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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Sicilia

Sentenza 19 gennaio 2006, n. 158

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione I, ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso proposto da (...)

contro

— l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici di Palermo di Via Alcide De Gasperi n.81 è domiciliato ope legis;

 

per l'annullamento (previa sospensione)

— del decreto n.114 del 23 febbraio 2005 con il quale il Dirigente del servizio 3 — Tutela dell'inquinamento Atmosferico, Elettromagnetico, Acustico e rischio Ambientale dell'Assessorato intimato, nell'autorizzare ex articolo15 del Dpr n.203/88 la Società ricorrente alle emissioni di fumi in atmosfera con l'installazione dei punti di emissione denominati E41,E42, ed E43, per l'effetto dell'ampliamento dell'impianto esistente derivante dall'attività di essiccazione della vinaccia d'uva, ha tuttavia imposto limiti e prescrizioni di cui al Dm5/2/1998, in luogo di quelli previsti dal Dcpm 8/3/2002, e dal Dpr n.203/88 per gli essiccatoi.

Visto il ricorso, notificato in data 22/04/2005 e depositato in data 06.06.2005, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata e le successive memorie;

Vista l'ordinanza n.226 del 21/06/05, con la quale è stata disposta una verificazione, eseguita in data 02/08/2005;

Vista la successiva ordinanza n.332 del 26/09/2005, con la quale è stata disposta una integrazione della verificazione: ordinanza eseguita in data 15/11/2005;

Vista la memoria conclusiva di parte ricorrente e i documenti alla stessa allegati;

(...)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

Fatto

La ricorrente (...) è una azienda che opera nel settore della lavorazione dei prodotti vitivinicoli e nella produzione dei suoi derivati, con particolare riferimento alla a) lavorazione dell'uva per la produzione del mosto muto e vino; b) lavorazione delle vinacce per la produzione del vinello; c) lavorazione delle fecce per l'ottenimento dell'alcol grezzo; d) distillazione del vino; e) stoccaggio di alcol-invecchiamento di acquavite; f) distillazione delle vinacce per la produzione di grappa. Per dette attività la stessa Azienda è in possesso delle necessarie autorizzazioni regionali per gli scarichi in atmosfera.

La stessa intende procedere ad una ristrutturazione del reparto di lavorazione della vinaccia, attraverso la realizzazione di nuovo impianto di essiccazione della stessa (e relativo trattamento dei fumi) per ottenerne il vinacciolo e la buccetta, quest'ultima da riutilizzare anche quale combustibile naturale per auto alimentare lo stesso processo di essiccazione.

Ciò posto, premette parte ricorrente di avere avanzato richiesta ai competenti organi regionali in ordine alle autorizzazioni necessarie, in quanto il materiale in parte qua, ricavato dal ciclo produttivo interno, dopo un processo di separazione in atti meglio descritto, rientrerebbe nel novero delle biomasse vegetali da poter utilizzare come combustibile ai sensi del Dpcm 8/3/2002, con gli indici di emissione ivi previsti che risultano meno stringenti rispetto a quelli disciplinati dal Dm 5/02/1998 in tema di riciclo di rifiuti.

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento indicato in narrativa, con cui l'Amministrazione intimata ha concesso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalla modifica dell'impianto esistente, subordinandola tuttavia ai più rigorosi limiti di cui al Dm 5/2/98 e Dpr 203/98 in luogo di quelli previsti dal Dpcm 8/3/2002, come da richiesta avanzata.

Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:

1— Violazione e falsa applicazione dell'articolo3, punto N9 del Dpcm 8 marzo 2002 e relativo allegato III, punto E), come modificato dal Dpcm 8/10/2004 articolo1 punto 3 — Erroneità manifesta, illogicità manifesta.

2— Violazione e falsa applicazione dell'articolo6 comma 1 lett.A) Dlgs 22/1997, del Dm 5/2/1998, del Dpcm 8 marzo 2002, del Dm 12 luglio 1990, dell'articolo3 comma 2 del Dpr 203/1988 — Erroneità manifesta, illogicità.

Ha chiesto parte ricorrente l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato nonché, in via istruttoria, disporsi — occorrendo — verificazione al fine di accertare in concreto la natura dei processi lavorativi in argomento, siccome rientranti nella previsione della disposizione regolamentare della cui mancata applicazione questi si duole. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.

Con ordinanza n.226 del 21/6/2005 è stata disposta una verificazione istruttoria ai fini di cui in premessa. Ordinanza eseguita in data 2/8/2005 dall'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige, Ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento, all'uopo onerato.

