Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 9 aprile 2013, n. 1877

Energie rinnovabili - Impianti eolici - Autorizzazione unica - Presentazione domande - Progetti complessi valutati dopo ma presentati prima di altri concorrenti meno complessi - Priorità - Criterio di presentazione cronologica delle domande - Applicazione

Tar Campania

Sentenza 9 aprile 2013, n. 1877

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

(Sezione Settima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(A) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

Comune di Castelpagano in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

 

nei confronti di

(B) Sas di (omissis) & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Terna — Rete elettrica nazionale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 5362 del 2 agosto 2012 recante l'autorizzazione in favore della (B) alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, nel Comune di Castelpagano.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e del Comune di Castelpagano, nonché di (B) Sas di (omissis) & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

Premesso che:

a) la società ricorrente ha presentato alla Regione Campania, in data 30 aprile 2008, istanza per la realizzazione di un parco eolico di 56 MW (pari a 28 aerogeneratori) da ubicarsi nel territorio dei Comuni di Morcone e Pontelandolfo (BN). Contestualmente veniva depositata istanza di valutazione di impatto ambientale (Via). Nelle more il numero di aerogeneratori veniva ridotto a 18. Successivamente veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale. Veniva tra l'altro evidenziato che tra le opere di connessione tra l'impianto e la rete elettrica vi era anche l'elettrodotto "Pontelandolfo – Castelpagano";

b) in data 22 febbraio 2012 la ditta (B) Sas inoltrava istanza alla Provincia di Benevento per la realizzazione di un impianto eolico di 200 kW da ubicarsi in località "Serra della Croce", nel Comune di Castelpagano, in particolare alla particella 414 del foglio catastale n. 32 ove si trova proprio l'elettrodotto "Pontelandolfo – Castelpagano". A fronte di tale interferenza progettuale la società ricorrente inviava nota, in data 9 maggio 2012, con la quale si invitava la Provincia di Benevento a delocalizzare l'impianto da 200 kW: e ciò proprio in quanto si osservava che l'aerogeneratore di (B) insisterebbe sulla medesima area dell'elettrodotto a servizio del proprio parco eolico. Nella conferenza di servizi che si doveva esprimere su quest'ultimo impianto si affermava, in data 10 maggio 2012, che tale progetto avrebbe in effetti interessato le particelle 414 e 415 che, allo stesso tempo, erano parte altresì del progetto presentato dalla odierna ricorrente. Si assumeva dunque che sarebbe stato necessario al riguardo uno specifico approfondimento istruttorio. Pur a fronte di tale osservazione la Provincia di Benevento rilasciava alla (B) l'autorizzazione relativa all'impianto da 200 kW. In tale provvedimento si affermava tra l'altro che le osservazioni relative alla suddetta interferenza "non hanno trovato conferma nella documentazione amministrativa della Regione Campania". Nel frattempo, in data 3 ottobre 2012 veniva definitivamente rilasciato parere Via favorevole da parte della Regione Campania in ordine al parco eolico della società ricorrente;

c) tale provvedimento veniva impugnato per violazione del punto 14.3. delle linee guida ministeriali in tema di energie rinnovabili (il quale prevede che le istanze di autorizzazione debbono essere vagliate secondo il criterio cronologico) nonché per difetto di motivazione e di istruttoria, laddove non ha dato riscontro alle osservazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla suddetta interferenza, ed ancora per contraddittorietà dell'azione amministrativa e difetto di motivazione, nella parte in cui, pur a fronte di un giudizio di interferenza emerso in conferenza, la Provincia avrebbe in ogni caso valutato inesistente tale patologico aspetto progettuale;

d) si costituivano in giudizio l'Amministrazione provinciale e la società controinteressata per chiedere il rigetto del gravame. In particolare venivano sollevate le eccezioni di seguito sintetizzate: 1. la interferenze possono essere fatte valere soltanto in presenza di una autorizzazione già ottenuta, come previsto dal decreto dirigenziale regionale n. 50 del 18 febbraio 2011, laddove il procedimento relativo all'istanza presentata dalla ricorrente è ancora in essere;

