Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale di Sassari 29 gennaio 2009

Rifiuti - Rifiuti liquidi - Conferimento al depuratore comunale - Omessa comunicazione del gestore - Responsabilità del soggetto che gestisce i rifiuti - Non sussiste

Il soggetto regolarmente autorizzato alla gestione dei rifiuti, che li conferisce ad un impianto di depurazione di proprietà comunale non autorizzato a riceverli, non può essere ritenuto responsabile di alcun reato.
Non si può, infatti, secondo il Tribunale di Sassari (sentenza 29 gennaio 2009) legittimamente ritenere che il soggetto gestore dei rifiuti abbia concorso nell’illecito con il gestore dell’impianto di depurazione, in quanto la gestione comunale di tale impianto dovrebbe essere garanzia di una gestione dello stesso conforme alla normativa vigente.
Non si può quindi ritenere che vi fosse alcun onere, in capo ai gestori di rifiuti, di controllare che il destinatario degli stessi fosse in grado di smaltire correttamente e legittimamente i rifiuti conferiti.

Tribunale

Tribunale di Sassari, Sezione distaccata di Alghero - Sentenza 29 gennaio 2009

Tribunale di Sassari, Sezione distaccata di Alghero — Sentenza 29 gennaio 2009

 

(omissis)

Svolgimento del processo

(...), (...) e (...) erano citati a giudizio, con Decreto del Pm del 6 ottobre 2006, per rispondere dei reati di smaltimento di rifiuti liquidi, nei termini loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Alle udienze del 23 settembre e del 28 ottobre 2008, i menzionati imputati ed i loro rispettivi difensori formulavano domanda di giudizio abbreviato, condizionato alla produzione di documenti.

Il Giudice — sentito il Pm, che nulla opponeva – ammetteva gli imputati al procedimento richiesto, ritenendo l’integrazione probatoria compatibile con le esigenze di celerità proprie del rito e necessaria per la decisione.

Letti gli atti, il Giudice disponeva d’ufficio l’esame del Maresciallo (...), in servizio presso il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari.

Al termine, le parti concludevano come da separato verbale.

 

Motivi della decisione

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari, nell’ambito di una serie di controlli ambientali diretti alla salvaguardia ambientale dell’area marina di Capo Caccia e dell’Isola Piana, procedevano, in data 18 maggio 2005, all’ispezione dell’impianto, di proprietà comunale, di depurazione delle acque reflue urbane del centro abitato di Alghero, gestito dall’Associazione Temporanea d’Imprese (Ati) della quale facevano parte alcune società, tra le quali la (...) S.r.l.

Gli inquirenti, oltre ad accertare alcune irregolarità amministrative, appuravano, altresì, che nell’impianto di depurazione in questione erano conferiti i rifiuti liquidi costituiti dai fanghi delle fosse settiche e dalle acque di lavaggio dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Rsu).

I Carabinieri assodavano, altresì, che tali conferimenti erano effettuati sulla base di autorizzazioni che erano state rilasciate dall’Ufficio Ecologia del Comune di Alghero. Il gestore del Depuratore, tuttavia, riceveva tali rifiuti liquidi, senza aver preventivamente effettuato la comunicazione alla competente Autorità, da individuarsi nella Provincia di Sassari, secondo quanto sancito dagli articoli 36 e 45 del Decreto legislativo 152 del 1999.

Sulla base di questi elementi, al signor (...), nella sua qualità di legale rappresentante della Ati che gestiva l’impianto di depurazione comunale, era contestata la contravvenzione punita e prevista dagli articoli 59, comma 6 bis (che richiamava, quanto alla pena, l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), per aver accettato i menzionati rifiuti liquidi, senza aver preventivamente effettuato la prescritta comunicazione alla Provincia di Sassari (si vedano, attualmente, gli articoli 110, secondo e terzo comma e 137, settimo comma del D. Lvo 152 del 2006).

Nei confronti dello (...), peraltro, avendo costui optato per il dibattimento ordinario, si procede separatamente.

A (...) e (...), nelle rispettive qualità di responsabile tecnico e collaboratore delegato dell’impresa (...), appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Alghero, è contestato, invece, di aver smaltito, nel menzionato impianto di depurazione, i rifiuti liquidi costituti dalle acque di lavaggio dei cassonetti Rsu, senza la prescritta autorizzazione.

