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Dm Attività produttive 10 luglio 2001

Etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Etichettatura | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Etichettatura | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Efficienza energetica

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 10 luglio 2001

(Gu 9 agosto 2001 n. 184)

Recepimento della direttiva 98/11/Ce della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/Cee del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico

Il Ministro delle attività produttive

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l’articolo 4 e l’allegato D;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/75/Cee concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici”;

Vista la direttiva 98/11/Ce della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/Cee del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico. Ai fini del presente decreto, quando un apparecchio può essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per “lampada” la parte o le parti che emettono la luce.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di lampade:

a) lampade con un flusso luminoso superiore a 6500 lumen;

b) lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt;

c) lampade a riflettore;

d) lampade immesse sul mercato o commercializzate per essere usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie;

e) lampade immesse sul mercato o commercializzate principalmente per la produzione di luce nelle frequenze non visibili, cioè con lunghezza d’onda non compresa tra 400 ed 800 nm;

f) lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti di un prodotto il cui scopo primario non è quello di generare illuminazione; tuttavia le lampade commercializzate ovvero esposte separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

3. Per le lampade di cui al comma 2 del presente articolo possono essere fornite etichette e scheda conformi al presente decreto, purché le norme di misurazione armonizzate applicabili a tali lampade siano state adottate e pubblicate in conformità al successivo articolo 2.

4. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate sulle lampade o apparecchi di cui al presente articolo, o sui loro imballaggi, ai fini della sicurezza.

Articolo 2

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati sulla base delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle attività produttive, come trasposizione di norme armonizzate europee i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Definizioni

1. I termini “distributore”, “fornitore” e “scheda” sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Articolo 4

Documentazione tecnica

1. Al fine di consentire la valutazione dell’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica che il fornitore ha l’obbligo di approntare ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107,  riporta in ogni caso:

a) il nome, il marchio commerciale e l’indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale della lampada che consenta di identificarla univocamente;

c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate indicate nell’articolo 2;

e) le eventuali istruzioni per l’uso.

Articolo 5

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L’etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all’allegato I al presente decreto. L’etichetta è apposta in modo da essere chiaramente visibile sull’esterno di ogni singolo imballaggio della lampada. È vietato a chiunque fissare, stampare o incollare a tale imballaggio qualsiasi altro elemento che possa impedire o ridurre la visibilità dell’etichetta. L’allegato I precisa le modalità di affissione dell’etichetta sull’imballaggio, nel caso quest’ultimo sia di dimensioni molto ridotte.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato le lampade di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell’allegato II al presente decreto. Tale scheda informativa è inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi alle lampade o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, è acclusa al materiale informativo corredato alle lampade. I fornitori sono responsabili dell’esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2.

4. Quando l’offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere direttamente visione della lampada nel suo imballaggio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all’allegato III al presente decreto.

5. La classe di efficienza energetica di una lampada, specificata nell’etichetta o nella scheda, è determinata in base all’allegato IV al presente decreto.

6. A partire dal 1° luglio 2002 è vietata la vendita al pubblico delle lampade di cui all’articolo 1, comma 1, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l’etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto.

Articolo 6

Verifiche e controlli

1. Per l’espletamento dei compiti di verifica e controllo sull’applicazione del presente decreto, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell’Enea, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Etichetta

Etichetta

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 293 KB


Allegato II

Scheda

Scheda

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 7 KB


Allegato III

Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a distanza

Vendita per corrispondenza

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 7 KB


Allegato IV

Classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 154 KB


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