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Decisione Commissione Ce 2008/962/Ce

Proroga della validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti - Modifica delle decisioni 2001/405/Ce, 2002/255/Ce, 2002/371/Ce, 2002/740/Ce, 2002/741/Ce, 2005/341/Ce e 2005/343/Ce

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 15 dicembre 2008, n. 2008/962/Ce

(Guue 19 dicembre 2008, n. L 340)

Decisione della Commissione recante modifica delle decisioni 2001/405/Ce, 2002/255/Ce, 2002/371/Ce, 2002/740/Ce, 2002/741/Ce, 2005/341/Ce e 2005/343/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/405/Ce della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta si applica fino al 4 maggio 2009.

(2) La decisione 2002/255/Ce della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori si applica fino al 31 marzo 2009.

(3) La decisione 2002/371/Ce della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/Ce, si applica fino al 31 maggio 2009.

(4) La decisione 2002/740/Ce della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/Ce si applica fino al 28 febbraio 2009.

(5) La decisione 2002/741/Ce della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/Ce si applica fino al 28 febbraio 2009.

(6) La decisione 2005/341/Ce della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer si applica fino al 30 aprile 2009.

(7) La decisione 2005/343/Ce della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili si applica fino al 30 aprile 2009.

(8) In conformità al regolamento (Ce) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(9) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di validità deve essere prorogato di 7 mesi per le decisioni 2002/255/Ce e 2002/371/Ce, di 8 mesi per la decisione 2001/405/Ce, di 10 mesi per la decisione 2002/740/Ce, di 13 mesi per le decisioni 2005/341/Ce e 2005/343/Ce e di 15 mesi per la decisione 2002/741/Ce.

(10) Le decisioni 2001/405/Ce, 2002/255/Ce, 2002/371/Ce, 2002/740/Ce, 2002/741/Ce, 2005/341/Ce e 2005/343/Ce devono essere modificate di conseguenza.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2001/405/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo 'prodotti di tessuto-carta' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 gennaio 2010."

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2002/255/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'televisori' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2009."

Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2002/371/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo 'prodotti tessili' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009."

Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2002/740/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'materassi da letto' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2009."

Articolo 5

L'articolo 5 della decisione 2002/741/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'carta per copia e carta grafica' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010."

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2005/341/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'personal computer' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010."

Articolo 7

L'articolo 3 della decisione 2005/343/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'computer portatili' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2010."

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Note ufficiali

1.

[notificata con il numero C(2008) 8442]
(Testo rilevante ai fini del See)

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