Legge 15 ottobre 2008, n. 175
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi
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Parlamento italiano
Legge 15 ottobre 2008, n. 175
(Supplemento ordinario n. 248 alla Gu 10 novembre 2008 n. 263)
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.
Articolo 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione di Basilea.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 ottobre 2008