri rispetto alle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate; conseguentemente, non sarebbe ravvisabile alcun "notevole impatto ambientale"; in ogni caso l'Amministrazione avrebbe dovuto contestare i calcoli matematici inoltrati dai progettisti di (omissis); mancando specifica contestazione sul punto, il provvedimento gravato è viziato da difetto di motivazione.

Si costituiva l'Amministrazione regionale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, il ricorso non è inammissibile.

Invero, il gravato provvedimento nella parte in cui sottopone a Via il progetto proposto dalla società istante è evidentemente in grado di produrre una lesione immediata nella sfera giuridica della stessa società (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2009, n. 1213).

Peraltro, la lesività del contestato provvedimento si sostanzia in un evidente aggravio del procedimento amministrativo.

Con specifico riferimento alla censura sub 1), ritiene questo Collegio non possa affermarsi l'illegittimità del gravato regolamento regionale n. 24/2010 per violazione della previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 158, lettera h) legge n. 244/2007 in forza della quale al comma 10 dell'articolo 12 Dlgs n. 387/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".

Il regolamento regionale de quo risale, infatti, al 30 dicembre 2010.

Il Dm 10 settembre 2010 (recante le linee guida statali) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010 ed è entrato in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2. "… nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.", quindi in data 3 ottobre 2010.

Ne consegue che la Regione Puglia aveva novanta giorni di tempo decorrenti dal 3 ottobre 2010 per l'adeguamento della disciplina regionale e quindi sino al 3 gennaio 2011.

Essendo stato il regolamento regionale n. 24 adottato in data 30 dicembre 2010, detto termine risulta essere stato rispettato. La relativa censura va, conseguentemente, disattesa.

Per quanto concerne la doglianza sub 2), va evidenziato che, pur essendo richiamato a pag. 3 della determina n. 252/2011 un atto normativo (i.e. Dpcm 12 dicembre 2005 in tema di "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non pertinente rispetto all'oggetto della valutazione posta in essere dalla Regione, comunque l'Amministrazione opera una corretta applicazione, nel corpo del provvedimento gravato, dei parametri normativi (in particolare il regolamento regionale n. 24/2010 — come visto — legittimamente applicato nel caso di specie) relativi al procedimento di assoggettabilità a Via, ponendo in essere una valutazione tecnico-discrezionale non censurabile in questa sede.

Quanto al motivo di ricorso sub 3), va rimarcato che il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non si caratterizza per una cavillosa elencazione di impatti ed eccezioni di ordine solo generale e astratto, facendo viceversa riferimento a specifici impatti (per esempio, in ordine alla presenza di altri impianti nella stessa area con connesse problematiche di impatti "cumulativi" ed in termini di "co-visibilità"; alla vicinanza del fiume "Ofanto"; alla incidenza su flora, fauna ed ecosistemi presenti in loco tenuto conto dei parchi eolici già autorizzati nell'area in esame; all'impatto acustico [cfr. pag. 5 del provvedimento gravato]).

La censura sub 4) (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto introduttivo) è parimenti infondata.

La Regione Puglia non ha, infatti, dopo l'adozione della sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010 considerato, in modo illegittimo, abrogata de facto la procedura di verifica, avendo nel caso di specie condotto un'accurata indagine in ordine ai singoli impatti che il progetto proposto da (omissis) produce sull'area in questione.

Relativamente alla censura sub 5), va evidenziato che anche i cavidotti interrati possono — come accaduto nella fattispecie oggetto del presente giudizio ed esplicitato a pag. 5 del provvedimento censurato — produrre un significativo impatto ambientale negativo, andando ad interferire con i tratturelli presenti in loco.

Con riferimento alla doglianza sub 6), va rilevato quanto segue.

Dal corpo motivazionale del provvedimento censurato (cfr. pagg. 1, 2 e 3) risulta che l'Amministrazione regionale ha adottato la determina n. 252/2011 senza contestare carenze documentali alla società istante e determinandosi alla decisione finale proprio in base al complesso della documentazione prodotta nel corso del procedimento amministrativo (si noti che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le "premesse" della citata determina n. 252/2011 non contestano alla società omissioni e carenze documentali).

Né si può ritenere sussistente un obbligo per l'Amministrazione di dar corso all'apertura di un tavolo tecnico per ogni ulteriore approfondimento invocato dalla società ricorrente, posto che dagli atti di causa risulta la compiuta osservanza, da parte della Regione Puglia, delle garanzie del contraddittorio procedimentale di cui alla legge n. 241/1990.

Diversamente ragionando, si sarebbe dato corso ad una ulteriore incombenza procedimentale contrastante con il principio del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2 legge n. 241/1990.

Detto motivo di ricorso deve, quindi, essere respinto.

