Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 22 aprile 2009, n. 983

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Inizio dei lavori - Individuazione - Articolo 2, comma 159, legge finanziaria 2008 - Normativa speciale rispetto alla materia edilizia - Differenza rispetto al concetto “classico” di inizio lavori

Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’articolo 2, comma 159, legge 244 del 24 dicembre 2007(legge finanziaria 2008). La norma correttamente intesa richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: non può, quindi, essere condivisa la prospettazione che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di "inizio lavori" in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate.

Tar Puglia

Sentenza 22 aprile 2009, n. 983

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione Terza

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

(omissis)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

— del telegramma del 29 luglio 2008 con il quale il Funzionario del Settore lavori pubblici del Comune di Bitonto (Ba) comunicava al sig. (…), la decadenza del titolo edilizio conformatosi a seguito di Dia 202 dell’8 maggio 2008 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un suolo in agro comunale, sull’asserito presupposto che i lavori non fossero ancora iniziati e che il progetto contrastasse con la disciplina urbanistica adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 71 del 28 luglio 2008;

— del telegramma del 30 luglio 2008 – di identico contenuto a quello precedente – indirizzato al Sig. (…);

— della delibera di Consiglio comunale 71 del 28 luglio 2008, richiamata nei telegrammi epigrafati, con la quale è stata approvata la variante al Prg, nei limiti della sua lesività;

— del richiamato verbale di sopralluogo del 29.07.2008, sconosciuto ai ricorrenti;

— del successivo provvedimento dirigenziale prot 24657 del 7 ottobre 2008, con il quale il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Bitonto ha confermato al sig. (...) la dichiarazione di decadenza ed ha riscontrato le deduzioni del 31 luglio 2008 e dell’8 settembre 2008;

— dei richiamati verbali (ove esistenti) dei sopralluoghi che si sarebbero tenuti in data 12 giugno 2008; 29 luglio 2008 e 26 agosto 2008, tutti sconosciuti al ricorrente;

— di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché sconosciuti ai ricorrenti;

— nonché, per il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per l’affidamento nei confronti della Pa.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bitonto in persona del Sindaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’Ordinanza collegiale di questa Sezione, 757 del 17 dicembre 2008, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2009 la Dott.ssa (…) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

Il Sig. (…), proprietario di un terreno di complessivi 346,58 ettari in agro di Bitonto e tipizzato nel Prg quale zona agricola E1, con preliminare di vendita in data 15 febbraio 2008, ha venduto al Sig. (…) il suddetto terreno, autorizzando il Sig. (…), fin dalla stipula dell’atto stesso, a richiedere i titoli legittimanti la costruzione e la connessione in rete di impianti fotovoltaici con l’intesa che il mancato conseguimento, al più tardi entro il 31 luglio 2009, dei titoli legittimanti la edificazione dello/degli impianto/impianti fotovoltaici sarebbe stato causa di risoluzione del contratto.

In data 8 maggio 2008, il Sig. (…) ha depositato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Bitonto la denuncia di inizio di attività n. 202 preordinata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; decorsi 30 giorni, in data 8 maggio 2008, ha comunicato che il 9 giugno 2008 avrebbe iniziato i lavori.

Si assume in ricorso che la suddetta Dia sarebbe stata presentata in ossequio alla regolamentazione regionale, in particolare alla delibera di Gr 35 del 23 gennaio 2007 con cui la Giunta regionale, nelle more dell’adozione delle linee guida previste dal comma 10 dell’articolo 12 del Dlgs 387 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/77/Ce, ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio regionale è stato interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, distinguendo gli impianti la cui realizzazione è subordinata ad un’autorizzazione unica regionale, quelli per i quali la stessa non è stata ritenuta necessaria e quelli soggetti alla denuncia di inizio di attività (Dia), in deroga all’autorizzazione unica regionale, fra cui “gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell’ubicazione, di quanto specificato nell’articolo 12, comma 7, del Dlgs 387/2003”, applicabile al caso oggetto del presente gravame.

Il Comune di Bitonto con telegrammi del 29 luglio 2008 e 30 luglio 2008, specificando che sarebbe seguito un provvedimento formale, ha comunicato, rispettivamente al Sig. (…) ed al Sig. (…), la decadenza, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 del Dpr 380 del 2001, della suddetta Dia 202 dell’8 maggio 2008, sul presupposto che i lavori non fossero ancora iniziati e che il progetto fosse in contrasto con la disciplina urbanistica adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 71 del 28 luglio 2008 e, con provvedimento dirigenziale prot. 24657 del 7 ottobre 2008 ha “confermato” la decadenza del citato titolo edilizio.

