Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 24 giugno 2010, n. 2637

Energia - Energie rinnovabili -  Autorizzazione impianti eolici - Individuazione aree non idonee ai sensi dei piani di inserimento comunali - Necessità di corerenza con la disciplina regionale

La normativa pugliese sui piani regolatori per l'installazione degli impianti eolici (“Prie”) si applica solo a impianti sopra i 60 kW (regolamento 16/2006).
Lo ha ricordato il Tar Puglia 24 giugno 2010, n. 2637 che ha annullato il rigetto di una Dia emesso da un Comune che negava la realizzazione di un impianto eolico sul presupposto che l'area dell'impianto era "inidonea" ai sensi del "Prie" comunale.
I giudici amministrativi hanno ricordato che il regolamento regionale 16/2006 sui piani regolatori per l'installazione degli impianti eolici si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW. Le disposizioni comunali dei Piani regolatori per gli impianti eolici, quindi, devono essere coerenti con le regole generali fissate dalla Regione.

Tar Puglia

Sentenza 24 giugno 2010, n. 2637

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Sezione prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2008, proposto da:

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

il Comune di Castelnuovo della Daunia, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della Daunia protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008, con il quale è stato comunicato il rigetto della Dia presentata dalla società ricorrente in data 9 settembre 2008 per l'installazione di un impianto minieolico su terreno sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia, al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 28 e 99, con diffida dalla installazione del suddetto impianto;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, contestuale, conseguente e comunque connesso, incluso il Prie del Comune di Castelnuovo della Daunia adottato con delibera consiliare n. 10 del 2 maggio 2008 ed in particolare l'articolo 10.2.3, nella misura e nella parte in cui possa precludere la installazione di impianti mini eolici;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo della Daunia;

Viste le sentenze istruttorie n. 2049 dell'8 settembre 2009 e n. 273 dell'8 febbraio 2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere (omissis);

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 per le parti, i difensori, avvocati (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La società (...) Srl presentava in data 9 settembre 2008 denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr 6 maggio 2001, n. 380 per l'installazione di un impianto minieolico composto da un unico aerogeneratore da realizzarsi nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, su terreno in catasto al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 26 e 99.

Il Comune di Castelnuovo della Daunia, con provvedimento del 17 settembre 2008, comunicava il rigetto della d.i.a. diffidando la società dall'installazione dell'impianto, affermando che "la collocazione dell'aerogeneratore ricade in area di classificazione inidonea regolamentata dall'articolo 10.2.3 del Prie adottato da questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; — il progetto è redatto da tecnico non abilitato per tale tipo di opera".

La società ricorrente contestava il presunto contrasto con il Prie e l'assunta inidoneità del tecnico a sottoscrivere il progetto ed impugnava anche il Prie, ove preclusivo dell'intervento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Castelnuovo della Daunia che controdeduceva alle censure, evidenziando che il punto 10.2.3 del Prie adottato dal Comune stabilisce che "le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree..." e che tali norme si applicano anche agli impianti minieolici; che dall'estratto Prie si evincerebbe che l'aerogeneratore da installarsi è sito in ambito territoriale "non idoneo perché ricadente in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo – faunistico" e, quindi, in area "non eleggibile".

Sotto altro profilo evidenziava che l'aerogeneratore ad installarsi non era per autoconsumo e che la società ricorrente aveva presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l'obbligo di munirsi di autorizzazione unica.

Questo Tribunale con sentenza interlocutoria n. 2049 del 2009 disponeva incombenti istruttori a carico del Comune di Castelnuovo della Daunia, chiedendo, tra l'altro, la rappresentazione cartografica della zona interessata dall'impianto eolico in questione con relazione sulle caratteristiche della località interessata per le quali sarebbe stata classificata "area inidonea" dal Prie adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera di consiglio comunale n. 10 del 2 maggio 2008.

In data 30 ottobre 2009, il Comune di Castelnuovo della Daunia depositava due cartografie con rappresentazione di tutti gli impianti di microgenerazione per i quali la società aveva presentato denuncia di inizio attività e faceva presente che la Regione Puglia, con delibera di giunta regionale n. 542 del 7 aprile 2009, aveva approvato il Prie.

Con sentenza istruttoria n. 273 dell'8 febbraio 2010, questo Tribunale, reiterava l'ordine istruttorio, che non riteneva aver avuto integrale esecuzione.

