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Dm Sviluppo economico 6 agosto 2010

Esenzione dal diritto di accesso dei terzi in favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Dm 6 agosto 2010

(Gu 12 ottobre 2010 n. 239)

Esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, a favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2003/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'articolo 22 stabilisce che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/Ce emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003 e 6 maggio 2009;

Visto l'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge 239/2004), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso articolo 1, comma 17, stabilisce che:

a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero);

b) con decreto del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

Vista la comunicazione del 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalità di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/Ce;

Vista la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che abroga la direttiva 2003/55/Ce e che mantiene all'articolo 36 la disposizione che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale specificate nella stessa direttiva e che la deroga si applica anche ad un aumento significativo delle capacità di infrastrutture esistenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, i principi e le modalità per il rilascio di un'esenzione per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, nonchè le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 239/2004 che prevede che la residua quota delle capacità dei nuovi stoccaggi in sotterraneo o potenziamenti della capacità esistenti di cui al citato comma 17 sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, recante l'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio, e sue successive modifiche e integrazioni di cui alle delibere nn. 50/06, 220/06, 303/07, e ARG/gas 55/09 e 148/09;

Vista la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06, recante i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e sue successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 239/2004, che definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi relativamente alla realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti e, contestualmente, definire i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 239/2004, in base ai quali l'Autorità stabilisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità di stoccaggio non oggetto di esenzione;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento:

a) "Dgsaie" è la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento energia del Ministero competente in materia di utilizzo dei sistemi di stoccaggio, preposto al riconoscimento dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi coerentemente con la direttiva 2003/55/Ce e le sue successive integrazioni e modificazioni recepite nell'ordinamento interno;

b) "Dgrime" è la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento energia del Ministero competente in materia di conferimenti, proroghe, modifica, approvazione programmi, revoca delle concessioni di stoccaggio di gas naturale;

c) "anno contrattuale di stoccaggio" è il periodo che intercorre tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

d) "nuova capacità di stoccaggio" è la capacità incrementale di spazio e di punta giornaliera di iniezione ed erogazione, derivante dallo sviluppo di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o da significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti;

e) "soggetto richiedente" è il concessionario di una concessione di stoccaggio che prevede la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio o il soggetto che ha presentato istanza per il conferimento di una concessione di stoccaggio. Nel caso di contitolarità dell'istanza o della concessione è il rappresentante unico dei contitolari;

f) "utente dell'infrastruttura di stoccaggio" è l'utilizzatore del sistema del gas che stipula contratti con il soggetto che gestisce la capacità di stoccaggio.

2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 119/05, come integrate o modificate dalle definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 50/06, indicati nelle premesse.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i principi e le modalità, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, a favore dei soggetti che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti;

b) i principi e le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 239/2004 relativamente alla nuova capacità di stoccaggio;

c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relativa a infrastrutture di stoccaggio alle quali è riconosciuta l'esenzione e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto.

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'esenzione

1. Il soggetto richiedente ha facoltà di presentare la domanda per il riconoscimento dell'esenzione dalla data della determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo al conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale, o al potenziamento dell'infrastruttura, ove siano state valutate favorevolmente le specifiche risultanze della relativa conferenza di servizi e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio.

2. La domanda di esenzione corredate della documentazione di cui al comma 4 è presentata alla Dgsaie, in conformità alle disposizioni sul bollo, unitamente a copia su supporto informatico. Ai fini del presente decreto eventuali attività di accertamento minerario preliminari alla realizzazione dell'infrastruttura o al suo potenziamento non rientrano fra i lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio. La data dell'inizio dei lavori è comunicata dal soggetto richiedente alla Dgsaie in coerenza all'autorizzazione di cui all'articolo 84, comma 6, del decreto legislativo n. 624/1996. Qualora prima della concessione dell'esenzione si sia dato inizio ai lavori di realizzazione o di potenziamento degli impianti, l'istanza si intende decaduta.

3. L'esenzione è riconosciuta al soggetto che ha ottenuto la concessione e può riguardare una singola nuova infrastruttura o il potenziamento di una esistente; in ogni caso la quota esente viene determinata in relazione alla nuova capacità prevista. La quota può essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 17, della legge 239/2004 per quanto riguarda il valore medio della quota esente nell'intero periodo di esenzione.

4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) indicazione della quota della nuova capacità e del periodo per il quale è richiesta l'esenzione dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7 e/o all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/2000;

b) descrizione del progetto di stoccaggio approvato, o in via di approvazione mediante il procedimento di conferimento della concessione, come definito all'articolo 4;

c) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione;

d) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalità previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditività dell'investimento tramite analisi di sensibilità tenendo conto dei meccanismi tariffari esistenti;

e) elementi relativi alla capacità tecnica e finanziaria del richiedente, in relazione agli investimenti previsti;

f) l'impegno ad avviare e realizzare i lavori secondo il programma presentato;

g) relazione che illustra gli elementi sul rispetto delle seguenti condizioni:

(i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura del sistema del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

(ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione, tenuto conto delle vigenti tariffe di stoccaggio;

(iii) in ordine alla proprietà e alla gestione, la nuova capacità di stoccaggio deve essere di persona fisica o giuridica separata dai gestori dei sistemi di trasporto nei quali è realizzata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica;

(iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti della nuova capacità di stoccaggio oggetto di esenzione;

(v) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'impianto è collegato.

