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Dm Lavoro 27 marzo 2009

Riduzione dei premi artigiani, anno 2008 - Articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto 27 marzo 2009

(Gu 25 maggio 2009 n. 119)

Riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente, accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007, superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;

Visto l'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;

Vista la nota preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

Vista la delibera del Presidente — Commissario straordinario dell'Inail n. 88 del 18 dicembre 2008 con la quale viene stabilita, nella misura del 2%, la riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti a partire dall'anno 2008, che rispettino le condizioni di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che la suddetta delibera Inail, tiene conto di quanto rappresentato dalle associazioni di categoria degli artigiani circa il mancato avvio dei piani pluriennali di prevenzione e l'impossibilità di prevederne la concreta attuazione;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 6675 del 22 gennaio 2009;

Decreta:

Articolo 1

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2008 è stabilita in misura pari al 2%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2

1. L'Inail provvede alla verifica dell'effettiva attuazione dei piani pluriennali di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 781, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata attuazione dei piani pluriennali, l'Inail provvede, nel corso del 2010, al conguaglio negativo dei relativi importi.

2. Le risorse generate dall'applicazione del comma 1 sono destinate ad incrementare l'ammontare disponibile per il periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggior riduzione a quelle imprese che hanno concretamente investito nella prevenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

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