Il Comune di Castelnuovo della Daunia depositava in data 11 marzo 2010, l'ulteriore documentazione.

Le parti scambiavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 24 marzo 2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La controversia riguarda l'installazione di una pala eolica di micro generazione, con potenza inferiore a 1 MW.

La fattispecie ricade ratione temporis sotto la disciplina dettata dalla Lr n. 1 del 19 febbraio 2008, trattandosi di Dia presentata al Comune di Castelnuovo della Daunia il 9 settembre 2008, perfezionatasi per decorso del termine di 30 giorni, come si vedrà oltre, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 che ha ristretto le ipotesi in cui si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

È noto che la legge regionale 1/2008, all'articolo 27 disponeva che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia … si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ...".

In base all'articolo 23 del Dpr n. 380/2001 ("il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo a presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ...". Il sesto comma stabilisce che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ...").

Ciò posto, una prima questione da esaminare riguarda la legittimità o meno del provvedimento adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con provvedimento del 17 settembre 2008, quindi nel termine di 30 giorni dalla denuncia di inizio attività presentata il 9 settembre 2008, con il quale è stata rigettata la Dia e, quindi, preclusa la realizzazione dell'intervento al tempo realizzabile con lo strumento della denuncia di inizio attività.

Con il suddetto provvedimento del 17 settembre 2008, il Comune contestava alla società che "la collocazione dell'aerogeneratore ricade in area di classificazione inidonea regolamentata dall'articolo 10.2.3 del Prie adottato da questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; — il progetto è redatto da tecnico non abilitato per tale tipo di opera".

Entrambi i motivi sono insussistenti.

Quanto alla pretesa assenza di abilitazione del tecnico incaricato del progetto, il rilievo è talmente generico che sembra un'affermazione apodittica, piuttosto che uno specifico rilievo.

Sta di fatto che il tecnico incaricato possiede i requisiti occorrenti e sufficienti all'espletamento dell'incarico, essendo un architetto regolarmente iscritto all'albo e operante nel settore.

Della sua iscrizione all'albo si era dato atto già nella stessa denuncia di inizio attività, il che convince che il rilievo è frutto di mera svista dell'amministrazione.

La difesa del Comune, invero, assume che il professionista abilitato a tali progetti dovrebbe essere un ingegnere e non già un architetto.

Trattasi, anche questa, di mera affermazione non supportata da alcun elemento che possa sostenerne la fondatezza ed in contrasto con le competenze attribuite dalla disciplina vigente al dottore in architettura.

Le norme di cui agli articoli 51, 52 e 54 del Rd n. 2537/1925, richiamate dal difensore del Comune a riprova dell'incapacità del progettista, non si riferiscono, infatti, ad interventi quali quello in questione, che per la parte edile consiste in una semplice fondazione.

Invero, l'articolo 52, impropriamente citato dalla difesa del Comune, afferma testualmente che "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative".

Quanto alla circostanza che l'aerogeneratore ricade in area di classificazione "inidonea" regolamentata dall'articolo 10.2.3 del Prie del Comune di Castelnuovo della Daunia, va osservato quanto segue.

La normativa regolamentare sui piani regolatori per l'installazione degli impianti eolici (Prie) dettata dall'articolo 3, comma 1, del regolamento regionale n. 16/2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.

Quanto alle preclusioni fissate dal Prie di Castelnuovo della Daunia, l'articolo 10.2.3 delle norme tecniche di attuazione precisa che "Non si applicano le norme e prescrizioni del regolamento agli impianti eolici di potenza inferiore a 1 MW e costituiti da un unico generatore ..."

Aggiunge che "All'interno delle aree inidonee…sono considerate ammissibili le proposte di interventi di installazione di un solo aerogeneratore di potenza nominale massima di 1 MW. Per tale tipologia di interventi, tuttavia, vanno rispettate le norme minime di seguito specificate, fatto salvo che la loro realizzazione sarà comunque dipendente dall'esito dell'iter autorizzativo a cui comunque saranno assoggettati".

Ciò posto, il provvedimento del Comune appare icu oculi illegittimo per carente motivazione, atteso che dal provvedimento non risulta perché l'area interessata dall'intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano state disattese.

