Emissioni inquinanti, il bollo si paga anche per l'adesione
Aria
L'adesione delle attività cd. "a ridotto inquinamento" all'autorizzazione generale prevista dal Dlgs 152/2006, in quanto tesa a ottenere l'autorizzazione dell'impianto, è assoggettata a imposta di bollo ex Dpr 642/1972.
Questo è il parere dell'Agenzia delle entrate (risoluzione 27 ottobre 2008, n. 402), interpellata in relazione al trattamento fiscale cui sottoporre gli "impianti e attività in deroga" disciplinati dall'articolo 272 del cd. "Codice ambientale" (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), anche alla luce della sentenza n. 456/2007 della Corte di Cassazione, depositata il 13 gennaio 2007.
Tale articolo, ricordiamo, detta una procedura semplificata — in quanto concede la possibilità di aderire all'autorizzazione generale predisposta dall'Autorità, in alternativa al procedimento autorizzativo ordinario — per le attività ivi ricomprese, in regime di sostanziale continuità normativa con i previgenti Dpr 25 luglio 1991 e Dpcm 21 luglio 1989.
Emissioni inquinanti - Imposta di bollo - Domanda di adesione presentata ai sensi dell'articolo 272, Dlgs 152/2006