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Dm Trasporti 18 febbraio 2010

Autorizzazione alla circolazione di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 18 febbraio 2010

(Gu 12 marzo 2010 n. 59)

Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato Adr;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/Ce relativa al trasporto interno di merci pericolose";

Rilevato che a norma dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/Ce, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'allegato I della più volte citata direttiva 2008/68/Ce, sezione I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che "Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti";

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi delle summenzionate disposizioni transitorie aggiuntive, l'utilizzo sul territorio nazionale di cisterne e veicoli, costruiti anteriormente il 1° gennaio 1997, stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che le suddette condizioni possano essere implementate, al fine di garantire sempre migliori livelli di sicurezza;

Ritenuto sotto tale ultimo profilo opportuno prevedere una graduale esclusione, dal servizio di trasporto interno di merci pericolose, dei veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie;

Considerato infine che la predetta autorizzazione alla circolazione in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori di settore nazionali e quelli di altri Stati appartenenti all'Unione europea, ove si è analogamente provveduto;

Decreta:

Articolo 1

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1º gennaio 1997

1. Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero Onu 1202 o 1965 della classificazione Adr ed i rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero Onu 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione Adr, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/Ce, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni attuative.

2. I veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/Ce, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricompresi fra quelli indicati al comma 1, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 2

Autorizzazione alla circolazione in deroga delle cisterne costruite anteriormente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne destinate al trasporto su strada di materie distinte con il numero Onu 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione Adr o materie della classe 2 della classificazione Adr, costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/Ce, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio, limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

2. Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/Ce, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricomprese fra quelle indicate al comma 1, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed alle cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti a garantire i livelli di sicurezza di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera b) ed all'articolo 2, comma 1, lettera b).

 

Roma, 18 febbraio 2010

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