Invero la difesa del Comune di Castelnuovo della Daunia, con integrazione difensiva, ha richiamato le prescrizioni di cui al punto 3 delle norme tecniche di attuazione ("le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree ... pendenze non superiori al 20% ...".), insistendo sulla circostanza che dall'estratto Prie si evincerebbe che l'aerogeneratore da installarsi è sito in ambito territoriale "non idoneo perché ricadente in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo–faunistico" e, quindi, addirittura in area "non eleggibile".

La circostanza, tuttavia, non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.

Nella relazione depositata da ultimo in giudizio a firma del Dirigente dell'Ufficio tecnico si afferma che "l'area sita al F°26 …, particella n. 23 … è classificata come area inidonea perché rientrante nel vincolo "Buffer centro urbano zona PRG – 1000 mt.".

Tale causa di inidoneità, tuttavia, ai sensi della stessa norma del Prie non esclude la possibilità di realizzare l'intervento ma impone che l'amministrazione effettui una valutazione concreta degli interessi violati, né potrebbe essere diversamente, atteso che la disposizione dell'articolo 10.2.3. del Prie del Comune di Castelnuovo della Daunia è norma di rango inferiore al regolamento regionale n. 16 del 2006, sicché non può che essere interpretata coerentemente con le prescrizione del regolamento regionale che non introducono limitazioni di sorta per gli impianti di micro generazione con potenza inferiore a 1 MW, qual è quello in questione.

Ciò posto, in disparte ogni considerazione sul comportamento del Comune di Castelnuovo della Daunia che ha rappresentato in corso di causa i più vari motivi sulla pretesa "ineleggibilità" del sito interessato dall'intervento, quindi, sulla "inidoneità" del sito, non comprovate dalle risultanze istruttorie, non può non rilevarsi che la nuova circostanza, relativa alla distanza della pala dal centro urbano (circostanza allo stato non ben precisata quanto alla assunta violazione della distanza), non è, comunque, di per sé ostativa all'intervento.

Sta di fatto che l'area interessata dall'intervento è agricola e, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La difesa del Comune evidenziava nei suoi scritti difensivi anche che l'intervento non essendo destinato all'autoconsumo non poteva essere oggetto di Dia e che la società aveva presentato singole denuncie di inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento di aggirare l'obbligo di munirsi di autorizzazione unica.

Tali circostanze oltre ad essere inammissibili perché costituiscono integrazione postuma del provvedimento, sono anche infondate.

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata è emerso che le denunce di inizio attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di connessione alla rete elettrica gestita dall'EneL, non potevano assimilarsi ad un parco eolico.

Risulta, comunque, che la società ha di fatto rinunciato all'installazione di sei delle suddette pale eoliche, per cui allo stato rimane in piedi solo la denuncia di inizio attività per una pala eolica con potenza inferiore a 1 MW posta a distanza superiore a 2 kilometri dalla pala eolica qui in questione.

Quanto alla destinazione dell'impianto ad autoconsumo, la suddetta qualificazione ai fini dell'assentibilità con Dia, è stata introdotta dalla Lr 31/2008 che non si applica, ratione temporis, all'impianto in esame, già perfezionatosi alla data di entrata in vigore della suddetta legge, attesa l'illegittimità del provvedimento di rigetto del Comune di Castelnuovo della Daunia.

A tal punto, per completezza, va osservato che la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 31/2008, nella parte in cui prevedeva per alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l'eolica, la disciplina della Dia anche per potenze superiori a quelle previste dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, intervenuta medio tempore per effetto della sentenza n. 119 del 26 marzo 2010 della Corte Costituzionale — il cui principio sostanziale potrebbe valere anche per le fattispecie disciplinate dall'articolo 27 della precedente Lr 1/2008, poiché anche questa norma prevedeva la procedura della Dia per potenze superiori a quelle previste dal Dlgs 387/2003 — non può produrre alcun effetto sulla fattispecie in questione che, oltre ad essere disciplinata da legge non interessata direttamente dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, si era, comunque, già perfezionata alla data di pubblicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l' impugnato provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della Daunia protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008 e dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse la subordinata impugnazione del piano regolatore per l'insediamento di impianti eolici (Prie).

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in causa, in considerazione della scarsa chiarezza della disciplina in materia.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della Daunia protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

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