Appalti e acquisti verdi

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Decisione Commissione Ue 2010/403/Ue

Procedure di appalto - Mercato dell'energia elettrica - Autorizzazione esenzioni per l'Italia

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Commissione europea

Decisione 14 luglio 2010, n. 2010/403/Ue

(Guue 20 luglio 2010 n. L 186)

Decisione che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella "Zona Nord" dell'Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall'applicazione della direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[Testo rilevante ai fini del See]

[Notificata con il numero C(2010) 4740]

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la domanda presentata per e-mail il 15 febbraio 2010 dalla Compagnia Valdostana delle Acque SpA — Compagnie valdôtaine des eaux SpA (in seguito denominata "Cva"),

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

 

I. I Fatti

(1) Il 15 febbraio 2010 la Cva ha presentato per e-mail alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/Ce. Il 15 aprile 2010 la Commissione, per e-mail, ha richiesto informazioni complementari alle autorità italiane e alla Cva. Il 10 maggio 2010 e il 20 maggio le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste tramite e-mail, e, in seguito a una proroga del termine iniziale, la Cva ha ottemperato il 7 maggio.

(2) La domanda presentata dalla Cva, che è un'impresa pubblica ai sensi della direttiva 2004/17/Ce, riguarda le seguenti attività, come illustrate nella medesima:

a) la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;

b) in alternativa, la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nel territorio della Zona Geografica Nord [di seguito denominata "Zona Nord" 1 ]; nonché

c) la vendita al dettaglio ai clienti finali sul mercato libero dell'energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana.

 

II. Contesto normativo

(3) L'articolo 30 della direttiva 2004/17/Ce dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Tale legislazione figura nell'allegato XI della direttiva 2004/17/Ce, che per il settore dell'energia elettrica rinvia alla direttiva 96/92/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica . La direttiva 96/92/Ce è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/Ce2 .

(4) L'Italia ha attuato e applicato non solo la direttiva 96/92/Ce, ma anche la direttiva 2003/54/Ce, optando per la separazione giuridica e funzionale delle reti di trasmissione e distribuzione, eccetto per le imprese più piccole, che non devono rispettare le disposizioni riguardanti la separazione funzionale. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato deve essere pertanto considerato liberamente accessibile sull'intero territorio della Repubblica italiana.

(5) L'esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati oggetto della presente decisione, uno dei criteri di cui tener conto è la quota di mercato dei principali operatori in un dato mercato, un altro è il grado di concentrazione su detto mercato. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di sbilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti.

(6) La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

 

III. Valutazione

(7) In base ai casi precedenti 3 della Commissione, è stato possibile distinguere i seguenti mercati rilevanti del prodotto nel settore dell'energia elettrica: i) generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica; ii) trasmissione; iii) distribuzione e iv) vendita al dettaglio. Di conseguenza, la domanda della Cva deve essere esaminata indipendentemente sotto l'aspetto della produzione e della vendita all'ingrosso da una parte e della vendita al dettaglio, dall'altra parte.

Produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica

(8) Come rammentato nel considerando 2 supra, la domanda presentata dalla Cva riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica sull'intero territorio della Repubblica italiana o, in alternativa, nella Zona Nord.

(9) In base ai dati disponibili4 , il territorio nazionale italiano, a causa della congestione nei collegamenti tra le diverse zone in cui i prezzi sono quasi perfettamente correlati, deve essere considerato costituito da quattro mercati geografici regionali, per quanto riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica: le zone Nord, Centro-sud5 , Sicilia 6 e Sardegna. Le autorità italiane hanno confermato che la delimitazione della Zona Nord rimane valida in quanto mercato rilevante; aggiungendo tuttavia che sono in corso cambiamenti, di conseguenza al momento non è chiara la delimitazione tra le rimanenti zone, poiché sono in corso ampie indagini; allo stato attuale non è pertanto possibile valutare definitivamente la situazione concorrenziale in questi mercati geografici. Sulla base di quanto esposto e considerato inoltre che le centrali della Cva sono tutte situate nella Zona Nord, a fini della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce, la presente decisione è circoscritta all'analisi della situazione concorrenziale esistente sul territorio della Zona Nord per quanto attiene alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica. Nonostante la Zona Nord costituisca un mercato rilevante in sé, non può tuttavia essere considerata completamente isolata dagli Stati limitrofi, né dalle altre regioni.