Con memoria in termini, l'Amministrazione resistente ha contestato il risultato della verificazione eseguita, insistendo per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n.332 del 15.11.2005, è stata disposta una integrazione della verificazione già disposta, onerando il medesimo Ente anche in relazione alle osservazioni e conclusioni della Amministrazione regionale intimata. Detta ordinanza è stata eseguita in data 15.11.2005.

In prossimità della presente adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria con cui, contestando anche il profilo della mancato contraddittorio, censura le conclusioni cui perviene l'Istituto verificatore in sede di integrazione di verificazione — siccome diverse da quelle già formulate a seguito della prima ordinanza — ed allegando, a supporto della propria tesi difensiva, una perizia di parte.

L'Avvocatura dello Stato non ha controdedotto sul punto.

 

Diritto

Ritiene, in via preliminare, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'articolo 26 legge 6.12.1971 n. 1034, siccome modificato dall'articolo 9 legge 21.07.2000 n. 205, in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, attesa la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale evenienza, ed atteso altresì l'ampio compendio istruttorio, che non necessita di ulteriori integrazioni, acquisito con le verificazioni disposte, le memorie di parte ed i relativi allegati.

1. Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del Dpcm 08/03/2002.

La censura è fondata, per le considerazioni di cui appresso, ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi di gravame.

Occorre premettere, per una migliore comprensione della questione sottoposta al Collegio, che in specie si controverte della mancata applicazione del Dpcm 08/03/2002 nella parte in cui individua, quale combustibile da poter utilizzare per uso industriale, anche le biomasse vegetali; con particolare riferimento al "materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica dei prodotti agricoli" (all.3, lett.E Dpcm 08/03/2002 n.23959, nel testo modificato dal Dpcm 08/10/2004).

In particolare l'oggetto della materia del contendere va circoscritto essenzialmente alla riconducibilità o meno dei raspi, delle buccette e dei vinaccioli, provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda ricorrente, ed ottenute per mezzo di un processo di separazione in atti descritto, tra le biomasse vegetali che il Dpcm 08/03/2002 n.23959 (siccome modificato dal Dpcm 08//10/2004) annovera tra i combustibili da poter riutilizzare ai fini produttivi, secondo i parametri di emissione di cui allo stesso Dpcm in argomento.

Costituisce punto controverso della questione, quindi, l'esatta natura del processo di lavorazione-estrazione della buccetta dalla matrice "vinaccia esausta". Sostiene l'Amministrazione resistente che "la vinaccia esausta, utilizzata come combustibile, subisce preventivamente un processo di estrazione con acqua e una disalcolazione". Ciò posto, ritiene l'Amministrazione intimata che l'estrazione di un soluto (sostanze organiche ed idrorganiche idrosolubili) con un solvente (acqua) non può ascriversi alla previsione normativa della cui mancata applicazione parte ricorrente si duole.

Ed invero con il provvedimento oggetto di gravame, l'Amministrazione regionale, pur autorizzando l'emissioni in atmosfera a seguito della ristrutturazione dell'impianto di lavorazione, ha ritenuto di non poter consentire in specie l'applicazione del Dpcm 08/03/2002 "considerato che i processi descritti (…) nulla hanno a che vedere con processi esclusivamente meccanici, come, invece, presupposto nel parere della Cpta di Trapani, bensì si configurano come processi chimici e chimico-fisici".

2. Con ordinanza n. 226 del 21 giugno 2005 è stata quindi disposta una verificazione tecnica tendente ad accertare: A) se il processo di lavorazione e la successiva essiccazione delle vinacce esauste, derivanti del ciclo produttivo interno dell'azienda, possa ascriversi ad un'attività di lavorazione esclusivamente meccanica del prodotto agricolo, con particolare riguardo ai differenti processi di lavorazione cui sono sottoposte rispettivamente le vinacce semifermentate e le vinacce fermentate; B) se le buccette, derivanti dal processo di lavorazione ed essiccazione delle vinacce, in quanto riutilizzate quale combustibile per auto alimentare il processo di essiccazione, rientrino nella categoria delle biomasse vegetali ai sensi del Dpcm 08/03/2002 e ss.mm.ii.

3. L'Ente verificatore, individuato nell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige — ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento — con nota del 02/08/2005 ha positivamente riscontrato entrambi i quesiti premettendo che il significato di "lavorazione esclusivamente meccanica" è da intendersi in senso alquanto generale come trattamento tenuto con macchine, non ostando che con esso si possa favorire o dar corso ad una processo/trattamento da valutarsi nel complesso come esclusivamente fisico. Facendo propria la definizione utilizzata dalla Cti Energia e Ambiente, in atti allegata, ha altresì precisato che per "trattamento chimico" deve essere inteso qualsiasi trattamento, diverso da un semplice trattamento meccanico, che comporti l'aggiunta di sostanze chimiche al processo, che non siano aria, acqua e la materia oggetto del trattamento.

