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Circolare Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40

Chiarimenti applicativi sulla ritenuta del 10% sui bonifici per le detrazioni 36% per ristrutturazioni edilizie e 55% per interventi di efficienza energetica

Agenzia delle entrate

Circolare 28 luglio 2010 n. 40/E

Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

 

Premessa

L'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste italiane Spa operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate".

Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

— spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

— spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e le Poste italiane Spa dovranno:

— operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;

— effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F-24;

— rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;

— indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo "1039" denominato "Ritenuta operata da banche e Poste italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art 25 del Dl 78/2010".

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alla applicazione delle richiamate disposizioni.

 

Base imponibile su cui operare la ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d'imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l'Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.

La misura dell'aliquota Iva afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni in esame può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Ad esempio, l'Iva è dovuta nella misura del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi, del 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione. Inoltre, nel caso in cui l'impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i "beni significativi" (ascensori, sanitari, infissi ecc.), l'Iva è dovuta nella misura del 10 per cento sul costo della manodopera e sul pari valore dei suddetti beni significativi e nella misura del 20 per cento sul restante valore degli stessi beni; l'Iva è dovuta nella misura del 20 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.

Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all'ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto del 10% deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva del 20 per cento.

 

Somme già assoggettate a ritenuta

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.

Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi.

In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'articolo 25 del Dl 78/2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto-legge 78/2010. I sostituti d'imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal Dpr 600/1973.

Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef, la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste Spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

 

Decorrenza dei termini per l'effettuazione degli adempimenti

Il richiamato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede che, a decorrere dal 1° luglio, le banche e Poste italiane Spa operano la ritenuta introdotta dalla medesima disposizione, rinviando ad un apposito provvedimento per la individuazione delle tipologie di pagamenti da assoggettare a ritenuta e le modalità di effettuazione dell'adempimento, che, come detto, è stato adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it in data 30 giugno 2010.

In considerazione dell'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma, si ritiene che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell'applicazione della norma, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Quesiti specifici

In risposta a specifici quesiti formulati sul punto, si precisa che per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, ad esempio in franchi svizzeri da parte di soggetti residenti a Campione d'Italia, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro — sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir — mentre per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera.

Inoltre, la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subìta dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/1973.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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