News - Aggiornamento normativo

Energia

Milano, 19 ottobre 2010

Stoccaggi gas, esenzione obbligo di accesso a terzi

Energia

(Francesco Petrucci)

Approvate con Dm Sviluppo 6 agosto 2010 le modalità per accordare alle imprese che realizzano nuovi stoccaggi o potenziano stoccaggi di gas esistenti, l’esenzione dall’obbligo di dare accesso a terzi alle infrastrutture realizzate.

 

L'articolo 1, comma 17, legge 23 agosto 2004, n. 239 stabilisce che le imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o potenziano le capacità di stoccaggio, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.

 

Il Dm 6 agosto 2010, in vigore dal 12 ottobre 2010, approva regole e modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'esenzione, che va presentata dalla data di conclusione del procedimento di conferimento della concessione di stoccaggio di gas, o potenziamento dell'infrastruttura, e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti.

documenti di riferimento
Dm Sviluppo economico 6 agosto 2010

Esenzione dal diritto di accesso dei terzi in favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

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