Trasporti

Normativa Vigente

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Dm Trasporti 1° settembre 2009

Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Ultima versione disponibile al 07/05/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 1° settembre 2009

(Gu 24 ottobre 2009 n. 248)

Recepimento della direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, ed in particolare l'articolo 47;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/Ce del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/Cee del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 9 del 14 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la predetta direttiva 2005/64/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:1

Articolo 1

1. All'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, di recepimento della direttiva 2005/64/Ce, è aggiunto infine il seguente nuovo paragrafo 4:

"4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/Ce.

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/1 4000 o ad altro programma di garanzia della qualità,".

Articolo 2

1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007 come modificate dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è rifiutata, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, la concessione dell'omologazione Ce o dell'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 4 febbraio 2010.

 

Il presente decreto saràà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 1° settembre 2009

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

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