Sentenza Tar Toscana 12 luglio 2010 n. 2450
Territorio - Edilizia - Accesso alla documentazione edilizia presso il Comune - Illegittimo il diniego di accesso da parte del Comune al soggetto portatore di un interesse personale e concreto
Chiunque abbia interesse a tutelare posizioni giuridiche rilevanti ha diritto ad accedere ai titoli edilizi rilasciati da un Comune e ai relativi progetti.
Lo ha stabilito il Tar Toscana con la sentenza 12 luglio 2010, n. 2450. Il Dpr 380/2001 (articolo 5), fissa le competenze dello Sportello unico dell’edilizia, consentendo ai soggetti interessati l’accesso gratuito all’elenco delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili. Chi, ad esempio, sia proprietario di terreni confinanti con l’area oggetto degli interventi edilizi, ha, quindi, diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali.
Inoltre, lo stesso regolamento edilizio del Comune interessato dalla controversia prevede, per chiunque vi abbia interesse, l’accesso ai documenti e titoli edilizi.
Tar Toscana
Sentenza 12 luglio 2010 n. 2450
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
Sezione terza)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2010, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);
contro
Comune di Figline Valdarno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
(...) Srl e (...) Spa, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato (omissis);
per l'accertamento
del diritto ad ottenere l'esibizione dei documenti di cui all'istanza di accesso presentata l'11 febbraio 2010 e perchè sia ordinato all'Amministrazione di esibirli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) Srl e di (...) Spa;
Viste le memorie difensive di quest'ultime;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 il dott. (omissis)e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il ricorrente ha acquistato, in data 22/4/1992, la proprietà degli immobili identificati al foglio di mappa 37, particella 18, sub 2, porzione "a" e porzione "b", nonché particella 19, sub 3, del Comune di Figline Valdarno.
È seguito, in data 28 aprile 1992, l'acquisto di un terreno agricolo (foglio n.37, particella 25) di mq.9510.
Tali beni, rientranti nel complesso agricolo "Fattoria Norcenni", sono stati occupati di fatto dalla società (...).
Il ricorrente, con atto di citazione notificato il 27 aprile 1993, ha agito in giudizio per l'accertamento del diritto di proprietà e per la condanna al rilascio degli stessi. Il giudizio civile si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 311 del 2005, la quale ha accertato la proprietà del signor (omissis).
Nelle more del processo civile la predetta società ha stipulato con il Comune di Figline Valdarno due convenzioni urbanistiche, in data 29 settembte 1987 e 12 maggio 1992, riguardanti gli immobili oggetto dell'atto di citazione in giudizio, ed ha realizzato interventi di ristrutturazione assentiti dall'Ente.
Il ricorrente, con istanza presentata al Comune in data 11/2/2010, ha chiesto di visionare ed estrarre copia dei seguenti documenti: convenzioni urbanistiche del 29 settmebre 1987 e del 12 maggio 1992 tra Comune e (...) Snc, concessione edilizia in sanatoria n. 105 del 1991, permesso di abitabilità n.114 del 1992, concessioni edilizie n.52 del 1992 e n.93 del 1993, permesso di abitabilità n. 6 del 1995, permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie n. 10 del 27 febbraio 2007 e n. 25 del 22 giugno 2007, ove riguardanti il progetto unitario convenzionato ex articolo 27 delle Nta: permessi di costruire di cui alle pratiche edilizie n. 44 del 10 dicembre 2007, n. 4 del 25 gennaio 2008, n. 8 del 25 febbraio 2008 e n. 45 del 12 settembre 2008; la documentazione relativa a tali atti e sulla base della quale gli stessi sono stati adottati dal Comune di Figline Valdarno.
L'istanza di accesso è stata presentata al dichiarato fine di verificare lo status giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate e di essere posto in condizione di accertare la possibilità di chiedere la sanatoria edilizia delle opere costruite.
Con nota del 12 febbraio 2010 il Comune ha comunicato a (...) Srl l'istanza della deducente (documento n.5 depositato in giudizio dal ricorrente); stante l'opposizione della controinteressata, l'amministrazione, con provvedimento del 15 marzo 2010, ha accolto la richiesta di accesso solo in relazione alla concessione edilizia n. 52 del 1992, sull'assunto che la richiesta medesima sarebbe sovradimensionata rispetto all'interesse conoscitivo.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:
violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dell'articolo 2 del Dpr n. 184/2006; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Si sono costituire in giudizio (...) Srl e (...) Spa.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2010 la causa è stata posta in decisione.