3.1 Quanto al primo quesito, in particolare, il verificatore ha quindi evidenziato che in specie, e per quanto qui interessa, si realizza "una movimentazione meccanica della vinaccia in presenza di un fenomeno fisico definito di dilavamento ed in associazione ad un processo fisico naturale, qui accelerato, come l'essiccazione, per poi essere sottoposta meccanicamente alla separazione della buccetta, oltre che dei raspi e dei vinaccioli".

Il trattamento cui è sottoposta la matrice vinaccia, attraverso la lavatura ed estrazione di liquidi (…) per ottenere la buccetta da adoperare quale combustibile, avviene quindi senza alcun rapporto di sostanze chimiche (tipo solventi — ma con esclusione dell'acqua — o additivi) che possono dar luogo alla formazione, nella stessa matrice originaria, di sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo e l'ecosistema. Il successivo processo di essiccazione della materia ottenuta viene semplicemente accelerato attraverso una corrente d'aria calda che intensifica un processo naturale: processo che anche a temperature massime prossime 100°, non modifica la matrice dei suoi componenti principali — esclusa l'acqua -.

3.2 Quanto al secondo quesito, ritiene il verificatore che effettivamente le buccette — tra l'altro preventivamente essiccate — rientrino nella categoria delle biomasse vegetali da riutilizzare quali combustibili ai sensi del Dpcm 8/03/2002. Non manca di evidenziare altresì che, proprio come biomasse, le buccette possono essere utilizzate — così purificate — anche per un impiego nell'alimentazione zootecnica.

4. Le argomentazioni illustrate sono condivisibili dal Collegio e non revocabili in dubbio, malgrado le ulteriori conclusioni cui perviene lo stesso Ente verificatore in sede di integrazione istruttoria.

4.1 Invero con ordinanza n.322 26/09/2005 il Collegio ha disposto una integrazione istruttoria alla luce dei rilievi contenuti nelle controdeduzioni della Amministrazione resistente, di cui alla nota n.54593, depositata l'adunanza camerale del 22/09/2005, con particolare riferimento: A) alle osservazioni sui processi tecnici; B) alla natura della biomassa vegetale proveniente del ciclo produttivo dell'azienda ricorrente; C) alle conclusioni cui perviene nella stessa amministrazione. In detta nota l'Amministrazione regionale si sofferma sull'ambito normativo: in specie, l'unica normativa applicabile sarebbe il Dm 05/02/1998, all.2, suballegato1, punto 3, che detta le norme tecniche di riferimento per la combustione del materiale testualmente denominato "vinaccia esausta e buccette" (proveniente da attività di distillazione). La successiva disciplina derivante dal Dpcm 08/03/2002 troverebbe unicamente applicazione per i materiali genericamente definiti scarti vegetali, con la precisa scriminante, tuttavia, che essi provengano da trattamenti esclusivamente meccanici, in specie non riscontrabili. Inoltre, l'Amministrazione regionale accusa la valenza scientifica della stessa definizione di "trattamento chimico" proposta dal Comitato Termotecnico Italiano (Cti) ed utilizzata dal primo verificatore.

L'ordinanza di cui in narrativa è stata eseguita in data 15/11/2005.

4.2 Preliminarmente, il Collegio ritiene sostanzialmente superabili le censure mosse da parte ricorrente sulla inutilizzabilità del supplemento istruttorio a causa del mancato contraddittorio: l'Istituto onerato avrebbe proceduto senza convocare, informare e, comunque, consentire alcun contraddittorio alla ricorrente. Invero lo stesso ricorrente ha potuto comunque depositare nei termini compiuta memoria difensiva, con allegata perizia tecnica di parte, con cui controdeduce alle conclusioni dell'ente verificatore.