5. La documentazione di cui al comma 4, lettera c), anche ai fini della verifica del rispetto delle condizioni della lettera g), comprende:

a) l'indicazione degli eventuali soggetti per i quali, sulla base di accordi sottoscritti con il soggetto richiedente, è prevista l'allocazione, in tutto o in parte, della capacità di stoccaggio per la quale si richiede l'esenzione, nonchè la relativa entità e durata;

b) i criteri e le modalità con i quali il richiedente alloca la capacità di stoccaggio oggetto di esenzione non compresa negli accordi di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per la gestione della capacità di stoccaggio oggetto di esenzione e dei relativi servizi di stoccaggio offerti che il richiedente intende adottare.

Nei casi in cui la documentazione richiesta sia già nella disponibilità della Dgsaie o Dgrime il richiedente può fare riferimento ad essa, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la presentazione di copia della documentazione in lingua inglese da presentare ai fini della notifica di cui all'articolo 6, comma 4.

Articolo 4

Descrizione del progetto di nuova capacità di stoccaggio

1. La descrizione del progetto di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) deve comprendere i seguenti elaborati:

a) localizzazione dell'impianto comprensiva di valutazioni inerenti l'opportunità di realizzazione con riferimento al mercato italiano ed europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste;

b) descrizione delle opere connesse;

c) descrizione dell'impianto, coerente con il progetto approvato, nonchè delle relative prestazioni;

d) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto.

Articolo 5

Capacità tecnica ed economica

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica e economica, il soggetto interessato all'esenzione fa riferimento alla documentazione presentata di cui all'articolo 3, comma 5, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti ed integrazioni.

2. Nel caso in cui il richiedente intenda, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 164/2000 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 36 della direttiva 2009/73/Ce, costituire apposita società separata, deve darne indicazione nella domanda di esenzione, specificando modalità e tempi per la sua costituzione. La validità dell'esenzione è in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta società.

Articolo 6

Modalità e termini di riconoscimento dell'esenzione

1. Nel caso in cui la richiesta di esenzione sia stata presentata prima del conferimento della concessione di stoccaggio e dell'emanazione del decreto di approvazione del programma dei lavori per il potenziamento dell'infrastruttura di stoccaggio esistente, la Dgsaie sente la Dgrime in merito alla coerenza della domanda di esenzione con le condizioni della concessione di stoccaggio; il parere della Dgrime è espresso entro trenta giorni trascorsi i quali si intende favorevole. I termini possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere elementi integrativi.

2. La Dgsaie, trasmette copia della richiesta di esenzione alla Commissione europea, ai sensi del comma 8, articolo 36, della direttiva 2009/73/Ce, quindi valutata la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, in merito alla quota e alla durata e tipologia di esenzione richiesta, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere all'Autorità, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.

3. La valutazione dell'entità della quota da esentare nonchè del relativo periodo, e/o della tipologia di esenzione è effettuata caso per caso tenendo conto della relazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), nonchè del vigente sistema tariffario e del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditività prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilità.

4. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, la Dgsaie, ai sensi del comma 8, dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/Ce, notifica alla Commissione europea l'eventuale decisione di riconoscere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea.

5. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la domanda di esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica prevista dal comma 4, estendibili a quattro mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende approvata e la Dgsaie accorda l'esenzione con proprio provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/2004.

Articolo 7

Comunicazione di dati, rinuncia, inadempienza e revoca dell'esenzione

1. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione è tenuto a comunicare semestralmente alla Dgsaie e all'Autorità, lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio, nonchè ogni scostamento significativo dei parametri economici e finanziari del progetto realizzato.

2. Ai fini del monitoraggio della corretta gestione dello stoccaggio oggetto di esenzione, il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione trasmette alla Dgsaie e all'Autorità, entro il mese di luglio di ogni anno, i dati relativi alla capacità oggetto di esenzione allocata ed effettivamente utilizzata da ciascun utente nel precedente anno contrattuale di stoccaggio.

3. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione può rinunciarvi in qualunque momento dandone motivata comunicazione alla Dgsaie, che informa la Commissione europea, e all'Autorità; in tal caso l'esenzione cessa, fatti salvi i diritti di terzi, a decorrere dall'anno contrattuale di stoccaggio successivo a quello della comunicazione. Con proprio provvedimento l'Autorità definisce criteri e condizioni per applicare la disciplina tariffaria nei casi di rinuncia o revoca senza comportare oneri impropri per il sistema del gas naturale.