2. manca in ogni caso una perizia giurata, come previsto dal richiamato decreto dirigenziale regionale, la quale attesti la presenza di siffatte interferenze;

3. non sussiste in ogni caso interesse a ricorrere in quanto il progetto della ricorrente potrebbe essere sempre suscettivo di variante progettuale;

4. la società ricorrente non avrebbe attivato la procedura giurisdizionale del silenzio rifiuto per ottenere la chiusura del procedimento prima che la società contro interessata (B) presentasse l'istanza per il progetto da 200 kW;

5. non sarebbe in ogni caso possibile gestire eventuali fenomeni di sovrapposizione procedimentale come quella in esame, atteso che si tratta di due istanze presentate a due diversi enti, rispettivamente di livello regionale e provinciale.

e) si costituiva altresì, ad adiuvandum, il Comune di Castelpagano;

f) con successivo atto di motivi aggiunti si lamentava che, oltre all'autorizzazione rilasciata alla (B), ve ne sarebbero altre quattro (di cui una rilasciata alla (B) stessa, due alla Super mercato (C) Sas ed una alla ditta (D)) che, assieme alla prima, avrebbero il comune obiettivo di formare un unico impianto di oltre 1 MW. L'intento sarebbe dunque quello di evitare, mediante artificiosa frammentazione progettuale del suddetto impianto, sia la procedura regionale, sia la valutazione di impatto ambientale (c.d. Via). Al riguardo si deduce la presenza di un unico punto di connessione nonché la presenza dell'identità soggettiva ossia dall'unicità del centro interessi (aspetto questo ricavabile in particolare dallo stesso numero di fax, contiguità territoriale, stesso tecnico progettista e sequenzialità dei numeri di protocollo delle cinque istanze). Con gli stessi motivi aggiunti si lamentava inoltre la violazione delle citate linee guida per mancata indicazione delle opere di connessione, per la mancata dimostrazione circa la disponibilità dei relativi terreni, per la mancata descrizione delle caratteristiche anemometriche e per la ritenuta inattendibilità della relazione fonometrica;