Quanto alla censura sub 7), va sottolineato che, a ben vedere, il Servizio ecologia nel provvedimento contestato non richiede alla società istante informazioni in ordine agli effetti sull'ambiente di altre proposte progettuali incidenti sull'area in questione (cfr. pag. 4: "… L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che occorre considerare l'impatto cumulativo legato ai numerosi aerogeneratori che si pongono in relazione territoriale con il progetto in esame e la cui interazione con l'istanza in valutazione non è stata oggetto di opportuno approfondimento. …"), bensì si limita — con valutazione non sindacabile in questa sede in quanto non inficiata da vizi macroscopici — a rimettere gli opportuni approfondimenti in sede di Via.

Anche la doglianza sub 8) deve essere disattesa.

Invero, deve ritenersi consentito in sede di verifica di assoggettabilità a Via la valutazione in ordine alla possibilità di impatti "cumulativi" ed in termini di "co-visibilità" di più pale eoliche (facenti capo a differenti società proponenti e potenzialmente incidenti sulla stessa area), trattandosi di tipiche valutazioni ambientali fisiologicamente ammesse in tale sede.

Peraltro, non trova applicazione nel caso di specie il principio sancito da Tar Puglia, Bari, Sezione I, 19 settembre 2011, n. 1369 in tema di sovrapposizioni ("… le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003. …").

Infatti, il dirigente regionale pone legittimamente nel provvedimento censurato la problematica in esame in termini di impatti "cumulativi" sull'ambiente circostante ("con potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali"), non già in termini di mera sovrapposizione (con la consequenziale necessità di determinare il criterio di risoluzione delle controversie insorte tra più soggetti proponenti, questione la cui sede naturale di risoluzione è la conferenza di servizi di cui all'articolo 12 Dlgs n. 387/2003).

Le restanti censure sub 9), 10) e 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) possono essere esaminate congiuntamente, avendo identico oggetto in quanto tutte afferenti a contestazioni relative all'asserito non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Amministrazione regionale in sede di verifica di assoggettabilità a Via del progetto proposto dalla società (omissis).

Le stesse vanno disattese.

Invero, i citati motivi di gravame di cui si duole la società ricorrente sono formulati in modo generico ed in ogni caso non sono supportati da adeguata dimostrazione con riferimento ad eventuali vizi macroscopici (il cui onere ricade — ai sensi dell'articolo 64 Codice del processo amministrativo — sulla stessa ricorrente).

Il Consiglio di Stato, infatti, in più occasioni ha rimarcato come i giudizi espressione di discrezionalità tecnica impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 giugno 2011, n. 3561; Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 marzo 2010, n. 1776).

Peraltro, vengono, contestate valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali in materia di procedura di assoggettabilità a Via.

Le menzionate valutazioni, tuttavia, non sono censurabili in sede giurisdizionale se non a fronte di errori macroscopici, non riscontrabili nel caso di specie.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione d'impatto ambientale e nell'effettuare la verifica preliminare di assoggettabilità, l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Tribunale Superiore acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).

Peraltro, il provvedimento contestato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, contiene una adeguata motivazione (cfr. pagg. 4 e ss.) che dà ampiamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, così come imposto dall'articolo 3 legge n. 241/1990 (in particolare con specifico riferimento ai singoli impatti legittimamente ritenuti "significativi" e "negativi": i.e. impatti cumulativi [di cui alla doglianza sub 9]; criticità connesse alle dimensioni degli aerogeneratori e violazione delle distanze minime dal Sic [di cui alla doglianza sub 10]; incidenza di alcune pale con "tratturelli" soggetti a tutela [di cui alla doglianza sub 11]; interferenze dei cavidotti e della viabilità di servizio con la viabilità storica [di cui alla doglianza sub 12]; interferenza del tracciato del cavidotto relativo agli AG 32 e 34 con aree boscate [di cui alla doglianza sub 13]; interferenza dell'impianto proposto da Farpower2 su flora, fauna ed ecosistemi [di cui alla doglianza sub 14]; presenza sull'area in esame di una specie protetta quale i chidotteri [di cui alla doglianza sub 15]; incidenza del cavidotto nel tratto di connessione di alcuni aerogeneratori con il parco naturale regionale "Fiume Ofanto" [di cui alla doglianza sub 16]; presenza di alcune criticità in merito alla interazione con il suolo e sottosuolo a causa dell'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale e a causa dell'interferenza del tracciato del cavidotto, nel tratto di connessione degli AG 34-43 e 05 con la sottostazione, con aree di versante [di cui alla doglianza sub 17]; valutazione relativa all'impatto acustico [di cui alla doglianza sub 18]; valutazione relativa alla distanza del singolo aerogeneratore rispetto ad unità abitative in caso di distacco accidentale della pala o di porzione di essa [di cui alla doglianza sub 19]).

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente (omissis) Srl al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi €. 5000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2013

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