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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato 21 giugno 2010

(Gu 21 giugno 2010 n. 142)

Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti. La stagione estiva 2010.

Al Presidente della regione Abruzzo

Al presidente della regione Basilicata

Al presidente della regione Calabria

Al presidente della regione Campania

Al presidente della regione Emilia-Romagna

Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della regione Lazio

Al presidente della regione Liguria

Al presidente della regione Lombardia

Al presidente della regione Marche

Al presidente della regione Molise

Al presidente della regione Piemonte

Al presidente della regione Puglia

Al presidente della regione Sardegna

Al presidente della regione Siciliana

Al presidente della regione Toscana

Al presidente della regione Umbria

Al presidente della regione Valle d'Aosta

Al presidente della regione Veneto

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Al presidente della provincia autonoma di Trento

p.c. all'on. Raffaele Fitto Ministro per i rapporti con le Regioni

 

Nel fornire come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, gli "indirizzi operativi" ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, affinchè siano adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia ed ogni situazione di emergenza conseguente, desidero in primo luogo condividere con le SS.LL. alcune riflessioni.

I risultati dell'estate 2009, in termini di numero di incendi e di ettari di superficie bruciata, pur dimostrando una variazione in positivo dei dati complessivamente considerati, hanno posto in evidenza il perdurare del fenomeno degli incendi, anche di vaste dimensioni, che spesso da boschivi si trasformano rapidamente in incendi di interfaccia; per fronteggiare i quali è necessaria, oltre ad un'adeguata ed efficiente risposta in termini di lotta attiva, anche una puntuale pianificazione di protezione civile a tutti i livelli, nonchè il coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti locali, regionali e statali competenti.

Dalla ricognizione effettuata attraverso la scheda conoscitiva diramata dal Dipartimento della protezione civile, vengono riconfermate le differenze che vi sono in seno alle strutture delle regioni e delle province autonome. In relazione a ciò, le esperienze degli anni scorsi hanno dimostrato che, laddove le competenze e le responsabilità in materia di incendi boschivi e di protezione civile afferiscano a distinte titolarità in ambito regionale, solo un puntuale coordinamento da parte dell'Ente regionale può garantire una efficace gestione degli eventi.

In merito è utile ribadire che la materia degli incendi boschivi è inequivocabilmente, nel vigente ordinamento, posta in capo alle Amministrazioni regionali e alle Province autonome, ad eccezione, nell'ambito strettamente operativo, della responsabilità attribuita al Dipartimento della protezione civile per il concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva, secondo le procedure già emanate al riguardo. In tale contesto, partecipo alle SS.LL. con soddisfazione l'ulteriore potenziamento dei mezzi aerei e l'ottimizzazione del sistema di comando e controllo che, di fatto, assicurano un incremento dell'efficacia del sistema nel suo complesso.

Pertanto, nell'indicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima campagna estiva al 14 giugno 2010 e il termine al 30 settembre 2010, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attività secondo le seguenti indicazioni:

a) attività di previsione e prevenzione: promuovere la definitiva attivazione presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma di tutti i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando, laddove possibile, i diversi settori di rischio; in particolare curare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosità e di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia, anche al fine di assicurare, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, Parte II, Punto 12, l'elaborazione e la diffusione di bollettini per supportare l'organizzazione regionale di lotta attiva agli incendi boschivi e per modulare i livelli di allertamento del sistema di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, per gli incendi di interfaccia;

porre in essere ogni azione a carattere preventivo, anche di stimolo ad enti e società che gestiscono le infrastrutture nonché agli Enti locali, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali;

sviluppare ogni possibile azione propulsiva, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge n. 353 del 2000, affinché in particolare i Comuni, ai sensi dell'articolo 10, della medesima legge, completino l'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco e ne curino l'aggiornamento sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo Forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;

migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato impiegato in particolare, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, che parte del compenso per il personale stagionale sia di natura incentivante in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, seguendo l'esempio di esperienze che hanno dato risultati positivi negli ultimi anni in alcune realtà italiane;

b) attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi: definire la delimitazione delle aree e dei periodi a rischio, prevedendo anche opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio, definendo con le Prefetture-Utg l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;

assicurare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, la revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto secondo l'architettura dettata dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001, avendo cura di evidenziare gli obiettivi prioritari da difendere, al fine di supportare l'attività decisionale nel definire le azioni di contrasto;

garantire il necessario raccordo tra il predetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve naturali dello Stato predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n. 353 del 2000;

definire nelle intese eventualmente sottoscritte a livello regionale previste dall'articolo 7, della legge n. 353 del 2000, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi, definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati;

assicurare che il modello organizzativo per lo spegnimento a terra preveda un congruo quantitativo di squadre di intervento debitamente addestrate, dislocate per ambito territoriale di pertinenza e in virtù degli obiettivi prioritari da difendere;

provvedere, altresì, all'indispensabile presenza, per ognuno dei suddetti ambiti territoriali, di almeno un direttore/responsabile delle operazioni di spegnimento — dotato di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei — anche appartenente, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato;

c) attività di pianificazione di protezione civile: sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nonché nelle attività di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

promuovere l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;

definire specifiche intese ed accordi tra regioni/province autonome, al fine di poter condividere e programmare preventivamente la disponibilità di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, cosi' come a più generali attività di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio;

d) attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza: assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, a livello centrale e periferico, in relazione sia alle risorse strumentali sia alle conoscenze specialistiche, valutando anche, ove necessario, il ricorso ad accordi con le strutture operative statali presenti sul territorio aventi, nel proprio bagaglio di esperienze e competenze, figure in grado di soddisfare le esigenze operative che la struttura regionale o provinciale non sia, eventualmente, in grado di assicurare autonomamente;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (Soup), di cui all'articolo 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

garantire la piu' appropriata configurazione procedurale e organizzativa della propria Soup ovvero, per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo, con la presenza di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali regionali e/o provinciali nonché, ove necessario, delle Forze di polizia, e delle altre componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11, della legge n. 225 del 1992;

valutare il proseguimento della positiva esperienza dei gemellaggi tra regioni e province autonome per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi che, negli anni scorsi, ha consentito, oltre che un rilevante potenziamento del dispositivo di intervento in alcune delle aree a maggior rischio del Paese, anche un proficuo scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori;

assicurare la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

provvedere all'ottimizzazione delle procedure di valutazione delle richieste di concorso allo spegnimento indirizzate al Coau-Dpc, essendo peraltro evidente quanto il ricorso al mezzo aereo debba essere residuale — e riferito esclusivamente alle situazioni di reale necessità — rispetto all'attività di contrasto a terra;

adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Infine, si chiede di prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative per la diffusione della cultura di protezione civile presso i cittadini, in particolare attraverso l'adozione di strategie comunicative ed informative che mettano in evidenza le gravi conseguenze sociali ed ambientali che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella stagione estiva 2010.

 

 

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