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Opcm 20 agosto 2010, n. 3894

Calamità in Friuli Venezia Giulia - Disposizioni in materia di protezione civile - Deroghe alla disciplina di smaltimento dell'amianto

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 20 agosto 2010, n. 3894

(Gu 2 settembre 2010 n. 205)

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 23 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato allagamenti, gravi danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati, nonchè una situazione di grave compromissione delle attività produttive interessate;

Vista la nota del 26 luglio 2010 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con cui la predetta Amministrazione chiede di adottare una apposita ordinanza per fronteggiare adeguatamente gli eventi meteorologici sopra citati;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

D'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Articolo 1

1. L'Assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.

4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvede in particolare:

a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti del medesimo Commissario delegato; tali contributi, erogati alle imprese, non

concorrono a formare il reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonchè di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla

base di specifiche direttive impartite dal Commissario delegato;

c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonchè al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;

d) al rimborso delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza;

e) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Articolo 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, tramite conferenza dei servizi convocata dal medesimo Commissario.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di

servizi di cui al comma 1, in deroga all'articolo 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del Comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Articolo 3

1. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonchè quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ove ritenuto necessario, provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori del Commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

Articolo 4

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

— legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20;

— legge 27 marzo 1992, n. 257, articoli 9, 10, 12, 15;

— decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;

— regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

— decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, 230, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266;

- decreto legislativo n. 36 del 2002, articolo 2;

— decreto ministeriale n. 161 del 2002;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Titolo IX, Capo I, Capo III, Capo IV;

- decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

- legge 24 dicembre 2007, n. 244 articoli 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, articolo 6;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, articolo 69;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonchè delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;

- contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico — area dipendenti regionali non dirigenti — quadriennio giuridico 1998-2001 — articolo 8;

- contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico — area dipendenti regionali non dirigenti — quadriennio giuridico 1998-2001 — articolo 12;

- contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico — non dirigenti — quadriennio giuridico (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

- contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico — non dirigenti — quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

— decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Articolo 5

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede inizialmente con le risorse all'uopo stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con esclusione di quelle derivanti dalla legge n. 388 del 2000, e a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè mediante l'utilizzo delle economie rivenienti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847/2010.

2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo

regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'articolo 4 all'uopo utilizzando le

risorse disponibili.

4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

5. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2010.

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