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Regolamento Commissione Ce 1024/2008/Ce

Istituzione di un sistema di licenze Flegt - Modalità di applicazione regolamento Ce n. 2173/2005/Ce

Ultima versione disponibile al 14/10/2024

Commissione delle Comunità europee

Regolamento 17 ottobre 2008, n. 1024/2008/Ce

(Guue 18 ottobre 2008 n. L 277)

Regolamento recante modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Flegt) definisce una serie di misure volte ad affrontare il problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Il piano d'azione propone lo sviluppo di un sistema di concessione di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (di seguito "sistema di licenze Flegt") per garantire che dai paesi aderenti al sistema venga importato solo legname tagliato legalmente.

(2) Nell'ambito di questo sistema la Comunità intende concludere accordi volontari di partenariato con paesi e organizzazioni regionali (paesi partner Flegt). Il legno e i prodotti derivati esportati dai paesi partner Flegt nella Comunità devono disporre di una licenza Flegt rilasciata dall'autorità competente del paese stesso. La licenza Flegt attesta la legalità del legno e dei prodotti derivati

che ne fanno oggetto, come stabilito dal rispettivo accordo volontario di partenariato Flegt.

(3) Il regolamento (Ce) n. 2173/2005 stabilisce le procedure per l'attuazione del sistema di licenze Flegt, compreso l'obbligo che il legno e i prodotti derivati provenienti da paesi partner Flegt importati nella Comunità dispongano di una licenza Flegt.

(4) Al fine di garantire l'efficacia del sistema, è opportuno che le autorità competenti verifichino se il legno e i prodotti derivati dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono coperti da una licenza Flegt. È opportuno che tale licenza venga accettata solo se sono rispettate talune condizioni.

(5) Pertanto, è necessario stabilire disposizioni dettagliate in merito alle condizioni per l'accettazione della licenza Flegt.

(6) Per garantire che le licenze Flegt vengano trattate in modo uniforme dalle autorità degli Stati membri, occorre stabilire quali informazioni devono esservi riportate. È necessario predisporre un formato standard per le licenze Flegt in modo da facilitarne la verifica.

(7) Data la competitività presente nel settore del commercio internazionale del legname, è necessario che le procedure di importazione non vengano indebitamente rallentate dalle procedure di immissione in libera pratica del legno e dei prodotti derivati in attuazione del sistema di licenze Flegt. È quindi opportuno che le procedure per la verifica e l'accettazione delle licenze Flegt siano quanto più semplici e pratiche possibile, senza tuttavia che ciò comprometta l'affidabilità del sistema.

(8) Nel quadro dell’agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (Idabc), occorre che la Commissione e gli Stati membri assicurino sistemi di informazione e di comunicazione efficienti e interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini della Comunità.

(9) La direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento dei dati personali riportati nelle licenze.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Flegt),

Ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle importazioni di legno e prodotti derivati di cui all'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 2173/2005.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui al regolamento (Ce) n. 2173/2005, si intende per:

1. "carico": una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (Ce) n. 2173/2005 oggetto di una licenza Flegt, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica;

2. "licenza elettronica": una licenza Flegt in formato digitale, che può essere presentata o trattata in forma elettronica e che contiene tutte le informazioni necessarie negli appositi campi del modulo, come indicato nell'allegato;

3. "licenza cartacea": una licenza Flegt conforme al formato stabilito in allegato;

4. "autorità competente(i)": la (o le) autorità incaricata(e) dallo Stato membro di ricevere, accettare e verificare le licenze Flegt.

Capo II

Prescrizioni relative alle licenze Flegt

Articolo 3

1. Una licenza Flegt, di seguito denominata "licenza", può essere in formato cartaceo o elettronico.

2. La Commissione trasmette alle autorità competenti e alle autorità doganali di ciascuno Stato membro un modello oppure le specifiche tecniche della licenza stabiliti da ciascun paese partner.

Articolo 4

L'uso della licenza non dispensa dall'espletamento delle altre formalità relative alla circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Articolo 5

Le autorità competenti o le autorità doganali dello Stato membro nel quale il carico è dichiarato per l'immissione in libera pratica possono richiedere che la licenza venga tradotta nella lingua o nelle lingue ufficiali di quello Stato membro. I relativi costi sono a carico dell'importatore.

Capo III

Accettazione e verifica

Articolo 6

1. La licenza è presentata alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il carico oggetto della licenza è dichiarato per l'immissione in libera pratica.

2. All'accettazione della licenza le autorità competenti di cui al paragrafo 1 informano, a norma delle procedure nazionali applicabili, le autorità doganali.

3. Una licenza viene considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.

4. Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico può essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite dall'articolo 7 e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

5. Qualora siano ritenute necessarie ulteriori verifiche della licenza o del carico conformemente agli articoli 9 e 10, la licenza è accettata solo se tali verifiche hanno esito positivo.

Articolo 7

1. Le licenze cartacee sono conformi al rispettivo modello di licenza.

2. Sia le licenze cartacee che quelle elettroniche contengono le informazioni indicate nell'allegato, conformemente alle note di orientamento fissate nell'allegato stesso.

Articolo 8

1. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, a meno che tali cancellature o alterazioni non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

2. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, a meno che non siano state convalidate dall'autorità di rilascio della licenza.

3. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità competente.

4. Non sono accettate licenze che, in base alle maggiori informazioni eventualmente fornite a norma dell'articolo 9 o in seguito a indagini svolte a norma dell'articolo 10, risultino non corrispondenti al carico.

Articolo 9

In caso di dubbi in merito alla possibilità di accettare o meno una licenza, il duplicato di una licenza o una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all'autorità del paese partner che ha rilasciato la licenza. Alla richiesta può essere allegata una copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

Articolo 10

1. Qualora si ritenga necessario effettuare verifiche ulteriori prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per verificare se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza e, se necessario, alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità competente.

2. Se il volume o il peso del legno e dei prodotti derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non presenta uno scostamento superiore al 10 % rispetto al volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

Articolo 11

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legno e ai prodotti derivati soggetti a dichiarazione.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione viene riportata nel riquadro previsto.

2. Il legno e i prodotti derivati sono immessi in libera pratica solo quando la procedura descritta all'articolo 6, paragrafo 2, è stata completata.

Articolo 12

Quando le autorità competenti sono diverse dalle autorità doganali, gli Stati membri possono delegare funzioni specifiche delle autorità competenti alle autorità doganali. La delega viene notificata alla Commissione.

Articolo 13

La procedura descritta nel presente capo viene svolta in coordinamento tra le autorità competenti e le autorità doganali.

Capo IV

Sistemi elettronici

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze.

2. I sistemi elettronici di cui al paragrafo 1 consentono lo scambio di dati tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri e tra le autorità competenti e le autorità doganali da un lato e la Commissione e/o l'autorità nazionale che rilascia la licenza dall'altro.

3. Nel predisporre i sistemi elettronici, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità. Essi tengono conto degli orientamenti redatti dalla Commissione.

Articolo 15

I sistemi elettronici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, possono comprendere, tra le altre cose:

a) una procedura per la ricezione e la registrazione dei dati contenuti nelle licenze;

b) una procedura per lo scambio dei dati contenuti nelle licenze;

c) un mezzo per memorizzare i dati contenuti nelle licenze.

Capo V

Protezione dei dati

Articolo 16

Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/Ce. La protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto riguarda la divulgazione o la comunicazione dei dati personali contenuti nella licenza.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dalla data di applicazione della prima modifica dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 2173/2005, adottata ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Allegato

Formato stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 194 KB


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