Con ricorso ritualmente notificato il 10 novembre 2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 25 novembre 2008, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei citati telegrammi, del suddetto provvedimento di decadenza, nonché degli altri atti specificati in epigrafe.

Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, a sostegno del gravame, hanno dedotto diversi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere di seguito sintetizzabili: violazione di legge in riferimento agli articoli 15, 22 e 23 del Dpr 380 del 2001, articoli 19 ss. della legge 241 del 1990, eccesso di potere per sviamento; illogicità manifesta, in quanto il citato articolo 15 si applicherebbe solo al permesso di costruire e non alla Dia e, come prescritto dal suddetto articolo 23, il progetto presentato dal Sig. (…) sarebbe conforme agli strumenti urbanistici approvati e vigenti al momento di presentazione della Dia, né il Comune avrebbe mosso alcuna contestazione al Sig. (…) nei 30 giorni successivi.; eccesso di potere: per sviamento, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza e violazione dell’articolo 2, comma 159, legge 244 del 24 dicembre 2007 in quanto, qualora si volesse aderire alla tesi dell’applicazione dell’articolo 15 del Dpr 380 del 2001 anche alla Dia, in ogni caso non sussisterebbe uno dei due presupposti previsti dalla citata norma per la declaratoria di decadenza e precisamente il mancato inizio dei lavori al momento dell’entrata in vigore della nuove disposizioni di Prg; argomentano, altresì, i ricorrenti l’inapplicabilità al suolo in esame delle stesse previsioni di variazione di Prg in quanto l’area nella quale realizzare l’impianto fotovoltaico non avrebbe le caratteristiche della “coltivazione funzionale” alla quale fa riferimento la delibera di C.C. 71 del 28 luglio 2008 per l’applicazione del divieto assoluto all’impianto, né sono coltivati alberi di olivo secolari che con la delibera stessa si intendono tutelare; violazione dell’articolo 41 Costituzione: libertà di iniziativa economica e violazione del principio dell’affidamento. I ricorrenti hanno chiesto, infine, il risarcimento del danno.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e della domanda di risarcimento del danno e concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda di risarcimento del danno in quanto non provata nell’entità e frutto di una valutazione unilaterale e arbitraria della controparte.

I ricorrenti ed il Comune hanno prodotto documentazione e hanno presentato memorie per la Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 e per l’udienza di discussione dell’11 marzo 2009.

Alla Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica dell’11 marzo 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

 

Diritto

Il presente ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Coglie nel segno il motivo di censura con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’articolo 2, comma 159, della legge 244 del 24 dicembre 2007, disciplinante l’individuazione del momento di inizio dei lavori, norma fondatamente invocata da parte ricorrente ai fini della dimostrazione della insussistenza di uno dei due presupposti previsti dall’articolo 15, comma 4, del Dpr 380 del 2001 per la declaratoria di decadenza.

Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, focalizzare la regola di diritto da applicare alla fattispecie in esame.

Essendo pacifico in atti che l’intervento preordinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico progettato dal Sig. (…) è sottoposto a denuncia di inizio di attività, deve in primo luogo risolversi, in via logicamente prioritaria, la questione se alla Dia si applichi l’istituto della decadenza previsto per il permesso di costruire dall’articolo 15, comma 4, del Dpr 380 del 2001, in base al quale “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.

Al riguardo il Collegio propende per la soluzione affermativa. Tale convinzione si basa sui due seguenti ordini di ragioni.

Prioritariamente, in base ad una analisi logico sistematica del Dpr 380 del 2001, in assenza di una specifica previsione normativa, deve ritenersi possibile anche alla Dia l’applicazione degli istituti previsti per il permesso di costruire, in quanto entrambi gli istituti hanno in comune la natura di “titoli edilizi” e secondariamente alla luce dei poteri che il legislatore ha previsto in capo alle Amministrazioni deputate al controllo degli interventi posti in essere con la Dia.

Il Collegio premette che, al fine di decidere la fattispecie oggetto di gravame, non è necessario assumere posizione in ordine alla natura giuridica della Dia (provvedimentale o dichiarazione del privato), considerato che tale vexata quaestio non incide sull’esercizio del potere inibitorio che l’Amministrazione può esercitare nel corso dei 30 giorni dalla denuncia, né sui poteri di autotutela che è legittimata ad esercitare una volta spirato il suddetto termine.

