Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/103/Ce
Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori - Modifica della direttiva 2006/66/Ce
Ultima versione disponibile al 28/07/2024
Parlamento europeo
Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/103/Ce
(Guue 5 dicembre 2008 n. L 327)
Direttiva che modifica la direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2 ,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3 ,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/Ce affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misuraè conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.
(2) La direttiva 2006/66/Ce dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
Hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2006/66/Ce
L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/Ce è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008.
Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato."
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See.
Parere espresso il 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.