Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 18 maggio 2010, n. 113

(Gu 21 luglio 2010 n. 168)

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato

Il Ministro della salute

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento Ce n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il regolamento Ce n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento Ce n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009;

Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguardante l'attuazione della direttiva 80/777/Cee relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la richiesta della Federazione italiana delle industrie delle acque minerali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato per via meccanica nella produzione di bottiglie per acque minerali naturali;

Vista la relazione finale e le ulteriori precisazioni dell'Istituto superiore di sanità riguardanti lo "Studio su PET riciclato a contatto con acqua minerale";

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 1° ottobre 2009;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 21 ottobre 2009 e del 18 novembre 2009;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 15 dicembre 2009 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 6 maggio 2010;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente articolo 13-ter:

"Articolo 13-ter

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che: a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto; b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004.

2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale.

3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia".

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6 del regolamento (Ce) n. 282/2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2010

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