(10) Come risulta da una prassi costante 7 relativa alle decisioni della Commissione ai sensi dell'articolo 30, la Commissione ritiene, in riferimento alla produzione di energia elettrica, che "un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori". Secondo le autorità italiane, nel 2009 la quota di mercato dei tre maggiori operatori della Zona Nord è calcolata al 49,7%. Questo livello di concentrazione, che comprende la quota di mercato totale dei tre maggiori operatori, è inferiore al livello (52,2%) di cui alla decisione 2008/585/Ce rispetto all'Austria, nonché inferiore a quello (58% della produzione lorda) di cui alla decisione 2008/741/Ce nel caso della Polonia, nonché molto inferiore ai rispettivi livelli di cui alle decisioni 2006/422/Ce e 2007/706/Ce relativi rispettivamente alla Finlandia (73,6%) e alla Svezia (86,7%). Si osserva tuttavia che il livello di concentrazione è superiore alla percentuale corrispondente (39%) cui fanno riferimento le decisioni 2006/211/Ce e 2007/141/Ce per il Regno Unito. Tale livello è pur tuttavia ritenuto abbastanza basso e, di conseguenza, potrebbe essere considerato un indice di un certo grado di esposizione diretta alla concorrenza per quanto attiene alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord.

(11) L'Italia importa inoltre considerevoli quantitativi di energia elettrica, pari a oltre 42 997 GWh nel 2008. L'Italia è un importatore netto e ha importato energia elettrica per un totale di circa il 13,43% del proprio fabbisogno complessivo8 . Come confermato dalle autorità italiane9 , le importazioni esercitano un effetto favorevole sulla concorrenza, in particolare nella Zona Nord. Anche se detto effetto è condizionato dai limiti tecnici dell'interconnessione con gli altri paesi, si auspica un ulteriore miglioramento della situazione alla luce della nuova normativa in vigore10 . Le importazioni di energia elettrica dall'estero hanno pertanto un certo peso nella determinazione dei prezzi dei principali produttori italiani della Zona Nord. Questi fattori sono quindi da considerarsi indice di un certo grado di esposizione diretta alla concorrenza degli altri Stati membri per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord.

(12) Dalla comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2010 "Relazione sui progressi nell'istituzione di un mercato interno del Gas e dell'energia elettrica" del 201011 , risulta che in 14 Stati membri, i tre principali operatori controllano ancora oltre il 75% della capacità di generazione nazionale. Tale relazione situa tuttavia il mercato italiano dell'energia elettrica nella categoria dei mercati "moderatamente concentrati"12 , laddove l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) impiega valori inferiori rispetto alle altre categorie. Considerato che la pressione concorrenziale è risentita più fortemente nella Zona Nord che nelle altre zone, il grado di concentrazione può essere considerato un indice di esposizione diretta alla concorrenza della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica nella zona in questione.

(13) Inoltre, il funzionamento del meccanismo di sbilanciamento, sebbene rappresenti una piccola parte della quantità totale di energia elettrica prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato un indicatore supplementare. In base alle informazioni disponibili, gli effetti del meccanismo di sbilanciamento, in particolare la tariffazione basata sul mercato e un mercato infragiornaliero ben sviluppato, sono tali da non impedire che la produzione di energia elettrica sia direttamente esposta alla concorrenza.

 

Fornitura di energia elettrica al dettaglio

(14) Per quanto attiene alla vendita al dettaglio, è possibile distinguere ulteriormente il mercato rilevante in: vendita al dettaglio ai clienti industriali connessi in altissima tensione e vendita al dettaglio ai piccoli clienti industriali, commerciali e domestici connessi in bassa tensione. Detti mercati saranno analizzati separatamente nel prosieguo.

Vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione

(15) Come confermato dalle autorità italiane, il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione riveste carattere nazionale.

(16) In base alle informazioni disponibili13 , le quote di mercato aggregate dei tre maggiori fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione ammontano al 43,89%, un livello ritenuto abbastanza basso 14 che deve essere considerato un indice di esposizione diretta alla concorrenza.

(17) Date le caratteristiche del prodotto interessato (l'energia elettrica) e la scarsità o l'indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica. Il numero dei clienti che cambiano fornitore può pertanto costituire un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, "un indicatore naturale dell'efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico" 15 .

(18) In base alle informazioni disponibili più recenti16 , nel 2008 in Italia il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti ammissibili era pari a 32,50% per i grandi clienti industriali e al 32,80% per le medie industrie. Mentre tale dato è inferiore, a titolo di esempio, al tasso di cambio per i clienti industriali grandi e molto grandi in Austria, pari al 41,5%17 , il tasso di cambio in Italia è tuttora cospicuo, poiché interessa quasi un terzo dei clienti industriali di medie e grandi dimensioni. Il mercato al dettaglio per i clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione non è inoltre soggetto ai prezzi amministrati. La situazione dell'Italia è pertanto soddisfacente per quanto riguarda il cambio di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e deve essere considerata un indicatore dell'esposizione diretta alla concorrenza.

 

Vendita al dettaglio ai clienti finali connessi in bassa tensione

(19) Per quanto concerne il mercato geografico rilevante per la vendita al dettaglio, esso è stato a lungo considerato avente carattere nazionale. Nella sua domanda, la Cva fa riferimento al mercato nazionale quale mercato geografico rilevante per la vendita al dettaglio di energia elettrica.

(20) Presumendo che il mercato geografico abbia carattere nazionale e in base alle informazioni attualmente disponibili18 , risulta che il livello di concentrazione del mercato nel settore della vendita al dettaglio di energia elettrica sul mercato italiano sia molto elevato. Le quote di mercato cumulate dei tre principali dettaglianti per clienti connessi in bassa tensione ammontano 79,44%, delle quali la società più importante detiene una quota pari a 71,11%. Occorre altresì ricordare in questo contesto 19 una giurisprudenza costante, secondo la quale "quote di mercato molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50%".

(21) Inoltre, il mercato al dettaglio in Italia è inoltre suddiviso in tre sottocategorie, delle quali le prime due sono soggette al regime di prezzi amministrati:

a) un servizio di maggior tutela per i clienti domestici e le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di Eur), connesse in bassa tensione e che non hanno firmato un contratto di acquisto sul mercato libero. La fornitura di questi servizi è riservata alla società Acquirente Unico SpA (in seguito "l'Acquirente unico");

b) un servizio di salvaguardia rivolto a tutti i clienti non ammissibili al servizio di maggior tutela e che non sono titolari di contratti d'acquisto sul mercato libero. Questo servizio è erogato da fornitori selezionati a cura dell'Acquirente unico attraverso una gara d'appalto; nonché

c) il mercato libero, ossia il resto del mercato al dettaglio.

(22) Questi mercati non devono tuttavia essere considerati mercati rilevanti indipendenti ai fini della presente decisione, in quanto i clienti hanno la facoltà di passare da una categoria all'altra e i prezzi nelle tre sottocategorie sono basati sul mercato20 . Secondo la relazione annuale 2009 dell'Aeeg tuttavia il cosiddetto "mercato tutelato", che comprende il "servizio di maggior tutela" e il "servizio di salvaguardia", rappresenta circa il 36% dell'intero mercato al dettaglio. In base alla medesima relazione, inoltre, il servizio di maggior tutela è caratterizzato da una forte presenza (84,3%) di uno specifico fornitore, attivo anche sul mercato libero. Secondo le autorità italiane, i costi del cambio percepiti dai clienti sono elevati e i benefici del cambiamento sono ritenuti modesti. Considerati inoltre i prezzi contenuti del servizio di maggior tutela, è molto difficile per un nuovo operatore creare una base di clientela sufficiente entro tale sottocategoria. Ne deriva un vantaggio competitivo per gli operatori del regime di maggior tutela attivi anche sul mercato libero, considerato che i clienti desiderosi di passare dal regime di maggior tutela al mercato libero o viceversa, spesso possono non cambiare fornitore.