4. Nel caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati e nel caso in cui l'infrastruttura di stoccaggio cui si riferisce, o il suo potenziamento, venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato, fatto salvo per quanto impartito dagli organi competenti per la vigilanza sull'attività del concessionario, l'esenzione è revocata dalla Dgsaie. In ogni caso l'esenzione è revocata qualora l'avvio della realizzazione subisca ritardo superiore a due anni o l'infrastruttura non sia operativa entro cinque anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione a meno che il ritardo sia dovuto a motivi indipendenti dal controllo del richiedente. Le cause del ritardo devono essere riconosciute dalla Dgsaie e comunicate alla Commissione europea.

5. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni agli stessi soggetti e/o a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonchè costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.

Articolo 8

Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione

1. Qualora nel corso della realizzazione e gestione della infrastruttura di stoccaggio, o del suo potenziamento, si verificano variazioni, anche parziali, relative al soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione, o alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione, deve essere presentata alla Dgsaie apposita domanda di conferma relativamente all'esenzione.

2. La Dgsaie si esprime sulla domanda di conferma, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti e realizzazione delle nuove capacità di trasporto

1. La richiesta di allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nonchè di eventuale nuova capacità di trasporto al punto di consegna e riconsegna del gas dell'infrastruttura di stoccaggio è presentata dal soggetto richiedente l'esenzione all'impresa maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate. La capacità richiesta corrisponde alla capacità massima giornaliera di iniezione e di erogazione in stoccaggio per un periodo corrispondente alla durata dell'esenzione. Copia della richiesta è inviata alla Dgsaie e all'Autorità completa della relativa documentazione.

2. L'Autorità, per quanto necessario, integra la disciplina relativa all'accesso alla rete nazionale di gasdotti con le disposizioni di cui al comma precedente, vigila sulle condizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti accertando il rispetto delle disposizioni in materia stabilite dal decreto legislativo 164/2000 e sulla corretta esecuzione delle clausole contrattuali dello stoccaggio.

Articolo 10

Criteri di gestione della capacità oggetto di esenzione

1. La capacità di stoccaggio oggetto di esenzione e i relativi servizi di stoccaggio sono offerti nel rispetto dei criteri definiti in materia di accesso negoziato allo stoccaggio previsti dall'Unione europea, direttiva 2009/73/Ce, ove applicabili.

2. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione predispone le clausole contrattuali dei servizi offerti agli utenti della capacità di stoccaggio. Le norme contrattuali disciplinano anche le modalità e i criteri con i quali il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione rende disponibile a terzi la capacità assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali, entro il termine di scadenza dell'esenzione, dandone preventiva comunicazione alla Dgsaie e all'Autorità che verificano che le disposizioni in esse contenute garantiscano criteri di trasparenza e non contrastino con le condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g), nè pregiudichino l'efficienza dell'accesso al servizio di stoccaggio regolato eventualmente offerto dal medesimo soggetto.

3. Ai fini di un efficiente utilizzo della risorsa, gli utenti della capacità di stoccaggio oggetto di esenzione possono cedere o scambiare tale capacità con altri soggetti secondo le seguenti modalità:

a) in caso di cessione di capacità di durata non superiore a un anno contrattuale, l'utente cedente comunica la cessione alla Dgsaie e all'Autorità;

b) in caso di cessione di capacità di durata superiore ad un anno contrattuale, o di cessione annuale ripetuta in modo continuativo allo stesso soggetto, l'utente cedente comunica i termini dell'operazione di cessione alla Dgsaie che, sentita l'Autorità sul rispetto dei criteri indicati all'articolo 3, comma 4, lettera g), si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali in assenza di riscontro, l'operazione di cessione può essere eseguita;

c) in caso di capacità di stoccaggio conferita e non utilizzata per periodi superiori all'anno, sussiste in ogni caso l'obbligo di mettere a disposizione di terzi l'uso della capacità sotto la condizione di risoluzione del contratto. La comunicazione effettuata nei casi indicati alle lettere a) e b) precisa le capacità cedute, nonchè il soggetto o i soggetti ai quali sono conferite.

4. Le capacità di stoccaggio assegnate all'utente, relative alla quota oggetto di esenzione, non sono considerate ai fini della determinazione delle capacità di stoccaggio allocate allo stesso utente in regime regolato, in particolare per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 164/2000.

5. L'eventuale quota di capacità oggetto di esenzione non utilizzata dal soggetto richiedente per periodi superiori all'anno è soggetta alle disposizioni dell'articolo 11, comma 1.

Articolo 11

Criteri di gestione della capacità residua non oggetto di esenzione

1. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione il quale dispone nella medesima infrastruttura di capacità di stoccaggio residua non oggetto di esenzione, è soggetto agli obblighi stabiliti dall'Autorità in materia di criteri e priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio.

 

Il presente decreto, pubblicato nel sito Internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010.

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