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Risoluzione Agenzia delle entrate 11 settembre 2007, n. 244

Parere sull’applicazione della detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico

Agenzia delle entrate

Risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E

Oggetto: Richiesta di parere sull’applicazione della detrazione fiscale del 55 per cento per interventi di risparmio energetico

Con la nota del …. sono stati posti alla scrivente i seguenti quesiti in merito all’ applicazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 – Legge finanziaria 2007 – relativi alla detrazione di imposta per interventi di risparmio energetico, fissata nella misura del 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo.

 

1) Può essere ammessa la detrazione per le spese sostenute per la installazione di pannelli solari certificati UNI EN 12976 e più in generale di pannelli solari certificati EN 12975 e EN 12976 da laboratori autorizzati da Paesi dell’Unione Europea e della Svizzera ?

 

La detraibilità delle spese sostenute per la installazione di pannelli solari, disciplinata dal comma 346 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, è subordinata, prima di tutto, alla circostanza che i predetti pannelli siano destinati alla produzione di acqua calda.

Conseguentemente, come precisato nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, possono accedere alla agevolazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda, sia per usi domestici e industriali ovvero per far fronte al fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Circa le caratteristiche tecniche dei pannelli solari, il rinvio è all’articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale precisa che, ai fini della riconducibilità delle spese nell’ambito agevolativo, è necessario che i pannelli solari :

— siano garantiti per almeno cinque anni;

— presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, potrà essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Ciò premesso la scrivente ritiene non estensibile l’agevolazione fiscale in argomento alle spese sostenute per l’acquisto di pannelli solari che presentino certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente richiamate dal decreto.

 

2) La certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti si rende necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in possesso della curva di rendimento termico conforme alla precedente norma UNI 8212-9?

 

Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto 19 febbraio 2007 richiede, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio specializzato ed alla garanzia del prodotto per almeno cinque anni, la produzione della sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, a condizione che siano rilasciate da un laboratorio certificato nonché la produzione dell’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

In considerazione del tenore letterale della norma, la scrivente ritiene che la produzione della certificazione di qualità e delle strisce assorbenti sia condizione indispensabile ai fini della fruizione dell’agevolazione, non ritenendosi sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.

 

3) Come devono essere considerati i 60 giorni di tempo dalla fine dei lavori per l’invio della documentazione all’Enea?

 

L’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 19 febbraio 2007, nel disciplinare gli adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, prevede l’obbligo di acquisizione e trasmissione, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, all’Enea, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007:

a) la copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;

b) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Circa l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’Enea, la scrivente ritiene che lo stesso debba essere individuato nel giorno del c.d. "collaudo" dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti.

Si ritiene, peraltro, in linea con l’opinione prospettata dall’istante, che il termine dei 60 giorni sia da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

 

4) La produzione dell’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica è obbligatoria anche per la installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale?

 

Gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili sono, per espressa menzione del legislatore, unicamente quelli realizzati su edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), ivi compresi quelli strumentali.

Come precisato nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, la circostanza che l’agevolazione riguardi solo interventi su edifici esistenti risponde alle finalità di favorire la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall’agevolazione gli interventi effettuati in fase di costruzione dell’immobile.

Conseguentemente, ancorché finalizzata alla sola produzione di acqua calda, anche la riconducibilità nell’ambito agevolativo delle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari resta subordinata alla circostanza che siano realizzate su edifici esistenti.

Proprio in considerazione della tipologia di immobili su cui devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica si ritiene che, anche per l’installazione dei pannelli solari, non si possa prescindere dalla produzione dell’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell’edificio, come pure dell’asseverazione del tecnico abilitato nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Il predetto attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica, pertanto, come precisato nel quesito precedente, dovrà essere inviato, anche telematicamente, unitamente alla scheda informativa entro 60 giorni dalla data di effettuazione del collaudo.

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