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento di quella parte della giurisprudenza alla luce del quale, nonostante il richiamo specifico dell’art 19, comma 3, della legge 241 del 1990, agli articoli 21-quinquies e 21-nonies, che disciplinano la revoca e l’annullamento d’ufficio, il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela che la suddetta norma fa salvo, non si esaurisce nell’utilizzazione dei suddetti istituti, ma deve intendersi comprensivo di tutte le iniziative che l’Amministrazione è legittimata ad assumere per ristabilire, nel pubblico interesse, la legalità violata, compresa, quindi, la decadenza, come sostenuto da parte resistente.

La giurisprudenza ha, d’altro canto, già ritenuto applicabile alla Dia edilizia l’articolo 31, comma 11 della legge 1150 del 1942, avente lo stesso contenuto del citato articolo 15, comma 4, del Dpr 380 del 2001, in quanto espressione dei permanenti poteri di vigilanza che, nel pubblico interesse, sono attribuiti all’Amministrazione in ordine all’esecuzione dell’opera autorizzata ed ai sensi dell’articolo 4, comma 10 del Dl 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 493 che recita: “L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia” (Tar Lombardia, Brescia, ordinanza 27/2003, giurisprudenza alla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare).

 

Una volta stabilita l’astratta applicabilità alla Dia della decadenza prevista per il permesso di costruire dall’articolo 15, comma 4, del Dpr 380 del 2001, occorre verificare se nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla suddetta norma e precisamente l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ed il mancato inizio dei lavori o il loro completamento entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sicuramente sussiste il primo presupposto concernente l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche. Il Comune di Bitonto ha legittimamente adottato la delibera di C.C. 71 del 28 luglio 2008, come sostenuto da parte resistente.

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del Dlgs 387/2003); anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 120 del 2002).

Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell'articolo 12, comma 7, del Dlgs 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola.

Peraltro, detta possibilità non è senza limiti.

Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza richiamata dalla delibera stessa, ritiene che i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l'articolo 12, comma 7, posto a fondamento della delibera adottata da parte resistente, sottintende tale potere, laddove prevede che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (...)".

In conclusione, è solo in mancanza di una simile previsione conformativa che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (Tar Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518).

Tale potere è stato confermato dalla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, che all’articolo 27, comma 2, dopo aver previsto la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fa salvo il potere di cui all'articolo 12, comma 7, del Dlgs 387/2003, esercitato dal Comune di Bitonto. Il suddetto articolo 27 è stato abrogato dall’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, ma è applicabile nella fattispecie oggetto del presente gravame in base al principio tempus regit actus.

Conseguentemente deve respingersi la domanda di annullamento della delibera del Consiglio comunale 71 del 28 luglio 2008.

Il Comune di Bitonto con la delibera di C.C. sopraindicata ha contemperato due esigenze fondamentali: "il forte interesse verso le diverse fonti energetiche rinnovabili" e "la tutela del paesaggio finalizzato anche a non compromettere l’equilibrio ambientale e l’indotto economico", come espressamente specificato nella delibera stessa che al punto a) del punto 5 recita: "le presenti norme sono da intendersi esplicative di quanto disposto dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 e dell’articolo 27 Lr 1/2008 e disciplinano l’insediamento degli impianti ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati dal Piano regolatore generale al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente ed il paesaggio nei contesti di maggior pregio".

Conseguentemente al punto 5) b) ha disposto la localizzazione degli impianti fotovoltaici anche in tutte le altre zone tipizzate agricole "E" nel Prg vigente con esclusione in senso assoluto di varie aree tra le quali quelle specificate al punto b8) e cioè le "aree agricole funzionalmente coltivate ad uliveto in quanto gli alberi di ulivo, già protetti dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e dalla legge Regione Puglia 4 giugno 2007, n. 14 e delibere di Giunta regionale applicative, compresa anche la deliberazione Gr 13 novembre 2007, n. 1842, costituiscono elementi peculiari e caratterizzanti la storia, la cultura, il paesaggio rurale locale nonché anche, e soprattutto, la antica tradizione agroalimentare del nostro paese".

