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Risoluzione Agenzia delle entrate 11 luglio 2008, n. 295

Interpretazione dell'articolo 1, comma 344 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Agenzia delle entrate

Risoluzione 11 luglio 2008, n. 295/E

Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig.Alfa - Interpretazione dell'articolo 1, comma 344 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Quesito

 

Il signor Alfa fa presente quanto segue:

"In data 25 settembre 2006 con atto del dott. Beta notaio in .. rep. N. . Registrato a .. il .. al n. .. serie 1T acquistava un fabbricato così censito all'Agenzia del Territorio di ..: Comune di .. Catasto Fabbricati Foglio .. Mappale n. .. Cat. C/2 — Classe 1 — Cons. 180 mq — Rendita euro 130,15 Mappale n. ..Cat. C/2 — Classe 1 — Cons. 35 mq — Rendita euro 25,31

Su detto fabbricato, l'Amministrazione comunale .. aveva già rilasciato in data 8 settembre 2006 il "permesso a costruire" per la ristrutturazione dello stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione, autorizzando nel contempo il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a civile abitazione.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati in data 28 maggio 2007 e sono tuttora in corso".

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

"Nei lavori di ristrutturazione, previsti e in corso di realizzazione, il richiedente ritiene di poter beneficiare della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica dell'edificio pari a una detrazione dell'imposta lorda del 55% della spesa rimasta a carico del sottoscritto.

Detta convinzione deriva dal fatto che gli interventi di riqualificazione energetica, previsti e in corso sull'edificio, conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato "C" n. 1 tab. 1 annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192".

Il signor Alfa, pertanto, "ritiene che il caso prospettato gli consenta la detrazione del 55% della spesa di climatizzazione invernale rimasta a proprio carico fino a un valore massimo di detrazione pari a euro 100.000,00".

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

L'articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006 prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 55 per cento, per un valore massimo di 100.000 euro, delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, "che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (tabella riportata nell'allegato C del D.I. 19 febbraio 2007).

La suddetta detrazione, inizialmente ripartibile in tre quote annuali di pari importo e riferibile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, è stata estesa, ad opera dei commi 20 e 24 dell'articolo 1 della legge 244/2007, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Per le spese sostenute a decorrere dal 2008 è possibile ripartire la detrazione " in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione".

In riferimento al quesito proposto si fa presente che l'articolo 2 del decreto interministeriale 7 aprile 2008 modificando l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 ha previsto che, qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico consistano "nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".

Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo 4 del Dm 19 febbraio 2007, introdotto dall'articolo 4 del decreto Interministeriale 7 aprile 2008, ha previsto che per le spese per la climatizzazione invernale consistenti nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:

— acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica;

— trasmettere all'Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.Enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del Dm 19 febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato;

2. la scheda informativa di cui all'allegato E del citato decreto relativa agli interventi realizzati.

Il comma 1-quater del medesimo articolo 4 del Dm 19 febbraio 2007 ha precisato che il contribuente che non sia in possesso della suddetta documentazione, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, possa usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, "a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati".

Tanto premesso, si ritiene che il contribuente istante possa fruire della detrazione del 55 per cento, ove ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, già in relazione alle spese sostenute nel 2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l'iter procedurale previsto dal richiamato articolo 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni.

Si precisa, peraltro, che nel computo del limite massimo della detrazione spettante, previsto dall'articolo 1, comma 344 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (100.000 euro) occorre tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in relazione al medesimo intervento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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