Decisione Commissione Ce 2009/358/Ce
Gestione rifiuti da attività estrattive - Armonizzazione informazioni e questionario
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Commissione delle Comunità europee
Decisione 29 aprile 2009, n. 358/2009/Ce
(Guue 1 maggio 2009 n. L 110)
Decisione sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce1 , in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) La presente decisione è volta a fissare requisiti minimi per assicurare che la raccolta e, se necessario, la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3 e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/Ce, avvengano in modo armonizzato, tempestivo e adeguato. La decisione è inoltre finalizzata a stabilire le basi per il questionario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva.
(2) È opportuno che la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/Ce riguardi il periodo compreso tra il 1 o maggio di un dato anno e il 30 aprile dell’anno successivo.
(3) La relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/Ce deve riguardare, la prima volta, il periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 30 aprile 2011 e deve essere inviata alla Commissione entro il 1° febbraio 2012.
(4) Al fine di limitare il carico amministrativo correlato all’attuazione della presente decisione, l’elenco delle informazioni richieste deve essere limitato ai dati utili a migliorare l’attuazione della direttiva. Allo stesso modo, l’invio delle informazioni annuali relative agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/Ce, dovrebbe essere previsto solo per gli Stati membri nei quali effettivamente hanno luogo tali eventi nel periodo considerato.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/Ce,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Nell’allegato I sono indicate le informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/21/Ce e che devono essere messe a disposizione delle autorità comunitarie competenti in campo statistico, se richieste a fini statistici.
Articolo 2
Nel caso in cui in un dato Stato membro si verifichino uno o più eventi di cui e all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/Ce, detto Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per ogni evento, le informazioni indicate nell’allegato II. Dette informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 aprile dell’anno successivo e sono comunicate alla Commissione non oltre il 1° luglio di detto anno.
Articolo 3
Per comunicare informazioni in merito all’attuazione della direttiva come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/Ce, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato nell’allegato III.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.
Allegato I
Informazioni da inserire nell’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2006/21/Ce
1. Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.
2. Informazioni essenziali sull’autorizzazione, tra cui data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).
3. Se del caso, informazioni in merito al tipo di rifiuti e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo.
Allegato II
Informazioni da comunicare alla Commissione in merito agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 6 e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/Ce
Per ogni evento è necessario raccogliere e inviare le seguenti informazioni:
1. Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.
2. Informazioni in merito all’autorizzazione rilasciata, compresi data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, tipo di rifiuto e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo; descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).
3. Descrizione dell’evento, compresi:
a) natura e descrizione dell’incidente; descrizione delle modalità di rilevamento dell’evento; luogo e ora in cui si è verificato l’evento;
b) collocazione nel tempo e descrizione delle informazioni inviate dall’operatore alle autorità competenti e delle informazioni fornite al pubblico e, se del caso, agli altri Stati membri eventualmente interessati nel caso di un possibile impatto transfrontaliero;
c) valutazione dei possibili impatti sulla salute umana e sull’ambiente e delle eventuali conseguenze sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti;
d) analisi delle possibili cause dell’evento.
4. Descrizione delle misure correttive adottate per porre rimedio all’evento, in particolare:
a) descrizione delle modalità di attuazione del piano di emergenza, se del caso;
b) tipo di istruzioni fornite dalle autorità competenti;
c) altre misure da specificare.
5. Descrizione delle misure adottate per evitare altri incidenti della stessa natura, in particolare:
a) nuove condizioni incluse nell’autorizzazione;
b) adattamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo;
c) miglioramento della trasmissione delle informazioni;
d) altre misure da specificare.
6. Ulteriori informazioni che possono essere utili agli altri Stati membri e alla Commissione per migliorare l’attuazione della direttiva.
Allegato III
Note ufficiali
Gu L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.