Diritto
In via preliminare la (...) Srl ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non essere titolare di diritto di proprietà sugli immobili in questione e di limitarsi all'attività di gestione dell'azienda organizzata presso il compendio "ex Fattoria Norcenni".
L'obiezione non può essere accolta.
Il Collegio prende atto che i documenti in oggetto afferiscono a pratiche edilizie intestate alla (...) Snc, trasformatasi poi in (...) Spa, titolare della proprietà sugli immobili, e che (...) Srl è stata costituita nel 1996 ai fini della gestione dell'azienda organizzata presso il compendio immobiliare de quo.
Tuttavia occorre altresì considerare che quest'ultima, svolgendo la propria attività imprenditoriale negli immobili cui si riferisce l'istanza di accesso, è titolare di un interesse differenziato in ordine alla conoscibilità dei documenti in oggetto e riveste quindi la posizione di controinteressata all'accesso di terzi ai documenti in questione.
Infatti il Comune di Figline, con nota del 12 febbraio 2010, ha avvertito la suddetta società dell'avvenuta presentazione della richiesta di accesso, e la stessa ha espresso la propria opposizione, di cui l'Ente ha tenuto conto nella contestata determinazione di accoglimento parziale (documenti n. 5 e 6 depositati in giudizio dal ricorrente).
Entrando nel merito del gravame si osserva quanto appresso.
Il ricorrente deduce che i documenti richiesti riguardano beni di sua proprietà, rispetto ai quali è necessaria la regolarizzazione catastale e urbanistica; aggiunge che i documenti indicati nella domanda di accesso con i numeri da 8 a 13 si riferiscono a edifici rientranti nel perimetro dell'Utoe, all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del regolamento edilizio, non può essere rilasciata concessione edilizia; l'esponente rileva altresì che ai sensi dell'articolo 114 del regolamento edilizio comunale chiunque può visionare le concessioni edilizie e i relativi elaborati progettuali, con la conseguenza che la domanda di accesso, specificante il collegamento tra atti richiesti e posizione soggettiva meritevole di tutela, doveva essere accolta.
Il motivo è fondato.
L'istanza del ricorrente è motivata adducendo l'esigenza di verificare lo status giuridico degli immobili, di valutare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, di valutare la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia e di essere posto in condizione di tutelare i propri diritti.
Pertanto non appare condivisibile l'affermazione, contenuta nell'atto di accoglimento parziale della domanda di accesso, secondo cui l'istanza sarebbe generica e sovradimensionata rispetto all'interesse conoscitivo.
Invero, in materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi progetti, l'articolo 5 del Dpr 380/2001, nello stabilire le competenze dello sportello unico per l'edilizia, pone l'obiettivo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'elenco delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire (ancorchè non proprietario dell'area in cui ricade l'intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti (Consiglio di Stato, V, 23 maggio 1997, n. 549; idem, 7 maggio 2008, n. 2086; idem, IV, 14 aprile 2010, n. 2092; Tar Puglia, Lecce, II, 17 settembre 2009, n. 2121).
In particolare, quanto agli Enti locali, l'articolo 10, comma 2, del Dlgs 267/2000, nel riconoscere il diritto dei cittadini ad accedere agli atti amministrativi, rinvia alle fonti regolamentari dei singoli Enti.
Orbene, l'articolo 114 del regolamento edilizio del Comune di Figline (documento n. 12 depositato in giudizio) prevede che "chiunque può prendere visione … della concessione, autorizzazione, asseverazione edilizia o nulla osta edilizio …".
Ne discende che, poiché la proprietà del signor (omissis) ricade comunque nella stessa zona in cui sono collocate le unità immobiliari della parte controinteressata, lo scopo, dichiarato nell'istanza, di valutare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate, è sufficiente a giustificare l'accesso a tutti i documenti elencati nell'istanza stessa (Tar Puglia, Lecce, II, 17 settembre 2009, n.2121).
In conclusione, il ricorso va accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, nei confronti del Comune intimato; quanto alle società controinteressate, le spese giudiziali, comprensive di onorari difensivi, sono determinate complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre Iva e Cpa, al cui pagamento le stesse sono tenute in solido.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al responsabile del procedimento del Comune di Figline Valdarno di esibire al ricorrente tutti i documenti richiesti e di autorizzarlo ad estrarne copia.
Spese compensate nei confronti del Comune stesso; condanna le società controinteressate, in solido tra loro, al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.000 (duemila) oltre Iva e Cpa, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata il segreteria il 12 luglio 2010.