Analogamente, a (...), nella sua qualità di socio amministratore della (...), è contestato di aver smaltito i rifiuti costituiti dai fanghi delle fosse settiche, nel medesimo impianto di depurazione, senza la prescritta autorizzazione.

Si deve rilevare, peraltro, che il difensore di (...) e (...) ha prodotto documenti diretti a dimostrare che costoro avevano cessato la carica, rispettivamente di responsabile tecnico e collaboratore responsabile tecnico della (...), molto tempo prima (9 dicembre 2003), dell’accertamento effettuato dai Carabinieri.

Si deve rimarcare, altresì, che il Maresciallo del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari, (...), nel corso del suo esame in udienza, ha precisato che sia la (...), sia la società (...) avevano tutte le previste autorizzazioni, rilasciate dalla competente Autorità, per il trasporto della specifica tipologia di rifiuti liquidi in contestazione, quindi a nessuno degli odierni imputati può essere contestato, in relazione alla specifica attività da loro compiuta, di spedizione dei reflui presso il depuratore, il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, attualmente punito dall’ art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in armonia con l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'attività di trasporto costituisce una fase dello smaltimento che richiede un'apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzatorio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 43849 del 6/11/2007, dep. 26/11/2007, con riferimento specifico alla fattispecie di smaltimento di reflui trasportati da società di autospurgo).

L’unico addebito che è stato mosso ai menzionati imputati è, pertanto, sostanzialmente a titolo di culpa in eligendo, per aver conferito siffatti rifiuti, presso il depuratore comunale di Alghero, il cui gestore – come si è in precedenza illustrato – aveva omesso di effettuare la preventiva comunicazione alla Provincia di Sassari.

In definitiva, pur essendo stati formalmente incolpati del reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, agli imputati è stato sostanzialmente contestato di aver in qualche modo concorso nell’illecito commesso dal gestore del depuratore.

Orbene, è ben vero che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale un soggetto che affida i propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento è gravato dall'obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dello incarico, sicché, allorché sia provato che costui non si sia attenuto a tale doverosa cautela in eligendo, deve trovare applicazione la regola inserita nell'art. 41 c.p., comma 1, secondo la quale la condotta illecita può essere attribuita anche all'imputato che, con la sua condotta colposa (mancato controllo sulla affidabilità delle persone delegate allo smaltimento dei rifiuti), ha posto in essere una condizione della catena causale senza la quale l'evento, prevedibile e non dovuto a fattori imponderabili, non si sarebbe verificato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 2008, udienza del 19/12/2007, depositata il 7 febbraio 2008 ).

Si deve rilevare, tuttavia, che nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, era accaduto che un imprenditore aveva consegnato, per il loro smaltimento, numerose macchine fotocopiatrici, provenienti dalla sua attività commerciale, a due extracomunitari i quali, dopo essersi recati in un centro di raccolta che aveva rifiutato il materiale, avevano scaricato i rifiuti all’ interno del Parco fluviale del Po, sicché era provato che l’imputato si era rivolto a persone che non offrivano alcuna garanzia, in ordine alla correttezza dell’attività di smaltimento dei rifiuti.

Nel caso in esame, invece, gli odierni imputati conferivano i propri rifiuti liquidi presso il depuratore comunale, previa specifica autorizzazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Alghero, sicché potevano ragionevolmente confidare che la gestione dell’impianto pubblico avvenisse in maniera conforme alla normativa vigente e che, in particolare, i responsabili dello stesso avessero ottemperato all'obbligo di preventiva comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, del Decreto legislativo 152/1999.

In conclusione, nessun rimprovero, neppure a titolo di culpa in eligendo si ritiene possa essere rivolto, nel caso di specie, agli odierni imputati i quali, pertanto, devono essere assolti dai reati di smaltimento illecito di rifiuti, a loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso i fatti.

Avuto riguardo al grado di complessità della motivazione, si determina in sessanta giorni il termine, per il deposito della sentenza

 

PQM

 

Visti gli articoli rubricati, 530 c.p.p., assolve (...), (...) e (...) dai reati a loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso i fatti.

Visto l’articolo 544 c.p.p., indica il termine di sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Alghero il 9 dicembre 2008

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