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Regolamento Commissione Ue 802/2010/Ue

Efficienza delle compagnie di navigazione - Attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/Ce

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Commissione europea

Regolamento 13 settembre 2010, n. 802/2010/Ue

(Gu 14 settembre 2010 n. L241)

Regolamento recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 27, considerando quanto segue:

(1) L'efficienza delle compagnie di navigazione è uno dei parametri generici che definiscono il profilo di rischio delle navi.

(2) Ai fini della determinazione dell'efficienza delle compagnie ai sensi della direttiva 2009/16/Ce è necessario che durante l'ispezione delle navi gli ispettori registrino il numero Imo assegnato alla compagnia di cui trattasi.

(3) Nella valutazione dell'efficienza di una determinata compagnia deve essere presa in considerazione la frequenza delle carenze e dei fermi di tutte le navi della flotta della compagnia stessa sottoposte a ispezione nell'Unione e nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo (protocollo di intesa di Parigi).

(4) La metodologia da adottare per la valutazione dell'efficienza delle compagnie deve basarsi sull'esperienza acquisita nell'applicazione del protocollo di intesa di Parigi.

(5) La Commissione deve valersi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (Ce) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della pubblicazione in un sito web pubblico dell'elenco delle compagnie con un livello d'efficienza basso e molto basso.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Identificazione delle compagnie

Gli Stati membri provvedono affinché la compagnia della nave, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, della direttiva 2009/16/Ce, sia identificata mediante il numero Imo quando la nave stessa sia soggetta al codice internazionale di gestione della sicurezza (codice Ism) di cui al capo IX della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione Solas).

Articolo 2

Metodologia per valutare l'efficienza delle compagnie

1. Al fine di determinare l'efficienza delle compagnie di cui all'allegato 1, parte I, punto 1, lettera e), della direttiva 2009/16/Ce, si applicano i criteri stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. Il livello d'efficienza delle compagnie è aggiornato quotidianamente e calcolato in riferimento ai 36 mesi precedenti la valutazione. A tal uopo il calcolo è effettuato in base ai dati raccolti a decorrere dal 17 giugno 2009. Ove siano trascorsi meno di 36 mesi dal 17 giugno 2009, il calcolo è effettuato sulla base dei dati disponibili.

3. Le compagnie sono classificate nei livelli d'efficienza "molto basso", "basso", "medio" o "elevato", quali elencati nel punto 3 dell'allegato.

Articolo 3

Pubblicazione degli elenchi delle compagnie con un livello d'efficienza basso e molto basso

1. La Commissione è assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa) ai fini della pubblicazione periodica su un sito web pubblico, a norma dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/Ce, di informazioni riguardanti le compagnie caratterizzate da un livello d'efficienza basso o molto basso.

2. L'Emsa pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti:

a) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza nei 36 mesi precedenti è stato molto basso per un periodo ininterrotto di almeno

tre mesi;

b) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza nei 36 mesi precedenti è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi; e

c) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza nei 36 mesi precedenti è stato basso per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1 o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2010.

Allegato

Criteri d'efficienza delle compagnie di navigazione

(di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/Ce)

 

1. Indice dei fermi relativo alle compagnie

Per indice dei fermi s'intende il rapporto fra il numero di fermi subiti da tutte le navi della flotta della compagnia di cui trattasi e il numero di ispezioni effettuate su tutte le navi della flotta della compagnia stessa nei 36 mesi precedenti, confrontato con il tasso medio di fermi relativo a tutte le navi ispezionate nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

L'indice dei fermi si considera nella media se rientra nel margine di due punti percentuali al di sopra o al di sotto del tasso medio di fermi relativo a tutte le navi ispezionate nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

L'indice dei fermi si considera superiore alla media se è superiore di oltre 2 punti percentuali al tasso medio di fermi relativo a tutte le navi ispezionate nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

L'indice dei fermi si considera inferiore alla media se è inferiore di oltre due punti percentuali al tasso medio di fermi relativo a tutte le navi ispezionate nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

Indipendentemente dagli altri risultati delle ispezioni, l'indice dei fermi relativo ad una determinata compagnia si considera superiore alla media se nei confronti di una nave della flotta della compagnia stessa è stata emesso un provvedimento di rifiuto di accesso ai sensi della direttiva 2009/16/Ce nel corso dei 36 mesi precedenti.

 

2. Indice delle carenze relativo alle compagnie

Per indice delle carenze s'intende il rapporto fra il totale dei punti attribuiti per le carenze di tutte le navi della flotta della compagnia di cui trattasi e il numero di ispezioni effettuate su tutte le navi della flotta della compagnia stessa nei 36 mesi precedenti, confrontato con il tasso medio di carenze relativo a tutte le navi ispezionate nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

Ai fini del primo comma, le carenze ai sensi del codice Ism equivalgono a 5 punti, mentre le altre carenze equivalgono a 1 punto. Il tasso medio delle carenze nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi è ponderato tenendo conto del numero medio, per ispezione, delle carenze ai sensi del codice Ism e delle altre carenze.

L'indice delle carenze si considera nella media se rientra nel margine di due punti percentuali al di sopra o al di sotto della media ponderata delle carenze registrata nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

L'indice delle carenze si considera superiore media se è superiore di oltre due punti percentuali alla media ponderata delle carenze registrata nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

L'indice delle carenze si considera inferiore alla media se è inferiore di oltre due punti percentuali alla media ponderata delle carenze registrata nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi nei 36 mesi precedenti.

 

3. Matrice del livello d'efficienza delle compagnie

L'efficienza delle compagnie è classificata nel modo seguente: Indice dei fermi

Indice dei fermi Indice delle carenze
Livello d'efficienza della compagnia
superiore alla media
superiore alla media
molto basso
superiore alla media
nella media

basso

superiore alla media
inferiore alla media
nella media
superiore alla media
inferiore alla media
superiore alla media
nella media
nella media
medio
nella media
inferiore alla media
inferiore alla media
nella media
inferiore alla media
inferiore alla media
Elevato

 

Il livello di efficienza si considera tuttavia medio se la flotta della compagnia non ha formato oggetto di ispezioni o se la compagnia stessa non è soggetta all'obbligo del numero Imo.

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