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Dm Sviluppo economico 2 dicembre 2009

Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92

Parole chiave Parole chiave: Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energie rinnovabili | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energie rinnovabili | Impianti

Ultima versione disponibile al 03/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 dicembre 2009

(Gu 21 dicembre 2009 n. 296)

Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: Cip) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento Cip 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/1991, articolo 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn, oggi Gse) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/Ce e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/Ce);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità "propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2009 concernente la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2010, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gse.

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 novembre 2009, PAS 22/09, riguardante "Proposta al Ministro dello sviluppo economico per la definizione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99" pervenuta in data 1° dicembre 2009;

Considerato che il regime definito dalla deliberazione Cip 6/92 è scarsamente efficiente in termini di ordine di merito di produzione in un assetto di mercato liberalizzato;

Considerato che all'energia elettrica ceduta al Gse nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 sono riconosciuti prezzi costituiti dal costo evitato di impianto, dal costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, dal costo evitato di combustibile e dall'ulteriore componente, correlata ai maggiori costi di investimento delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi otto anni di esercizio;

Considerato che il Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento sia aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi; e che tali maggiori costi derivano dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi e dall'applicazione della direttiva 2003/87/Ce in materia di emission trading;

Considerato che alcuni impianti Cip 6/92 sono alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (es. gas siderurgici, tar di raffineria, ecc.); e che le condizioni di utilizzo di tali combustibili hanno effetti non solo per il produttore di energia elettrica ma anche per l'attività industriale a monte;

Ritenuto opportuno promuovere in via preliminare la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia nonché impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione dei meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e a rifiuti anche in considerazione delle evoluzioni della normativa di riferimento.

Ritenuto in linea generale di condividere nel merito la proposta formulata dall'Autorità con la citata deliberazione del 27 novembre 2009, PAS 22/2009;

Ritenuto opportuno prevedere l'aggiornamento dei corrispettivi del costo evitato di impianto sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per la collettività nazionale;

Ritenuto opportuno non riconoscere per i soggetti che optano per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 i costi sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi in quanto recuperabili attraverso la partecipazione al mercato, anche alla luce delle disposizioni dell'articolo 27, comma 18, della legge 99/2009;

Ritenuto opportuno rimandare ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico:

— la definizione del numero di ore equivalenti da impiegare nel calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione anticipata delle convenzioni, anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuità di utilizzo dei suddetti combustibili;

— i criteri per la definizione dell'ulteriore corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurati al costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, da corrispondere agli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili, al fine di promuoverne la disponibilità nelle ore e nelle zone di massima criticità del sistema elettrico nazionale;

— la definizione di ulteriori modalità e tempistiche relative all'erogazione dei corrispettivi rivenienti dalla risoluzione volontaria delle convenzioni Cip 6;

Decreta

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 99/2009, i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, con le seguenti finalità:

a) promuovere l'uscita degli impianti di produzione oggetto delle suddette convenzioni dal regime definito dalla deliberazione Cip 6/92 ritenuto scarsamente efficiente rispetto ad un assetto di mercato liberalizzato;

b) rispettare il criterio di adesione volontaria dei produttori Cip 6 alle risoluzioni di convenzione, come previsto dalla citata legge;

c) ridurre gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica per famiglie ed imprese nel rispetto dei diritti e degli affidamenti vantati a tutela degli investimenti intrapresi dagli operatori titolari degli impianti oggetto della convenzione.

Articolo 2

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 30, comma 20, della legge 99/2009, definisce adeguati meccanismi per la risoluzione delle convenzioni Cip 6 al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito dalla medesima legislazione per cui gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti debbano essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

2. Il presente decreto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere alla data dell'1 gennaio 2010:

a) alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

b) assimilati alimentati da combustibili fossili.

Articolo 3

Procedure per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6

1. I titolari delle convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6/92 possono inviare apposita comunicazione al medesimo Gse, entro il 21 dicembre 2009, con cui manifestano con effetti non vincolanti l'interesse alla risoluzione anticipata della singola convenzione in essere, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 99/2009 e secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2009, il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità l'elenco degli impianti per i quali è stato manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata della relativa convenzione Cip 6.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, i soggetti titolari delle convenzioni Cip 6, che hanno manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata delle stesse ai sensi del comma 1, possono presentare al Gse istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione.

