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Circolare Agenzia delle entrate 6 dicembre 2007, n. 66

Conto energia - Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E - Precisazione

Parole chiave Parole chiave: Energia | Fotovoltaico | Fotovoltaico | Conto energia | Conto energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Agenzia delle entrate

Circolare 6 dicembre 2007, n. 66/E

Oggetto: Tariffa incentivante articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 287. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione

Con circolare 46/E del 19 luglio 2007, l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante erogata a titolari di impianti fotovoltaici in relazione all’energia prodotta annualmente.

In merito alle modalità di erogazione della suddetta tariffa, nel paragrafo 2 della citata circolare è stato precisato che “(…) Gli impianti di potenza fino a 20 Kw, possono accedere al c.d. servizio di “scambio sul posto” (anche detto Net Metering), facendone richiesta all’impresa distributrice competente per il territorio ove l’impianto è ubicato o, in alternativa possono cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta”. Nel primo caso, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l’impianto è collegato ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del Dlgs 387 del 2003”.

Con riferimento al menzionato passaggio, l’Autorità per l’energia e per il gas ha tuttavia segnalato che la tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 (come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006).

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, infatti, nel modificare il precedente decreto ministeriale non prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Al riguardo la scrivente, nel prendere atto della segnalazione fatta dal menzionato organo, precisa che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare 46/E del 19 luglio 2007 trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del Dm 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del Dm 19 febbraio 2007.

Detta precisazione non comporta conseguenze fiscali, pertanto, restano fermi i chiarimenti resi con la circolare in esame in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.

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