Trasporti

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Dm Trasporti 3 maggio 2007

Omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità - Recepimento direttiva 2005/64/Ce

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 3 maggio 2007

(Gu 18 luglio 2007 n. 165)

Recepimento della direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/Cee del Consiglio

Il Ministro dei Trasporti

Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/Cee e 93/81/Cee che modificano la direttiva 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 310 del 25 novembre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/Cee del Consiglio;

Adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'articolo 2 per garantire che i loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I e fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il reimpiego di tali componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

Articolo 2

1. Il presente decreto si applica ai veicoli della categoria M1 ed N1, definiti nell'allegato II, sezione A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ed ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli

Articolo 3

1. Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 7, il presente decreto non si applica:

a) ai veicoli speciali definiti nell'allegato II, sezione A, punto 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme al presente decreto;

c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Articolo 4

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "veicolo", un veicolo a motore;

b) "componente», qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione, ed i componenti e le entità tecniche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

c) "tipo di veicolo", il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

d) "veicolo fuori uso", un veicolo definito all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

e) "veicolo di riferimento", la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la più problematica ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

f) "veicolo costruito in più fasi", un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

g) "veicolo di base", un veicolo definito all'articolo 2, quarto trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

h) "costruzione in più fasi", il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

i) "reimpiego", la riutilizzazione, definita all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

l) "riciclaggio", il riciclaggio, definito all'articolo 3, comma 1, lettera r), prima frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;

m) "recupero di energia", il recupero di energia definito all'articolo 3, comma 1, lettera r), seconda frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

n) "recupero", il recupero definito all'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;

o) "riutilizzabilità", il potenziale di reimpiego di componenti tolti a veicoli fuori uso;

p) "riciclabilità", il potenziale di riciclaggio di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

q) "recuperabilità", il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fori uso;

r) "quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)", la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

s) "quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)", la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

t) "strategia", progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclaggio e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;

u) "massa", la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell'allegato I, punto 2.6, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, esclusa la massa del conducente stabilita in 75 kg;

v) "organo competente" organo, autorità di omologazione dei veicoli o altro organo dalla stessa incaricato, competente ad effettuare la valutazione preliminare del costruttore, di cui all'allegato IV, ed a rilasciare il certificato di conformità, di cui all'appendice dell'allegato IV, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 5

1. È consentito il rilascio dell'omologazione Ce o dell'omologazione nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solamente ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli ed ai controlli di cui all'allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori essi forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

3. Ai fini della domanda di omologazione Ce del veicolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore utilizza il modello di documento informativo di cui all'allegato II del presente decreto.

4. Per il rilascio di un'omologazione Ce, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, l'autorità di omologazione utilizza il modello di certificato d'omologazione Ce di cui all'allegato III.

Articolo 6

1. Non è consentito il rilascio di alcuna omologazione senza che prima sia stato accertato che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui al presente decreto. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, sarà rilasciato al costruttore il certificato di conformità di cui all'allegato IV.

2. Nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore, deve essere assicurato che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni; le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto saranno definite dalla Commissione europea.

3. Ai fini del comma 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al reimpiego di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. La strategia si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

4. Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente fa uso del modello di cui all'appendice dell'allegato IV.

5. Il certificato di conformità è valido due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.

6. Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.

7. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

Articolo 7

1. I componenti di cui all'allegato V:

a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Articolo 8

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato ai sensi dell'allegato VI del presente decreto.

Articolo 9

1. A decorrere dal 15 dicembre 2006 non è consentito, per un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti del presente decreto:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione Ce o nazionale, e

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2. A decorrere dal 15 dicembre 2008 non è consentito, per un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti del presente decreto:

a) il rilascio dell'omologazione Ce, ed

b) il rilascio dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 15 luglio 2010, se non sono rispettati i requisiti del presente decreto:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

4. L'articolo 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.

Articolo 10

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Allegato I

Requisiti

I veicoli appartenenti alla categoria M, e quelli appartenenti alla categoria N1 saranno costruiti per essere:

— riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l'8.5 % della loro massa, e

— riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il 95 % della loro massa, come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.

2. Ai fini dell'omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell'allegato A della norma 150 22628: 2002, comprendente la ripartizione di materiali.