Concludendo in ordine al primo presupposto (entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche) previsto dall’articolo 15, comma 4, del Dpr 380 del 2001, che disciplina la decadenza del permesso di costruire, ritenuto applicabile dal Collegio anche alla Dia, analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta, esso deve ritenersi sussistente considerato che il Sig. Diamante ha presentato la Dia, oggetto di gravame, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in un terreno, di complessivi 346,58 ettari in agro di Bitonto, tipizzato nel Prg quale zona agricola E1, ma funzionalmente coltivato ad uliveto, come rilevato da parte resistente e risultante in atti, e, quindi, ricadente nel punto b8) della Delibera di C.C. n. 71 del 28 luglio 2008 che ha posto per tale tipologia di aree un divieto assoluto di localizzazione degli impianti in questione.

Occorre a questo punto esaminare il secondo presupposto, richiesto dalla norma da ultimo citata, per la declaratoria di decadenza e precisamente il mancato inizio dei lavori al momento dell’entrata in vigore della nuove disposizioni di Prg, di cui alla delibera sopra analizzata.

Il Collegio, condividendo la tesi di parte ricorrente, ritiene che per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori occorre fare riferimento al disposto dell’articolo 2, comma 159, legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), recante "Dimostrazione dell’avvio dell’iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Tale normativa deve ritenersi applicabile in quanto speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia, nonché alla luce di un’interpretazione sistematico— teleologica della suddetta normativa, la cui finalità è evidenziata dal legislatore nel precedente comma 158 intitolato “Modifica normativa per facilitare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Non può, quindi, essere condivisa la prospettazione di parte resistente che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di "inizio lavori" e, quindi, i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate.

L’articolo 2, comma 159, della legge 244 del 24 dicembre 2007 recita: "Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239". L’articolo 15 alla quale la suddetta norma rinvia, richiede "(…) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato".

Il Collegio ritiene, come argomentato dai ricorrenti, che la norma correttamente intesa richieda la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica soccorrono due ipotesi e precisamente: a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Venendo alla fattispecie concreta oggetto di gravame, alla luce della suddetta normativa speciale, risulta in atti che il Sig. Diamante, alla data della delibera di C.C. 71 del 28 luglio 2008, ha iniziato i lavori considerato che aveva la disponibilità del suolo (avendo stipulato il preliminare di vendita in data 15 febbraio 2008) e aveva presentato domanda per la connessione alla rete elettrica ed ottenuto l’accettazione della stessa dall’Enel in data 16 giugno 2008 e, come previsto, aveva provveduto ad effettuare i pagamenti delle quote relative al permesso di allacciamento già da marzo 2008. Risulta altresì in atti che il Sig. (…) ha stipulato il contratto di appalto per l’estirpazione degli alberi di olivo in data 14 luglio 2008, in data 3 luglio 2008 ha stipulato il contratto di fornitura di pannelli fotovoltaici ed in data 10 luglio 2008 ha stipulato un contratto per un impianto di videosorveglianza.

Il profilo di illegittimità dedotto con il su illustrato motivo di ricorso ha una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento del provvedimento finale dirigenziale prot. 24657 del 7 ottobre 2008, che assorbe e riassume in sé la lesività degli impugnati telegrammi del 29 luglio 2008 e 30 luglio 2008 (con i quali il Comune di Bitonto ha comunicato, rispettivamente al Sig. (…) ed al Sig. (…), la decadenza della Dia 202 dell’8 maggio 2008, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 del Dpr 380 del 2001) che hanno anticipato in via interinale e urgente gli effetti decadenziali dispiegati dal suddetto provvedimento dirigenziale.

Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna al risarcimento del danno, pure formulata con il gravame in esame. Ciò in quanto, pur in presenza di un atto illegittimo e tenuto conto del lasso di tempo trascorso durante il quale il ricorrente non ha potuto realizzare l’intervento contestato, non si può non tenere in debita considerazione la novità della problematica che il Comune ha dovuto affrontare, costituta dalla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile nel proprio territorio, e si ritiene fisiologico che abbia dovuto rivedere il proprio operato. Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie oggetto del presente gravame, il Collegio non ravvisa l’elemento soggettivo della colpa in quanto l’errore commesso dal Comune è da ritenersi scusabile e, conseguentemente, non può dirsi perfezionato l’illecito aquiliano che da diritto al risarcimento del danno.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Bitonto, nell’importo liquidato nel dispositivo.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, respinta ogni altra domanda, per l’effetto annulla il provvedimento dirigenziale prot 24657 del 7 ottobre 2008 del Comune di Bitonto di decadenza della Dia 202 dell’8 maggio 2008.

Condanna il Comune di Bitonto al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.500,00 in favore del Sig. (…) e euro 1.500,00 in favore del Sig. (…).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in segreteria il 22 aprile 2009.

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