Sostanze pericolose

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Decisione Parlamento europeo e Consiglio Ue 455/2009/Ce

Modifica della direttiva 76/769/Ce - Restrizioni per il diclorometano

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 6 maggio 2009, n. 455/2009/Ce

(Guue 3 giugno 2009 n. L 137)

Decisione n. 455/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 recante modifica della direttiva 76/769/Cee del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano

1

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,2

considerando quanto segue:

(1) I rischi per la salute umana posti dalla presenza di di­clorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi 3 i quali sono giunti alla conclusione che sono necessarie nella Comunità misure dirette a ridurre i rischi posti alla salute umana nell’ambito delle applica­zioni industriali, professionali e a livello dei consumatori del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’am­biente della Commissione [CSTEE — poi comitato scien­tifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)], il quale ha confermato che l’esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la sa­lute umana.

(2) Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e destinati al pubblico in generale), è opportuno limitare l’immissione sul mercato e l’uso di svernicianti che con­tengono DCM.

(3) Gli svernicianti che contengono DCM sono utilizzati dal pubblico in generale in ambito domestico per rimuovere pitture, vernici e lacche sia in ambienti interni che esterni. L’uso domestico del DCM in condizioni di sicu­rezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. Pertanto, la sola misura che si riveli efficace per eliminare i crescenti rischi per il pubblico in generale derivanti da svernicianti che contengono DCM è il divieto dell’immissione sul mercato, nei confronti del pubblico stesso, della vendita e dell’uso di tali sverni­cianti.

(4) Al fine di garantire una esecuzione graduale della messa fuori uso dalla catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM, è opportuno fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della ven­dita agli utilizzatori domestici e professionali.

(5) Poiché è possibile che il pubblico in generale, nonostante il divieto, si procuri svernicianti che contengono DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori industriali e professionali, è opportuno che sul prodotto figuri un’avvertenza.

(6) Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali nel corso degli ultimi 18 anni sono principalmente imputabili ad un’aerazione insuffi­ciente, all’inadeguatezza dei dispositivi di protezione in­dividuale, all’uso di vasche di sverniciatura inadatte e alla sovraesposizione al DCM. Sono quindi opportune restri­zioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi industriali e professionali.

(7) Agli utilizzatori professionali si applica in generale la normativa in materia di protezione dei lavoratori. Tutta­via, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre dispongono delle misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, la normativa comunitaria per la prote­zione dei lavoratori non si applica ai lavoratori autonomi ed essi avrebbero necessità di un’adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti che contengono DCM;

(8) È quindi opportuno vietare l’immissione sul mercato di svernicianti che contengono DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di que­sti ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali.

Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri dovrebbero poterne consentire l’uso sul loro territorio da parte di operatori professionali appro­vati. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tale deroga, subordinata all’assolvimento di una specifica formazione. Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l’uso del DCM sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, pre­senti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(9) Il numero degli infortuni mortali e non mortali registra­tisi nell’ambito di attività industriali è indicativo di un adempimento carente della normativa concernente il luogo di lavoro applicabile ai lavoratori che utilizzano DCM. L’esposizione al DCM rimane elevata e sono op­portune ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono oppor­tune misure preventive per ridurre al minimo l’esposi­zione e per garantire l’ottemperanza, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale, come un’aerazione efficace del luogo di lavoro, misure per ridurre al minimo l’evaporazione di DCM dalle va­sche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del DCM nelle vasche di sverni­ciatura, dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni e formazione adeguate.

(10) I dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere conformi alla direttiva 89/686/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la di­ rettiva 76/769/Cee del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla­tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mer­cato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(12) La presente decisione fa salva la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e le diret­tive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento euro­peo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee) (versione codificata), e la direttiva 98/24/Ce del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il la­voro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’ar­ticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee),

hannoa dottato la presente decisione:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/Cee è modificato conforme­mente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Allegato

(omissis)

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

2.

Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

3.

Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU, TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.eu­ropa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti
ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact asses­sment of potential restrictions on the marketing and use of dichloro­methane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

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