Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 31 marzo 2010, n. 276/2010/Ce

(Guue 1° aprile 2010 n. L86)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 ha abrogato e sostituito la direttiva 76/769/Cee a partire dal 1° giugno 2009. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/Cee.

(2) La decisione n. 455/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 76/769/Cee del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano, è stata adottata il 6 maggio 2009.

(3) La decisione 2009/424/Ce della Commissione che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli oli per lampade e dei liquidi accendigrill, è stata adottata il 28 maggio 2009.

(4) La decisione 2009/425/Ce della Commissione, che modifica la direttiva 76/769/Cee del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico, è stata adottata il 28 maggio 2009.

(5) In applicazione delle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all’articolo 137 del regolamento Reach, è opportuno modificare l’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 al fine di incorporare le restrizioni stabilite dalle decisioni n. 455/2009/Ce, 2009/424/Ce e 2009/425/Ce.

(6) Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7) Tale regolamento deve entrare in vigore con urgenza affinché le suddette restrizioni siano inserite quanto prima nell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

Allegato

(inserito nel testo del provvedimento modificato)

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