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Circolare Agenzia delle entrate 23 aprile 2010, n. 21

Irpef, risposte a quesiti vari - Stralcio - Detrazioni per ristrutturazioni edilizie, per  l'acquisto di elettrodomestici e per interventi di efficienza energetica

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Edilizia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Efficienza energetica | Edilizia | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Agenzia delle entrate

Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E

Oggetto: Irpef - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta

 

Premessa

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste all'attenzione della scrivente, in merito:

1) agli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d'imposta del 36 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) alla detrazione d'imposta prevista dall'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici;

3) alla detrazione d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico;

4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d'imposta previste per le spese relative all'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;

5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;

6) al credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

 

1. Detrazione d'imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

 

1.1.Comunicazione di fine lavori

D: È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36 per cento, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d'imposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.

R: Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000 euro, in base all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La possibilità di usufruire della detrazione d'imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153).

In particolare è necessario, tra l'altro, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del predetto decreto, trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi".

Il successivo articolo 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2.

Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell'agevolazione.

Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d'imposta.

 

2. Detrazione d'imposta del 20 per cento per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

 

2.1. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione

D: È possibile fruire dell'agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione?

R: Per usufruire della detrazione in relazione all'acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente, in base all'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009, deve:

— fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull'abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati;

— aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data;

— sostenere le spese per l'arredo mediante bonifico bancario o postale — da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle ulteriori spese documentate", sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori — risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento — sia anteriore all'acquisto dell'arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

 

2.2. Vendita dell'abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all'acquisto dei mobili

D: Il contribuente che si è avvalso della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell'immobile ristrutturato?

R: La detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio, l'abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento — condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l'acquisto dell'arredo — è ceduta.

 

2.3. Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi

D: È possibile fruire della detrazione prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 in relazione a frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi elettrodomestici e, pertanto, senza poter applicare la specifica detrazione concessa in caso di acquisto in sostituzione di precedenti apparecchi?

R: L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009 esclude dall'ambito di applicazione della detrazione del 20 per cento, prevista dallo stesso articolo per l'acquisto di elettrodomestici da adibire all'arredo di abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ … indicati al 8 secondo periodo …" della disposizione medesima, vale a dire frigoriferi, congelatori e loro combinazione ai quali si applica la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dell'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quest'ultima disposizione ha introdotto una detrazione d'imposta del 20 per cento (vigente fino al 2010), fino a un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un'unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici.

Mentre l'agevolazione prevista dal decreto legge n. 5 del 2009, nel rispetto naturalmente dei vincoli ambientali di risparmio energetico, rappresenta una misura di sostegno finalizzata precipuamente a garantire l'occupazione in settori industriali in crisi quale quello dei mobili e degli elettrodomestici, la detrazione prevista dalle legge n. 269 del 2006 persegue l'obiettivo del risparmio energetico attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri che garantiscono un minor consumo di energia.

Le finalità non del tutto coincidenti e i diversi contesti applicativi delle due agevolazioni portano a ritenere, per ragioni di coerenza sistematica, che anche per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, sia possibile beneficiare della detrazione di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009, come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel rispetto delle altre condizioni richieste.

Resta fermo che qualora si realizzi il presupposto per l'applicazione della detrazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, in quanto in occasione dell'acquisto viene rottamato il vecchio apparecchio, deve essere applicato quest'ultimo beneficio.

 

2.4. Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati

D: Nell'usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?

R: È possibile calcolare la detrazione del 20 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale.

 

2.5. Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili

D: Se le fatture d'acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20 per cento?

Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell'abitazione e l'altro le spese per l'arredo, la detrazione del 20 per cento prevista per quest'ultime spese a chi spetta?

R: La detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest'ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, si ritiene che quest'ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

L'articolo 2 prevede, infatti, che ai Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  ... è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, …, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione" delineando, quindi, la detrazione per i mobili come detrazione aggiuntiva rispetto a quella per la ristrutturazione edilizia.

 

3. Detrazione d'imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico

 

3.1. Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo

D: Entro novanta giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all'Enea la documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Come precisato dalla stessa Agenzia delle entrate la data di fine lavori coincide con la data del collaudo" ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio della documentazione all'Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?

R: Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, la scrivente ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

 

3.2. Sostituzione del portone di ingresso

D: È possibile fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento, prevista dal comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, anche per la sostituzione dei portoni di ingresso?

