Sicurezza sul lavoro, nomina Rspp non esclude responsabilità datore di lavoro
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In tema infortuni sul lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può assumere la posizione di garanzia propria del datore di lavoro; tutt'al più ne rispondono in concorso.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 4941, ripercorso un orientamento consolidato, secondo il quale il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 31, Dlgs 81/2008 ricopre una figura di consulente, al quale il datore non può trasferire la propria posizione di garanzia. Infatti, in caso di infortunio del lavoratore, il Rspp può -laddove vi siano carenze nel suo operato— risponderne in concorso con il datore, ma la sua responsabilità non può assorbire quella del datore di lavoro.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore di lavoro toscano per l'omicidio colposo di un lavoratore ex articolo 590 C.p. (causato dal taglio improprio di un albero); non avendo potuto lo stesso invocare la totale responsabilità del Rspp.
Sicurezza sul lavoro - Abbattimento alberi - Infortunio del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 590, Codice penale - Responsabile servizio prevenzione e protezione - Obblighi ex articolo 31, Dlgs 81/2008 - Funzione consultiva - Valenza della nomina quale delega di funzioni - Insussistenza - Responsabilità datore di lavoro - Sussistenza
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