4. Sulla base delle istanze vincolanti presentate ai sensi del comma 3, il Gse procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni, conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. Il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità il totale dei corrispettivi da erogare per ogni impianto, non appena disponibili, nonché le modalità di erogazione, definite sulla base delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 7.

5. Nel caso in cui l'impianto utilizzi, in tutto o in parte, dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia derivanti da attività industriali gestite da un soggetto terzo, il titolare della convenzione Cip 6 deve accordarsi preliminarmente con il medesimo soggetto terzo circa le modalità di utilizzo di tali combustibili per il periodo residuo della convenzione Cip 6, allegando lo schema di accordo alla comunicazione di cui al comma 1 e l'accordo firmato all'istanza di cui al comma 3.

6. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, possono essere definiti i criteri relativi all'approvvigionamento o al trasferimento di quote di emissione di gas serra tra il soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica e il soggetto titolare dell'impianto industriale per assicurare la continuità produttiva degli impianti.

Articolo 4

Corrispettivo riconosciuto ai titolari di convenzioni Cip 6 in caso di risoluzione anticipata delle medesime convenzioni

1. Nel caso di impianti Cip 6 che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, di cui al Titolo II, punto 3, lettera e) e punto 4, lettera e), del provvedimento Cip 6/92, il Gse eroga al titolare della convenzione, a fronte della risoluzione della medesima per gli anni successivi al 2009, il corrispettivo Crecuperi (espresso in €):

 

 

dove:

– CEI (espresso in €/MWh) è il valore del costo evitato di impianto definito dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 nell'ipotesi di prezzo unico e pari a 21,9 €/MWh;

– INC (espresso in €/MWh) è il valore dell'ulteriore componente definita dal Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 fino al termine del relativo periodo di riconoscimento (qualora non sia già terminato), pari a 38 €/MWh;

– Pconv (espresso in MW) è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip 6/92;

– h è il numero di ore equivalenti/anno, determinato secondo quanto previsto al comma 7;

– t è il tasso di sconto, convenzionalmente assunto costante e pari al 6%, salvo quanto previsto al comma 6;

– i è la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente, convenzionalmente assunta costante e pari al 2%, salvo quanto previsto al comma 6;

– N è il numero degli anni solari residui della convenzione Cip 6, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la convenzione;

– K è il numero degli anni solari residui di corresponsione dell'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la corresponsione di tale componente;

– Gn è il numero dei giorni nel corso dell'anno solare n-esimo in cui sarebbe stata vigente la convenzione Cip 6, al netto dei giorni compresi nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal Gse ai prezzi previsti dal provvedimento Cip 6/92;

– Ganno,n è il numero complessivo dei giorni nell'intero anno solare nesimo;

– Gk è il numero dei giorni nel corso dell'anno solare k-esimo in cui dovrebbe essere riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, al netto dei giorni compresi nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal Gse ai prezzi previsti dal provvedimento Cip 6/92 inclusivi di tale componente.

– Ganno,k è il numero complessivo dei giorni nel corso dell'anno solare kesimo.

2. In aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo comma, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, continua ad essere applicato quanto previsto dalla vigente regolazione in materia di riconoscimento degli oneri, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/Ce, per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito.

3. In aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, per gli impianti di cui al medesimo comma, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, il Gse applica un corrispettivo, positivo o negativo, determinato annualmente dall'Autorità in base all'effettiva produzione di ciascun impianto in ogni anno ed al valore del differenziale tra il prezzo unico nazionale di acquisto ed i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona, anche tenendo conto delle possibilità per gli operatori di copertura dal rischio legato al medesimo differenziale, in modo tale che ci sia perequazione con effetti economici non negativi sul sistema.

