Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 novembre 2019 

(Gu 28 dicembre 2019 n. 303)

Attuazione della direttiva (Ue) del 15 maggio 2019, che modifica la direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la definizione di indicatori di rischio armonizzati

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

il Ministro della saluti

Vista la direttiva (Ue) n. 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva n. 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati;

Vista la direttiva n. 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio nn. 79/117/Cee e 91/414/Ce;

Visto il regolamento (Ce) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, recante attuazione della direttiva n. 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150/2012;

Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Considerato che la direttiva (Ue) 2019/782 stabilisce in un apposito allegato gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo e che tale allegato sostituisce integralmente l'allegato IV alla direttiva n. 2009/128/Ce;

Considerato che i predetti indicatori saranno utilizzati dalla Commissione europea per valutare le tendenze dei rischi dei pesticidi e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

Ritenuta la necessità di aggiungere un nuovo allegato IV al citato decreto legislativo n. 150/2012;

Decreta:

Articolo 1

Indicatori di rischio armonizzati

1. Agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto l'allegato 4 di cui al presente decreto, in attuazione della direttiva (Ue) n. 2019/782.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Allegato IV

Sezione 1

Indicatori di rischio armonizzati

Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato.

Sezione 2

Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009

1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (Ce) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1;

b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione 1 ;

c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e percio' non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1.

3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

4. Le quantità delle sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere calcolate.

Tabella 1

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1.

5. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

6. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

7. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/Ce per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

Sezione 3

Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009

1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie.

2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le seguenti regole generali:

a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Esso è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 2 della presente sezione;

b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011;

f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) nella tabella 2 della presente sezione.

3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (Ce) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2

4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.

5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento.

6. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 2 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/Ce per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato»

 

Note ufficiali

1.

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

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