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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 30 novembre 2009, n. 1163/2009/Ce

(Guue 1° dicembre 2009 n. L 314)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (Ce) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 417/2002 fa riferimento alle definizioni e alle norme enunciate nell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (di seguito la "convenzione Marpol").

(2) Il 15 ottobre 2004 il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (Mepc) dell'Organizzazione marittima internazionale ha proceduto ad una revisione completa, senza variazioni sostanziali, dell'allegato I della convenzione Marpol. Il nuovo allegato modificato è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

(3) Il 24 marzo 2006 il Mepc ha modificato anche la definizione di prodotti petroliferi pesanti che figura nella regola 21.2 dell'allegato I della convenzione Marpol. Tale modifica è entrata in vigore il 1° agosto 2007.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 417/2002.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 417/2002 è così modificato:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. 'convenzione Marpol 73/78': la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata;

2. 'petroliera': nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

3. 'portata lorda': portata lorda quale definita nella regola 1.23 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

4. 'petroliera di categoria 1': petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

5. 'petroliera di categoria 2': petroliera di portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78; ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (Sbt/ Pl);

6. 'petroliera di categoria 3': petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata nelle definizioni di cui ai punti 4 e 5;

7. 'petroliera monoscafo': petroliera che non soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

8. 'petroliera a doppio scafo':

a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78 ovvero ai requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato; oppure

b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate, ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui alla regola 19.6.1 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78, nonché di cisterne o di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2;

9. 'età': età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

10. 'combustibili pesanti per motori diesel': combustibili per motori diesel quali definiti dalla regola 20 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

11. 'oli combustibili': distillati pesanti o residui del petrolio greggio o miscele di tali prodotti, quali definiti dalla regola 20 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78;

12. 'prodotti petroliferi pesanti':

a) petrolio greggio con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m 3 1 ;

b) prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m 3 o con una viscosità cinematica, alla temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm 2 /s 2 ;

c) bitume e catrame e relative emulsioni."

2) all'articolo 4, paragrafo 2, il riferimento al "paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78" è sostituito dal riferimento alla "regola 20.1.3 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78";

3) all'articolo 7, i riferimenti al "paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78" sono sostituiti dai riferimenti alla "regola 20.5 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78";

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) nel paragrafo 2:

i) il riferimento al "paragrafo 5 della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78" è sostituito dal riferimento alla "regola 20.5 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78";

ii) il riferimento al "paragrafo 8(b) della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78" è sostituito dal riferimento alla "regola 20.8.2 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78";

b) nel paragrafo 3 il riferimento al "paragrafo 8(a) della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78" è sostituito dal riferimento alla "regola 20.8.1 dell'allegato I della convenzione Marpol 73/78".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Note ufficiali

1.

Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7

2.

Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.

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