4. Nel caso di impianti assimilati, che utilizzano combustibili fossili, di cui al Titolo II, punto 3, lettera f), voce idrocarburi, e punto 4, lettera f), voce idrocarburi, del provvedimento Cip 6/92, il Gse eroga al titolare della convenzione il corrispettivo Cfossili (espresso in €):

 

 

dove:

– CEI (espresso in €/MWh) è il valore del costo evitato di impianto definito dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 nell'ipotesi di prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote e pari a 36,4 €/MWh nelle sole ore piene;

— INC (espresso in €/MWh) è il valore dell'ulteriore componente definita dal Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 fino al termine del relativo periodo di riconoscimento (qualora non sia già terminato).

Tale componente è prevista nelle sole ore piene e il suo valore è pari a 22,9 €/MWh (caso con Ien uguale o maggiore di 0,51 fino a 0,6) e pari a 34 €/MWh (caso con Ien maggiore di 0,6);

– Pconv (espresso in MW) è la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip 6/92;

–hP è il numero di ore piene equivalenti/anno, convenzionalmente assunto pari a 3600 ore/anno;

– t è il tasso di sconto, convenzionalmente assunto costante e pari al 6%, salvo quanto previsto al comma 6;

– i è la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente, convenzionalmente assunta costante e pari al 2%, salvo quanto previsto al comma 6;

– N è il numero degli anni solari residui della convenzione Cip 6, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la convenzione;

– K è il numero degli anni solari residui di corresponsione dell'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, incluso l'anno in cui hanno inizio gli effetti della risoluzione anticipata della convenzione e l'anno in cui sarebbe terminata la corresponsione di tale componente;

– Hn è il numero delle ore piene nel corso dell'anno solare n-esimo in cui sarebbe stata vigente la convenzione Cip 6, al netto delle ore piene relative al periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal Gse ai prezzi previsti dal provvedimento Cip 6/92;

– Hanno,n è il numero complessivo delle ore piene nell'intero anno solare n-esimo;

– Hk è il numero delle ore piene nel corso dell'anno solare k-esimo in cui dovrebbe essere riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, al netto delle ore piene comprese nel periodo in cui l'energia elettrica è stata ritirata dal Gse ai prezzi previsti dal provvedimento Cip 6/92 inclusivi di tale componente;

– Hanno,k è il numero complessivo delle ore piene nell'intero anno solare k-esimo.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le ore piene sono quelle definite dal Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92.

5. I termini Crecuperi e Cfossili di cui ai commi 1 e 4 sono posti pari a 0 (zero) con riferimento agli impianti per i quali il rapporto tra la quantità di energia elettrica ritirata dal Gse e la potenza oggetto della convenzione Cip 6 sia risultato inferiore a 1'000 in entrambi gli anni 2008 e 2009.

6. I corrispettivi di cui di cui ai commi 1 e 4 vengono riconosciuti dalla data di risoluzione delle convenzione e possono essere erogati in un'unica soluzione, secondo la valorizzazione di cui ai medesimi commi, ovvero in più rate annuali, in cui i corrispettivi sono rapportati all'andamento del tasso ufficiale di sconto, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7.

7. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati:

— il valore del parametro h, di cui al comma 1, per il singolo impianto la cui convenzione è oggetto di risoluzione, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire la continuità di utilizzo dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia. A tal fine, il titolare della convenzione Cip 6, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, invia tutti gli elementi utili alla suddetta determinazione. I medesimi dati sono inviati anche al Ministero dello sviluppo economico;

— un eventuale corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurato al valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse definito dal Titolo II punto 2 del provvedimento Cip 6/92, in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 4, per gli impianti di cui al medesimo comma, per le ore di massima criticità del sistema elettrico in funzione della localizzazione dell'impianto;

— eventuali ulteriori criteri per la definizione di modalità e tempistiche per le erogazioni rateali.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. I corrispettivi erogati dal Gse ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.

2. Il Gse presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione circa i risparmi effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata al 2010 delle convenzioni Cip 6 rispetto allo scenario di mantenimento delle medesime sino a scadenza naturale.

3. Il Gse presenta entro il 30 giugno 2010 al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione in cui è analizzata la eventualità di procedere, con le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 20, della legge 99/2009, alla risoluzione anticipata delle ulteriori convenzioni Cip 6, anche per gli impianti a fonti rinnovabili e da rifiuti.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

 

Roma, 2 dicembre 2009

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