R: L'articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 – legge finanziaria 2007 – include fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

Per usufruire della detrazione in relazione a detta tipologia di interventi, il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, richiede che attraverso la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, si realizzi il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e dei componenti vetrati esistenti e, inoltre, che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, individuati sulla base del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'intervento di sostituzione dei portoni d'ingresso è riconducibile al regime agevolativo nella ipotesi in cui il serramento presenti le medesime componenti costruttive richieste per le finestre", quando, cioè, si tratti di porta finestra.

Da ultimo, il Dpr 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica.

In particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), del citato Dpr 59/2009 dispone che Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192)…".

Alla luce delle disposizioni sopravvenute, il quadro normativo di riferimento deve ritenersi modificato e, conseguentemente, superata la posizione espressa dalla scrivente nella citata risoluzione n. 475 del 2008.

Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

 

3.3. Applicazione della detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali

D: L'articolo 6, comma 3, del d. lgs. n. 115 del 2008 prevede che, dal 1° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55 per cento per le spese finalizzate al risparmio energetico e non rimborsate dal contributo?

R: L'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ha previsto che A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4".

Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 la scrivente — sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata — ha chiarito che la detrazione d'imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l'espressione ulteriori contributi comunitari, regionali o locali", contenuta nel richiamato articolo 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli Enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da Enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità di cui all'articolo 2 del Dpr 322/1998.

 

3.4. Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte

D: È possibile fruire dell'agevolazione fiscale del 55 per cento, prevista in materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, per un intervento che prevede l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo tre appartamenti su sei, sono già dotati di impianto di riscaldamento?

R: Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali compete la detrazione del 55 per cento sono individuati dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

Il comma 347 stabilisce che, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione medesima di 30.000 euro.

Con circolare 31 maggio 2007, n. 36, è stato precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico e tipizzati dalla richiamata normativa di riferimento, sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti interessati dall'intervento medesimo, eccezion fatta per la installazione dei pannelli solari.

Nell'ipotesi prospettata, solo i tre appartamenti dotati di impianto di riscaldamento nei termini precisati soddisfano la condizione cui è subordinata l'applicazione del beneficio fiscale.

La detrazione del 55 per cento, pertanto, non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

 

3.5. Comunicazione all'Agenzia delle entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta

D: L'articolo 29, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto che per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, debbono inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo modalità da definirsi tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?

R: Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

L'adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta, è stato introdotto in attuazione dell'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55 per cento.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'articolo 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

 

3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione finanziaria

D: L'agevolazione in materia di risparmio energetico compete anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, posto che la detrazione spetta al soggetto utilizzatore e si calcola non in relazione ai canoni di leasing, bensì sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing, si chiede di conoscere quali sono le modalità di espletamento delle formalità connesse alla fruizione del beneficio fiscale e il soggetto sul quale gravano tali adempimenti.

R: L'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, prevede che il beneficio fiscale compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio si ritiene che si rendano applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussista l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'Enea) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

 

3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'Enea

D: È possibile rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all'Enea, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55 per cento sugli interventi di risparmio energetico?

Le ipotesi più ricorrenti riguardano:

— errori materiali nella indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate, ecc…;

— importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all'invio della scheda.

R: Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008), si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio.

In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del Dpr 917/1986 (Tuir).

Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

 

4. Deduzioni e detrazioni per oneri

 

4.1. Erogazioni liberali

(omissis)

 

4.2. Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico

(omissis)

 

4.3. Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: contratto di sublocazione

(omissis)

 

4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi

(omissis)

 

4.5. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro

(omissis)

 

4.6. Detrazione delle spese sostenute per prestazioni rese da chiropratici

(omissis)

 

4.7. Detrazione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali omeopatici

(omissis)

 

4.8. Detrazione d'imposta per spese mediche oggetto di rimborso da parte del Fasi relative al coniuge non fiscalmente a carico

(omissis)

 

5. Aagevolazioni fisclai a favore dei disabili

 

5.1. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da handicap psichico

(omissis)

 

 

5.2. Certificazione che attesta l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore

(omissis)

 

5.3. Certificazione medica richiesta ai soggetti affetti da sindrome di down

(omissis)

 

5.4. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

(omissis)

 

6. Credito d'imposta per la riparazione e la ricostruzione dgli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009

 

6.1. Credito d'imposta riconosciuto per la riparazione, ricostruzione e acquisto di immobili a seguito del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo

(omissis)

 

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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