(23) Tuttavia, in base alle informazioni ottenute presso le competenti autorità italiane21 , si può concludere che, ai fini della presente decisione, il mercato geografico della vendita al dettaglio di energia elettrica in Italia non ha carattere nazionale, come si ritiene comunemente e come presume il richiedente, ma è di portata locale, per un territorio che spesso non si estende oltre la zona comunale.

(24) In assenza di informazioni relative al grado di concorrenza su ciascuno dei tre mercati locali per la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione e considerate le incertezze di cui sopra relative al grado di concorrenza sul questo mercato, complessivamente ritenuto di livello nazionale, come illustrato nei considerando 19-22, non è possibile concludere che siano presenti le condizioni per la concessione dell'esonero di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce ai fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione.

(25) Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/Ce quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione e quando organizzano gare nel paese per l'esercizio di tale attività in Italia.

 

IV. Conclusioni

(26) La situazione della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord, può quindi essere sintetizzata come segue: le quote di mercato aggregate dei tre principali operatori sono ridotte e l'ingente quantitativo di energia elettrica importata produce un effetto benefico sulla concorrenza in questa zona. Come indicato al considerando 13, il funzionamento del meccanismo di sbilanciamento non costituisce un ostacolo all'esposizione diretta alla concorrenza del mercato della produzione di energia elettrica. Si può di conseguenza ritenere che tutti i fattori precedentemente evocati rappresentino indicatori di esposizione diretta alla concorrenza nella Zona Nord.

(27) In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 8— 13, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce, nella Zona Nord deve essere considerata soddisfatta per quanto attiene alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica.

(28) Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione dell'accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/Ce quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la generazione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord, né quando si organizzano gare per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(29) Per quanto attiene alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, la situazione può essere sintetizzata come segue: le quote di mercato aggregate delle tre principali società al dettaglio sono modeste e il grado di cambio di fornitore per punto di prelievo è soddisfacente, né vi è alcun controllo sui prezzi all'utente finale. Queste conclusioni sono inoltre in linea con il parere delle competenti autorità italiane, secondo cui il mercato è stato esposto alla concorrenza per diversi anni e il grado di concorrenzialità che ne deriva è soddisfacente.

(30) In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 15-18, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce deve essere considerata soddisfatta sull'intero territorio della Repubblica italiana riguardo alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione.

(31) Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione dell'accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/Ce quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, né quando si organizzano gare per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(32) Alla luce dei fattori esaminati nei considerando 19-25 e tenuto conto dei dubbi circa l'esistenza di una sufficiente concorrenza a livello nazionale per quanto attiene alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione, oltre all'assenza di informazioni particolareggiate su ogni mercato locale rilevante, come definito dalle autorità italiane, non è possibile concludere che siano presenti le condizioni per la concessione dell'esonero di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/Ce, ai fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione in Italia. Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/Ce quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione in Italia e quando organizzano gare per l'esercizio di tale attività in Italia. Per quanto concerne l'applicazione degli obblighi statistici ai sensi dell'articolo 67, potrebbe rivelarsi necessario garantire che gli enti aggiudicatori interessati adottino misure adeguate, quali la separazione della gestione e/o della contabilità, al fine di essere in grado di riferire correttamente circa gli appalti indetti per la prosecuzione delle attività rilevanti non esonerate ai sensi della presente decisione.

