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Agenzia delle entrate

Risoluzione 27 ottobre 2008, n. 402/E

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Provincia di ..– imposta di bollo - Domanda di adesione presentata ai sensi dell'articolo 272 del Dlgs n. 152 del 2006

 

Direzione centrale normativa e contenzioso

 

 

Quesito

La Direzione ambiente e gestione rifiuti della Provincia di …chiede se deve essere assoggettata ad imposta di bollo la domanda di adesione all'atto autorizzativo di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volta ad ottenere l'autorizzazione per la gestione di specifiche categorie di attività e di impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

La Provincia di … ritiene che la domanda di adesione presentata ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del Dlgs n. 152 del 2006 deve essere sottoposta ad imposta di bollo in quanto atto autorizzativo.

Parere della Direzione

La parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ha riordinato, coordinato e integrato la legislazione in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare, l'articolo 269, rubricato "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ha disposto che "Fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione…".

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in argomento, la stessa autorità si pronuncia entro centoventi giorni, ovvero entro centocinquanta in caso di integrazione della domanda di autorizzazione.

Ancora in tema di autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano emissioni inquinanti in atmosfera, l'articolo 272, comma 2, del predetto decreto n. 152 del 2006, stabilisce che "Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti,…" mentre "…deve in ogni caso procedere…" all'adozione di autorizzazioni di carattere generale "…per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto."

Il successivo comma 3 del citato articolo 272 dispone, tra l'altro, che il gestore presenti all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione qualora non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 272, i gestori di impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Premesso quanto sopra, si osserva che le disposizioni fin qui esaminate si caratterizzano per una sostanziale continuità normativa con la disciplina previgente relativa a materia analoga, vale a dire il regime delle autorizzazioni all'esercizio di attività c.d. "a ridotto inquinamento atmosferico".

In particolare, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, la realizzazione e l'esercizio di impianti che avevano ad oggetto le attività anzidette erano soggette all'obbligo di presentazione di domande di autorizzazione secondo modelli semplificati che venivano determinati dalla Regione competente per territorio, secondo il disposto del Dpcm 21 luglio 1989, punto 26 e del Dpr 25 luglio 1991, allegato 2.

L'esercizio delle attività c.d. "a ridotto inquinamento" poteva essere, inoltre, autorizzato attraverso un provvedimento abilitativo generale, adottabile dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 25 luglio 1991, e del Dpcm 21 luglio 1989 punto 19), a fronte del quale i gestori interessati inoltravano all'autorità competente la comunicazione della loro volontà di avvalersi del provvedimento di autorizzazione in argomento.

Come osservato dalla Corte di Cassazione penale, Sezione III, con sentenza 13 gennaio 2007, n. 456, per la realizzazione e l'attivazione di un impianto relativo ad attività c.d. "a ridotto inquinamento atmosferico" non si poteva, nel regime vigente prima del decreto legislativo n. 152 del 2006, "…comunque prescindere (…) dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata (…) o dalla comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale…".

Del pari, osserva ancora la Suprema Corte, non "…muta la situazione alla luce delle disposizioni contenute nel Dlgs 3.4.2006 n. 152." dal momento che anche "…l'articolo 269 comma 1 espressamente menziona (…) i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria (…)", asserendo altresì che "…l'articolo 272 pur contemplando, al comma 2, la possibilità di autorizzazioni generali per specifiche categorie di impianti, ne condiziona tuttavia l'efficacia ad una domanda di adesione da parte del gestore di impianti."

Ciò posto, si può asserire che il procedimento indicato nell'articolo 272, commi 2 e 3, è finalizzato, del pari a quanto previsto nel citato articolo 269, all'adozione di un provvedimento che autorizzi in via preventiva l'esercizio delle attività in esame e, in particolare, che la domanda formulata ai sensi dell'articolo 272, comma 3, è volta ad ottenere che gli effetti del provvedimento "autorizzazione generale" si producano anche in favore del gestore istante.

Atteso ciò, si osserva l'articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, dispone l'applicazione dell'imposta di bollo, tra l'altro, ad "…Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi………delle province……, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo….".

Nel caso di specie, visto che, in base alle considerazioni sopra esposte, l'istanza presentata ai sensi del più volte citato articolo 272, comma 3, è finalizzata al prodursi degli effetti dell'atto generale di autorizzazione, si ritiene che la domanda in esame deve essere assoggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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