Discarica abusiva, reato ad ampio respiro
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il concetto di gestione di discarica abusiva, secondo la Corte di Cassazione, comprende qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato.
La Suprema Corte (sentenza 9879/2018) ha così dichiarato inammissibile il ricorso contro una condanna inflitta ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata) dalla Corte di Appello di Lecce, nei confronti di un soggetto ritenuto corresponsabile della trasformazione di un fondo, precedentemente adibito ad opificio industriale, "in contenitore di beni destinati ad un mero accumulo senza alcun ulteriore riutilizzo".
Secondo la Suprema Corte, che si richiama a propri precedenti, la fattispecie sanzionatoria in questione riguarda non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso.
Rifiuti - Discarica non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Interpretazione - Senso ampio - Contributo al mantenimento del reato nel tempo - Sanzionabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941