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Risoluzione Agenzia delle entrate 27 gennaio 2009, n. 20

Conto Energia - Cumulabilità incentivi

Agenzia delle entrate

Risoluzione 27 gennaio 2009, n. 20/E

Oggetto: Interpello - Articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Alfa - Articolo 9 , Dm 2 febbraio 2007

Con istanza d'interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto posto il seguente:

 

Quesito

 

La Società istante rappresenta che dal mese di settembre 2007 ha avviato l'iter burocratico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 Kwh.

A tal proposito:

a) ha richiesto l'incentivo (c.d. tariffa incentivante) per la produzione dell'energia elettrica previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) ha inoltrato al Centro operativo di Pescara l'istanza per beneficiare del credito di imposta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 1, commi 271 — 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In relazione a quest'ultima istanza la Società fa presente di aver ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito di imposta per una percentuale pari al 50 % dell'investimento.

L'interpellante chiede di conoscere se gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici (c.d. tariffa incentivante) sono cumulabili con il credito di imposta per i nuovi investimenti di cui al citato articolo 1, commi 271-279.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante osserva che l'articolo 10 del Dm 6 febbraio 2005 concernente "Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi" dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili quando per la realizzazione dell'impianto siano stati o siano concessi contributi in conto capitale in misura superiore al 20 per cento del costo.

Ciò stante, ritiene che sia possibile cumulare i due benefici (tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica e credito di imposta per la realizzazione di nuovi investimenti), in quanto, il credito di imposta concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 271-279 della legge n. 289/2006, si configura come contributo in conto impianti.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Il Dm 28 luglio 2005, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, modificato ed integrato dal Dm 6 febbraio 2006, ha definito i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare.

In tale ambito al comma 2 dell'articolo 10 del citato Dm ha disposto che "le tariffe incentivanti (…) non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20 % del costo dell'investimento".

Al riguardo si ritiene che il legislatore nel richiamare nel citato articolo 10, comma 2, i contributi in conto capitale abbia inteso far riferimento indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.

Com'è noto i contributi si qualificano, sotto il profilo dell'imposizione diretta, in modo diverso — contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale — a seconda delle loro finalità: nello specifico, i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa ovvero all'acquisizione di specifici beni strumentali.

Ciò stante, atteso che i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti perseguono il medesimo scopo, si ritiene che il credito d'imposta richiesto dall'istante ai sensi del citato articolo 1, commi 271-279 e concesso nella misura del 50 per cento, qualificato dalla scrivente come contributo in conto impianti con circolare 11 aprile 2008, n. 38, potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante di cui all'articolo 7, comma 2, del Dlgs 387/2003, solo nella misura del 20 per cento (costituente la soglia massima di cumulabilità di cui all'anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro operativo di Pescara.

In tal caso, occorre darne notizia al medesimo Centro per gli opportuni aggiornamenti delle disponibilità finanziarie.

Resta inteso che qualora il soggetto utilizzi il credito d'imposta per una percentuale superiore al predetto 20 per cento, lo stesso, ai sensi dell'articolo in commento, perderà il beneficio della tariffa incentivante erogata in relazione all'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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