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Dm Trasporti 23 luglio 2012

Recepimento della direttiva 2011/15/Ue - Monitoraggio e informazione sul traffico navale - Modifiche al Dlgs 196/2005

Ultima versione disponibile al 04/10/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 23 luglio 2012

(Gu 17 settembre 2012 n. 217)

Recepimento della direttiva 2011/15/Ue della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro per gli affari europei

Il Ministro degli affari esteri

Il Ministro della giustizia

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e che abroga la direttiva 93/75/Ce del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187, e successive modificazioni recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 18, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/17/Ce concernente la modifica della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione;

Vista la direttiva 2011/15/Ue della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

Visto l'articolo 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Considerato che, il recepimento della direttiva 2011/15/Ue, attesa la natura delle modifiche introdotte, può considerarsi soggetto al regime previsto per gli "adeguamenti tecnici" da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;

Decreta:

 

Articolo 1

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole "punto 1" sono soppresse;

b) all'articolo 6-bis comma 1 le parole "punto 2-ter" sono soppresse;

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder — Vdr). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (Vdr) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.";

d) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione Marpol, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50°C e la densità a 15°C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'Imo Msc.286(86).";

e) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente decreto;

f) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 23 luglio 2012

Allegato I

Articolo 1, comma 1, lettera e)

"Allegato II

(articolo 6)

Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo

I. Pescherecci

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri devono essere dotati di un sistema di identificazione automatica (Ais) di cui all'articolo 6-bis secondo il seguente calendario:

— pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012;

— pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013;

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014.

I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6-bis.

II. Navi che operano su rotte internazionale

1. Sistemi di identificazione automatica (Ais)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (Ais) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione Solas.

2. Registratore dei dati del viaggio (Vdr)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (Vdr) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione Solas. Per le navi da carico costruite prima del 1° luglio 2002, il Vdr può essere un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-Vdr) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione Solas.

III. Navi che non operano su rotte internazionali

1. Sistemi di identificazione automatica (Ais)

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le altre navi con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che non operano su rotte internazionali devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (Ais) conforme alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione Solas.

2. Registratori dei dati di viaggio (sistemi Vdr)

a) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (Vdr) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione Solas.

b) Le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, costruite prima del 1° luglio 2002 e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (Vdr) o di un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-Vdr) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione Solas.

IV. Esenzioni

1. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un Ais

Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:

a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);

b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.

2. Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un sistema Vdr o S-Vdr

A norma dell'articolo 10, comma 2 sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (Vdr) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45".

Allegato II

(Articolo 1, comma 1, lettera f)

"Allegato IV

(Articolo 19, comma 1)

Misure che gli Stati membri possono adottare in presenza di una minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente

Qualora, in seguito a un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'Autorità Marittima ritiene, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorità può, in particolare:

a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;

b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;

c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata l'Autorità Marittima competente;

d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.

Se una nave è rimorchiata nell'ambito di un accordo di rimorchio o di salvataggio, le misure di cui alle lettere a) e d) adottate dall'Autorità Marittima possono essere applicate anche alle società di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.".

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