News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 11 novembre 2008

Emissioni inquinanti, il bollo si paga anche per l'adesione

Aria

(Alessandro Geremei)

L'adesione delle attività cd. "a ridotto inquinamento" all'autorizzazione generale prevista dal Dlgs 152/2006, in quanto tesa a ottenere l'autorizzazione dell'impianto, è assoggettata a imposta di bollo ex Dpr 642/1972.

Questo è il parere dell'Agenzia delle entrate (risoluzione 27 ottobre 2008, n. 402), interpellata in relazione al trattamento fiscale cui sottoporre gli "impianti e attività in deroga" disciplinati dall'articolo 272 del cd. "Codice ambientale" (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), anche alla luce della sentenza n. 456/2007 della Corte di Cassazione, depositata il 13 gennaio 2007.

Tale articolo, ricordiamo, detta una procedura semplificata — in quanto concede la possibilità di aderire all'autorizzazione generale predisposta dall'Autorità, in alternativa al procedimento autorizzativo ordinario — per le attività ivi ricomprese, in regime di sostanziale continuità normativa con i previgenti Dpr 25 luglio 1991 e Dpcm 21 luglio 1989.

documenti di riferimento
Dpcm 21 luglio 1989

Attuazione e interpretazione del Dpr 203/1988

Risoluzione Agenzia delle entrate 27 ottobre 2008, n. 402

Emissioni inquinanti - Imposta di bollo - Domanda di adesione presentata ai sensi dell'articolo 272, Dlgs 152/2006

Dpr 25 luglio 1991

Emissioni poco significative

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