Ad esso allegherà un elenco dei componenti smontati, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.

3. Per l'applicazione dei punti l e 2, il costruttore dimostrerà all'autorità dì omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto nell'allegato B della norma ISO 22628: 2002.

Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell'ambito del tipo di veicolo soddisfa requisiti della presente direttiva.

4. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri:

— tipo di carrozzeria,

— livelli di allestimento disponibili,1

— accessori facoltativi disponibili2 , montabili sotto la responsabilità del costruttore.

5. Se l'autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica di un tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento:

a) per ogni "tipo di carrozzeria definita nell'allegato II, sezione C, punto 1; della direttiva 70/156/Cee, nel caso di veicoli M1;

b) per ogni "tipo di carrozzeria", cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N1.

6. Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.

7. Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:

a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondalo all'unità inferiore;

b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all'unità superiore.

8. Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l'autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (di cui al punto 2) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva.

9. Per controllare i materiali e le masse dei componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli e componenti considerati necessari dall'autorità di omologazione.

Allegato II

Allegato II

Documento informativo per l'omologazione Ce del veicolo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 79 KB


Allegato III

Allegato III

Modello di certificato di omologazione Ce

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 53 KB


Allegato IV

Valutazione preliminare del costruttore

1. Scopo del presente allegato

Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l'organo competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto, le necessarie disposizioni e procedure.

2. Organo competente

L'organo competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62: 1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di gestione attuati dal costruttore.

3. Controlli che l'organo competente deve eseguire

3.1. L'organo competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a:

a) raccogliere dati pertinenti dall'intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva;

b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.;

c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori;

d) gestire la ripartizione dei materiali;

e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628: 2002;

f) contrassegnare i componenti fatti di polimeri ed elastomeri ai sensi della decisione 2003/138/Ce della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/Ce/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;3

g) verificare che nessun componente di cui all'allegato V sia riusato nella costruzione di nuovi veicoli.

3.2. Il costruttore fornirà all'organo competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati.

4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/Ce.

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualità

Appendice dell'Allegato IV

Appendice

Modello di certificato di conformità

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 40 KB


Allegato V

Componenti ritenuti non riutilizzabili

1. Introduzione

Il presente allegato riguarda i componenti di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 che non devono essere riutilizzati nella costruzione di nuovi veicoli.

2. Elenco dei componenti

— Tutti gli air-bag4 , cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le unità di controllo e i sensori elettronici,

— i gruppi automatici, o non automatici, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici,

— sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza c/o gli air-bag),

— bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo,

— immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche,

— sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato),

— silenziatori dei tubo di scarico.

Allegato VI

Modifiche al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) all'allegato I vanno aggiunti i seguenti punti:

"15. Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria c/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

15.3. Massa dei materiali del veicolo del riferimento

15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento [**]:

15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione [**]:

15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile [**]:

15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile [**]:

15.3.5. Ripartizione dei materiali [**]:

15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili c/o riciciabili:

15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

15.4. Percentuali

15.4.1. Percentuale di riciclabilità "Rcyc (%)":

15.4.2. Percentuale di recuperabilità "Rcyc (%)":

 

[**] Concetti definiti alla norma ISO 22628: 2002»;

2) all'allegato IV, sezione I, viene aggiunto il punto seguente:

"Oggetto

Numero della direttiva

Riferimento della Gazzetta Ufficiale

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59. "Riciclabilità"

2005/64/CE

L 310, 25 novembre 2005, pag. 10

X

-

-

X

-

-

 

 

 

"

 

3) l'allegato XI viene modificato come segue:

a) all'appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:

"Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M1 = 2 500

M1 > 2 500

M2

M3

 

 

 

[1] kg

[1] kg

 

 

59

"Riciclabilità"

2005/64/Ce

N/A

N/A

-

-"

b) all'appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:

"Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Riciclabilità"

2005/64/Ce

N/A

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-"

c) all'appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:

"Voce

Soggetto

Numero della direttiva

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Riciclabilità"

2005/64/Ce

-

-

N/A

-

-

-

-

-

-

-"

Note ufficiali

1.

Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc.

2.

Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc.

3.

Gu L 53 del 28.2.2003, pag. 58.

4.

Quando l'air bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.

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