Energia

Prassi

print

Risoluzione Agenzia delle entrate 3 dicembre 2008, n. 469

Energie rinnovabili - Omologazione di trattamento fiscale delle operazioni interne e delle importazioni

Agenzia delle entrate

Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 469/E

Agenzia delle entrate

Direzione centrale normativa e contenzioso

Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 469/E

Oggetto: Istanza di interpello – Articolo 16 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633— Omologazione di trattamento fiscale delle operazioni interne e delle importazioni

 

Con istanza d’interpello, concernente l’esatta applicazione dell’articolo 16, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

 

Quesito

La "Alfa Spa opera nel settore delle energie rinnovabili risultando installatore e rivenditore di impianti ad "energia-solare"alle cui cessioni trova applicazione l'aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 . Con riguardo all'attività di rivendita la Società fa presente che in alcuni casi commercializza anche singole componenti di detti impianti, quali "moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto". Atteso che, secondo l'istante, dette componenti costituiscono "beni finiti" destinati ad impianti ad "energia solare" ne consegue che la Società avrebbe titolo a beneficiare sui relativi acquisti dell'aliquota Iva del 10%, riservata dal n. 127-sexies) della suddetta Tabella A ai "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)". A tal proposito l'istante ha fatto presente che l'aliquota Iva ridotta è stata riconosciuta, tra le altre, dalla risoluzione 27 settembre 2007, n. 269 in favore delle cessioni di beni finiti che risultano effettuate nei confronti dei consumatori finali ovvero degli installatori dei suddetti impianti, previa dichiarazione di uso finale dei componenti medesimi circa la loro destinazione ai predetti impianti di produzione di energia solare. Ciò premesso la Società chiede se, per omogeneità di trattamento fiscale, anche l'eventuale importazione delle suddette componenti possa fruire della medesima aliquota Iva del 10% prevista per gli acquisti interni, previa dichiarazione di responsabilità circa l'uso finale dei "beni finiti", da rendere in tal caso agli uffici doganali competenti da parte dell'importatore.

 

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Società evidenzia che dalla risoluzione n. 269 del 2007 emerge che la concessione della riduzione dell'aliquota Iva per le installazioni degli impianti ad energia solare prescinde da valutazioni di carattere soggettivo in merito al cedente. Ciò in coerenza con quanto sostenuto dalla risoluzione 20 gennaio 2000, n. 2, secondo la quale ai suddetti fini occorrerebbe prescindere anche dalle caratteristiche intrinseche dell'impianto, ponendosi come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre energia solare. Con riferimento alle suddette componenti la Società ritiene che il trattamento fiscale agevolato operi ove trattasi di "beni finiti", sempre che al momento del loro acquisto venga presentata una dichiarazione di responsabilità circa il relativo uso per impianti di produzione di energia solare. Ciò posto, l'istante ritiene che — previa presentazione agli uffici delle dogane della dichiarazione circa la loro destinazione ad impianti di produzione di energia solare — anche l'importazione delle componenti in esame potrà fruire dell'aliquota Iva ridotta di cui al n. 127— sexies).

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

In relazione al trattamento Iva delle importazioni, fissato in via generale dalla direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, si rileva che il relativo articolo 94, punto 2) stabilisce che "l'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene".

In coerenza con quanto disposto da tale norma l'articolo 69, 1° comma del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che le operazioni derivanti dalle importazioni scontano il medesimo trattamento fiscale delle transazioni interne.

Atteso che da tale contesto normativo discende un'omogeneità di trattamento Iva tra importazioni ed operazioni interne, anche all’atto dell’importazione di"moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto" — destinati alla realizzazione di impianti ad energia solare — potrà applicarsi l'aliquota ridotta prevista dal numero l27-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972.

Ciò beninteso che, come previsto da tale norma, gli stessi possano qualificarsi "beni finiti", intendendosi come tali quei beni che, pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque riconoscibili, in quanto la loro specifica individualità e funzionalità non vengono meno qualora i medesimi concorrano a realizzare la costruzione dell'opera (cfr. risoluzione del 30 marzo 1998, n. 22/E).

Nella stessa risoluzione si è precisato, altresì, che tale agevolazione è rivolta unicamente in favore di cessionari che si configurino come soggetti dediti all'installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali, restando in tal modo esclusi coloro che operano nelle fasi intermedie di commercializzazione (come i distributori ed i grossisti).

Si osserva inoltre che, come affermato nella risoluzione 2 marzo 1994, n. 1, al fine di fruire del beneficio fiscale l'acquirente dovrà dichiarare che il bene finito è destinato ad uno degli impianti agevolati. Sul punto si segnala che la spettanza del trattamento fiscale agevolato ai fini dell'Iva in sede di importazione dei suddetti beni "finiti", in favore di cessionari finali ovvero installatori, è stata riconosciuta anche dall'Agenzia delle dogane; nella nota n. … del … 2008 detta Agenzia ha chiarito che all'atto dell'importazione occorrerà — per la fruizione di tale aliquota ridotta — che l'importatore (cessionario finale ovvero installatore) rilasci una dichiarazione (da rendersi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445) nella quale venga specificato che tali beni"finiti" sono destinati agli impianti di cui al menzionato n. 127-quinquies).

Premesso quanto sopra e concordemente con quanto sostenuto dalla Direzione regionale nel proprio parere e dallo stesso contribuente nell'istanza d'interpello, si ritiene che i "moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto" qualificabili "beni finiti", destinati ad impianti ad energia solare, potranno scontare l'Iva ridotta anche in sede di importazione effettuata dal cessionario finale ovvero installatore, previo rilascio della dichiarazione, nei termini sopra riportati, circa il loro uso finale.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598