g) alla camera di consiglio del 21 marzo 2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1) sussiste senz'altro la violazione del punto 14.3. delle linee guida nazionali in materia di energie rinnovabili (Dm 10 settembre 2010), il quale prevede in particolare che "il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione" : e ciò dal momento che, mentre l'istanza della ricorrente è stata presentata in data 30 aprile 2008, quella inoltrata dalla società controinteressata risale soltanto al 22 febbraio 2012. La ratio di tale disposizione va riconnessa sia all'esigenza di evitare che progetti tecnicamente meno complessi scavalchino, come nel caso di specie, quelli obiettivamente più complessi; sia alla necessità di evitare che, in presenza di eventuali interferenze strutturali (qualora riguardino l'installazione degli aerogeneratori stessi) o di rete (qualora riguardi come nella specie progetti di connessione), i progetti presentati prima ma valutati dopo subiscano un indebito svantaggio legato, si presume, alla inevitabile variazione del proprio progetto, onde renderlo compatibile con quello già approvato (ma presentato comunque successivamente). In questi termini la scelta operata dalle suddette linee guida non appare dunque incongrua né irrazionale atteso che, pur se a prima vista eccessivamente rigorosa, la stessa costituisce con ogni probabilità l'unica soluzione onde garantire l'equo contemperamento tra imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò detto vanno dunque disattese le eccezioni al riguardo sollevate dall'Amministrazione provinciale e dalla società controinteressata, atteso che: a) la richiamata disposizione delle linee guida opera necessariamente anche in corso di valutazione delle domande di autorizzazione presentate, proprio per evitare eventuali interferenze ed al precipuo fine di non costringere alla variazione del progetto l'impresa che ha presentato per prima l'istanza. Pertanto non può ritenersi necessaria la previa acquisizione dell'autorizzazione, onde fare valere la sussistenza di interferenza (in questa direzione va dunque disapplicata la disposizione amministrativa regionale di cui al decreto dirigenziale n. 50 del 18 febbraio 2011, che di per sé si presenta viziata da illogicità e disparità di trattamento); b) non è necessaria la perizia circa la sussistenza di interferenze, nel caso di specie, atteso che è ben sufficiente al riguardo quanto affermato in conferenza di servizi nella seduta del 10 maggio 2012. Inoltre, con riguardo alla sussistenza di tali interferenze osserva il collegio come la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato tale evenienza, senza che sul punto l'amministrazione resistente e la società controinteressata abbiano controdedotto alcunché, con ogni conseguenza ai sensi dell'articolo 64, comma 2, C.p.a.; c) in linea con quanto precedentemente affermato sarebbe illogico e sproporzionato, nonché foriero di disparità di trattamento, indurre a variare eventualmente il progetto di connessione proprio la ditta che per prima ha presentato l'istanza, e ciò soprattutto in considerazione del notevole dispendio di risorse tecniche ed economiche che sovente una siffatta operazione potrebbe comportare; d) la circostanza che, come nel caso di specie, la sovrapposizione procedimentale e prima ancora progettuale coinvolga due istanze rispettivamente presentate a due diversi enti, l'uno di livello regionale e l'altro di livello locale, costituisce l'effetto di una scelta operata dalla Regione nel senso di delegare alcune funzioni amministrative (autorizzazioni per impianti di potenza inferiore ad 1 MW) alla Provincia. Scelta che non può negativamente ricadere sui privati, qualora si tratti di disciplinare fenomeni come quelli descritti di sovrapposizione procedimentale, che dovrebbero piuttosto formare oggetto di specifica disciplina, anche in applicazione dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ad opera dei medesimi enti interessati. Parimenti non può pretendersi in alcun modo che il privato si faccia carico di attivare la procedura giurisdizionale del silenzio rifiuto di cui agli articoli 31 e 117 C.p.a., atteso che una simile azione rientra nella disponibilità del privato stesso senza che possa invocarsi, in caso di mancato ricorso a tale procedura, una sorta di sostanziale decadenza della posizione di vantaggio maturata ai sensi del richiamato punto 14.3. delle linee guida (criterio cronologico delle istanze): conseguenza questa che si tradurrebbe in un abnorme quanto sproporzionato effetto punitivo nei confronti del privato stesso.

2) Sussiste senz'altro difetto di motivazione e di istruttoria nella parte in cui non si è dato alcun riscontro alle specifiche deduzioni procedimentali formulate della odierna ricorrente in ordine alla ritenuta interferenza progettuale, e ciò anche in considerazione del fatto che l'amministrazione, benché ne avesse rilevato nella riunione del 10 maggio 2012 la necessità, non ha poi svolto alcuna forma di approfondimento istruttorio.

3) Sussiste altresì contraddizione tra quanto affermato nella seduta in data 10 maggio 2012 della conferenza di servizi (laddove si riteneva sussistere la lamentata interferenza progettuale) e quanto invece affermato, peraltro in maniera apodittica e con motivazione del tutto insufficiente, nel provvedimento finale (laddove la Provincia ritiene genericamente che le osservazioni relative alla suddetta interferenza "non hanno trovato conferma nella documentazione amministrativa della Regione Campania"). In questi termini sussiste dunque anche la contraddittorietà dell'azione amministrativa nonché l'insufficienza della motivazione.

Ritenuto pertanto, assorbita ogni altra censura, di accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza in ordine all'annullamento dell'atto in epigrafe indicato.

Ritenuto infine di compensare le spese di lite, stante la complessità delle questioni affrontate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4923 del 2012, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 9 aprile 2013.

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