(33) Si rammenta inoltre che gli appalti che riguardano più attività devono essere trattati conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2004/17/Ce. In questo contesto significa che qualora un ente aggiudicatore è impegnato in appalti "misti", ossia appalti che riguardano più attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/Ce, sia non esonerate, si terranno in considerazione le attività per le quali l'appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente di sostenere la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/Ce. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività per la quali l'appalto è principalmente destinato, il contratto è dichiarato aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

(34) La presente decisione si fonda sulla situazione di fatto e di diritto nel periodo tra febbraio e maggio 2010, come risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica italiana, dalla Cva, dalle comunicazioni del 2005 e del 2010 e dai relativi allegati tecnici, dal documento di lavoro del 2007, dalla relazione finale e dalla relazione annuale dell'AEEG del 2009. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di fatto o di diritto le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/Ce, non siano più rispettate nella vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord e nella vendita al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/Ce non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione delle seguenti attività in Italia:

a)  produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord;

a) La direttiva 2004/17/Ce non si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macrozona Nord dell'Italia. La direttiva 2004/17/Ce si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macrozona Nord dell'Italia.

b)  fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull'intero territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.

Note ufficiali

1.

Essa comprende la Zona Nord, nonché quattro zone più piccole (Ene, Eno, Turbigo e Monfalcone), come denominate nell'allegato B da comunicazione della Commissione, del 10 gennaio 2007 ["Indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica, (Relazione finale)", COM(2006) 851 definitivo, "Relazione finale"].

2.

Gu L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Si osservi che la direttiva 2003/54/Ce è stata sostituita dalla direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/Ce (Gu L 211 del 14.8.2009, pag. 55), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore rispetto alle due precedenti direttive. Tuttavia, poiché non è ancora scaduto il termine di attuazione, si farà ancora riferimento al quadro legale introdotto dalla direttiva 2003/54/Ce.

3.

Caso COMP/M.4110 - E.ON/Endesa, pag. 3.

4.

Cfr. "Relazione finale", allegato B, paragrafo A1, punto 2.

5.

Sono comprese le zone Centro-nord, Piombino, Centro-sud, Sud, Rossano, Brindisi e Calabria.

6.

Sono comprese le zone Sicilia, Priolo e Calabria.

7.

Cfr. decisioni della Commissione 2009/47/Ce (Gu L 19 del 23.1.2009, pag. 57); 2008/585/Ce (Gu L 188 del 16.7.2008, pag. 28); 2008/741/Ce (Gu L 251 del 19.9.2008, pag. 35); 2007/141/Ce (Gu L 62 dell'1.3.2007, pag. 23); 2007/706/Ce (Gu L 287 dell'1.11.2007, pag. 18); 2006/211/Ce (Gu L 76 del 15.3.2006, pag. 6) e 2006/422/Ce(Gu L 168 del 21.6.2006, pag. 33).

8.

Ossia la quantità di energia elettrica necessaria per il consumo interno e l'esportazione.

9.

Lettera 0018212 del 10 maggio 2010 dell'autorità italiana per l'energia elettrica e il gas.

10.

Legge n. 99/2009, del 23 luglio 2009.

11.

SEC(2010) 251 in seguito denominata la "comunicazione 2010".

12.

Tabella 3.1 dell'allegato tecnico (pag. 12) da "comunicazione 2010".

13.

Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) del 31 marzo 2009 (di seguito "Relazione annuale 2009 di AEEG") pag. 76.

14.

Corrisponde strettamente al livello di concentrazione osservato nel mercato svedese della vendita al dettaglio (43%), (cfr. considerando 14 della decisione 2007/706/Ce).

15.

Comunicazione della Commissione del 15 novembre 2005 "Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'energia elettrica", COM(2005) 568 definitivo (di seguito "comunicazione del 2005") pag. 9.

16.

Tabella 2.2 dell'allegato tecnico da comunicazione 2010.

17.

Cfr. considerando 13 della decisione 2008/585/Ce.

18.

Relazione annuale 2009 di (AEEG).

19.

Cfr. punto 328 della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 febbraio 2002 nella Causa T-395/94 Atlantic Container Line AB e altri contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-875.

20.

In effetti i prezzi amministrati sono fissati sulla base dei prezzi rilevati sul mercato libero.

21.

Lettera 0032953 del 20 maggio 2010 dell'autorità italiana garante della concorrenza.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598