Stoccaggi gas, esenzione obbligo di accesso a terzi
Energia
Approvate con Dm Sviluppo 6 agosto 2010 le modalità per accordare alle imprese che realizzano nuovi stoccaggi o potenziano stoccaggi di gas esistenti, l’esenzione dall’obbligo di dare accesso a terzi alle infrastrutture realizzate.
L'articolo 1, comma 17, legge 23 agosto 2004, n. 239 stabilisce che le imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o potenziano le capacità di stoccaggio, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
Il Dm 6 agosto 2010, in vigore dal 12 ottobre 2010, approva regole e modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'esenzione, che va presentata dalla data di conclusione del procedimento di conferimento della concessione di stoccaggio di gas, o potenziamento dell'infrastruttura, e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti.
Esenzione dal diritto di accesso dei terzi in favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
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