Energia

Normativa Vigente

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Dm Industria 24 gennaio 1997

Cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 24 gennaio 1997

(Gu 22 febbraio 1997 n. 44)

Disposizioni in materia di cessione dell’energia elettrica di nuova produzione da fonti rinnovabili ed assimilate

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il provvedimento Cip n. 6 del 29 aprile 1992;

Visto il Dm 25 settembre 1992 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Visto l’articolo 5, comma 2, lettera b), del Dpr 20 aprile 1994, n. 373;

Visto l’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’autorità di cui all’articolo 2, comma 28, della stessa legge;

Visto il Dm 19 luglio 1996 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Visto il Dm 24 settembre 1996 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l’individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell’energia, la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale;

Vista la legge 14 novembre 1996, n. 577;

Premesso pertanto, che la materia regolata dal Dm 25 settembre 1992 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal provvedimento Cip n. 6 del 29 aprile 1992 dovrà formare oggetto di una nuova disciplina, nel quadro della prevista riforma del settore elettrico nazionale, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra le quali rientrano, in particolare, quelle di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse;

Considerato che, anche in relazione all’andamento della domanda di energia elettrica ed alle esigenze connesse al coordinamento di cui all’articolo 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è dunque opportuno sospendere, nel frattempo, le procedure relative alle proposte di cessione di energia elettrica di nuova produzione, di cui al citato decreto del 25 settembre 1992;

Tenuto conto dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che, per quanto riguarda i prezzi di cessione dell’energia elettrica di nuova produzione, assicura l’applicazione del vigente provvedimento Cip n. 6 del 29 aprile 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994, alle sole iniziative e proposte di cessione indicate nella stessa disposizione;

Atteso che, prima di riordinare la materia, è doveroso definire, entro un breve termine e con l’applicazione del trattamento tariffario vigente, tutte le iniziative come disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la lettera 27 settembre 1996, con la quale l’Enel ha comunicato l’impossibilità di accogliere altre iniziative oltre quelle già prescelte alla data del 30 giugno 1995;

Ritenuta conseguentemente l’opportunità di sospendere l’applicazione della norma contenuta nel Titolo III, comma 2, del decreto 19 luglio 1996, risultando la disposizione inoperante;

Sentite le Regioni e le Province autonome, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 17 gennaio 1997;

Decreta:

Articolo 1

1. Le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6 , come integrato e modificato dal Dm 4 agosto 1994, del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cessano di avere effetto in tutti gli altri casi.

2. È sospesa l’applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235.

Articolo 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235, sono aggiunti i seguenti periodi: "La convenzione preliminare è stipulata entro e non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'Enel, del preventivo di allacciamento del nuovo impianto alla rete. Decorso inutilmente tale termine, l'iniziativa del proponente si intende rinunciata".

2. Entro lo stesso termine e con i medesimi effetti di cui all’articolo 2 del Dm 25 settembre 1992, come integrato dal comma 1 del presente articolo, sono stipulate le convenzioni preliminari relative alle iniziative e alle proposte di cessione dell’energia elettrica previste dal comma 7 dell’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Qualora l’Enel Spa abbia già comunicato il preventivo di allacciamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di novanta giorni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla predetta data.

Articolo 3

1. È sospesa l’applicazione della disposizione di cui al comma 2 del capitolo III prevista dal Dm 19 luglio 1996 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1996, n. 172.

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