Energia

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 21 dicembre 2007

Procedure qualificazione impianti a fonti rinnovabili - Stralcio

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 21 dicembre 2007

(So n. 17 alla Gu 19 gennaio 2008 n. 16)

Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 265 del 14 novembre 2005, recante l’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili);

Visto in particolare che l’articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili prevede che il Gestore della rete di trasmissione nazionale – Grtn Spa, ora Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa adotti e sottoponga all’approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili dal medesimo decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999 e dal decreto legislativo n. 387/2003, e dai connessi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, pubblicato parimenti nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 265 del 14 novembre 2005, recante le direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: il decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni);

Visto in particolare che l’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni prevede che Gestore della rete di trasmissione nazionale – Grtn Spa, ora Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa, adotti e sottoponga all’approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal medesimo decreto;

Visto l’articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale introduce talune disposizioni inerenti le fonti energetiche rinnovabili, nonchè le produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali dispongono, tra l’altro, che dalla data di entrata in vigore della medesima legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rmnnovabili, così come definite dall’articolo 2 della direttiva n. 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva n. 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonchè modifica alla direttiva n. 92/42/Cee, e in particolare l’articolo 14;

Considerato che il Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, dapprima predisponendo le procedure tecniche di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili e al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, e poi aggiornando le medesime procedure alla luce delle normative primarie successivamente introdotte e sopra richiamate;

Considerato che il medesimo Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, risulta non operativo dal maggio 2006;

Considerato che, in ragione delle modifiche normative inerenti le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, i produttori che hanno maturato il diritto ai certificati verdi non hanno sinora potuto esercitare il medesimo diritto;

Ritenuto, in ragione della necessità di emanare le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni assegnate al Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa in materia di fonti rmnnovabili, di procedere alla loro approvazione anche in assenza del parere formale dell’Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ritenuto opportuno introdurre una specifica disposizione per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 14, del medesimo decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, al fine di non vanificare o ridurre il diritto al beneficio acquisito dai soggetti che eserciscono impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, e dai soggetti che eserciscono gli impianti di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva n. 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione;

Ritenuto opportuno chiarire le modalità di applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per gli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in modo che, per i predetti impianti, non siano compressi i termini per l’ottenimento della registrazione del sito secondo il regolamento Emas e sia assicurata parità di trattamento;

Decretano:

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni finali

1. I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, realizzate nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, possono essere usati per ottemperare all’obbligo, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche agli anni 2008 e 2009. Possono essere usati per ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli impianti di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalità ivi previste.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza elettrica superiore a 10 MW, è subordinato all’ottenimento, entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento Emas e con le relative modalità, fermo restando le ulteriori condizioni di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

(omissis)

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