4.3 Ciò posto ritiene il Collegio di poter solo in parte condividere le conclusioni acquisite con l'integrazione istruttoria in premessa. In primo luogo appaiono condivisibili le argomentazioni svolte in ordine alla valenza "scientifica" o meno della definizione di trattamento chimico. In specie la definizione utilizzata appare coerente, ragionevole e giustificata con il contesto cui inerisce: infatti l'utilizzo del solvente acqua, utilizzata per la lavorazione della vinaccia fermentata o semi fermentata, ovvero l'utilizzo dell'aria per la lavorazione della stessa ai fini del processo di essiccamento, non può essere ritenuto pericoloso ai fini della successiva combustione del prodotto trattato. Né e stata dimostrata in specie la sussistenza di ulteriori reazioni chimiche nocive che possano alterare la natura del prodotto ottenuto, per il quale si renda necessario un ulteriore "costo ecologico" in relazione al reimpiego quale combustibile: le diverse argomentazioni utilizzate dall'Amministrazione resistente, tendenti a dimostrare la natura di "reagente" del solvente acqua in quanto ad esempio produce la reazione chimica della ruggine nel ferro, appare alquanto semplicistica e, comunque non pertinente alla fattispecie in esame.

In altri termini, anche in sede di supplemento istruttorio, e differentemente da quanto posto a fondamento del decreto gravato, è stata esclusa la natura chimica e/o fisico-chimica dei processi di lavorazione della vinaccia esausta per l'estrazione della buccetta da reimpiegare quale combustibile nel medesimo contesto produttivo.

5. Tuttavia, differentemente dalla prima verificazione, in sede di supplemento istruttorio l'Istituto onerato ha evidenziato che i processi tecnici utilizzati dall'azienda ricorrente sono definibili, invero, come "processi termici di trasferimento di massa per trascinamento", ed in quanto tali ascrivibili ai processi di tipo "fisico" piuttosto che a "trattamenti meccanici".

L'assunto, così formulato, deve essere disatteso per le conclusioni cui conduce, in quanto incongruo rispetto alle stesse premesse da cui muove lo steso verificatore (anche in sede di supplemento istruttorio) ed attesa altresì la ratio della normativa in questione, la cui corretta interpretazione spetta all'interprete, e di cui appresso. D'altronde costituisce punto incontroverso, anche in sede di supplemento istruttorio, che "i processi tecnici impiegati dall'Azienda ricorrente sono idonei a ridurre la pericolosità ambientale rispetto al materiale vegetale non trattato".

Come da parere tecnico-scientifico pro veritate prodotto da parte ricorrente, che il Collegio ritiene di poter condividere sul punto, i trattamenti fisici costituiscono una famiglia più ampia di quelli meccanici: tuttavia trattamenti fisici e trattamenti chimici sono di difficile distinzione in una molteplicità di casi, ove non opportunamente contestualizzati. Considerato che è stato ribadito, anche in sede di supplemento istruttorio, che nel caso in esame non si è in presenza, comunque, di trattamenti chimici tout court, si conviene che l'uso dell'acqua quale solvente (non reagente) per la lavatura della matrice vinaccia e per l'eliminazione dei residui può ascriversi alla meccanica dei fluidi.

E' quindi da condividere, in quanto empiricamente corrispondente con la comune esperienza, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui le vinacce provengono dalla semplece spremitura dell'uva, previa separazione dei raspi. I successivi trattamenti cui viene sottoposta la matrice, e qualificati da ultimo come trattamenti fisici, in realtà non comportano, per il solo utilizzo dell'acqua e/o vapore, alcun cambiamento di stato della materia da estrarre: i relativi processi sono quindi da considerare come di "natura meccanica" o "esclusivamente meccanica".

6. Ritiene quindi il Collegio, anche alla luce della esatta individuazione della ratio sottesa alla normativa in argomento, siccome differente da quella di cui al Dm 05/02/1998, che la dizione "lavorazione esclusivamente meccanica del prodotto agricolo" vada correttamente interpretata non in senso stretto bensì in senso lato, siccome volta ad escludere quelle biomasse vegetali per la cui estrazione/lavorazione intervenga un ulteriore "fattore" inquinante significativo (id est: reazione chimica ulteriore o cambiamento di stato) che debba comportare, necessariamente, un relativo costo ecologico. Diversamente opinando, e considerata l'elencazione di cui al citato allegato III Dpcm 8/3/2002, per certi aspetti — e per quanto di ragione — pedissequa rispetto a quella di cui al Dm 05/02/1998, la normativa in argomento non troverebbe quasi mai applicazione.

6.1 Con il Dpcm 08/03/2002, e differentemente dal Dm 05/02/1998, si è inteso infatti regolamentare ed incentivare il ricorso a trasformazioni tecnologiche finalizzate ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto per l'ambiente: le biomasse combustibili, individuabili sulla scorta di detti obiettivi nell'allegato III del regolamento in narrativa, che costituiscono una fonte energetica alternativa e rinnovabile, con positivi risvolti anche in tema ambientale, contribuendo a ridurre la quantità delle biomasse destinate alle discariche ed il ricorso alle più inquinanti materie prime derivanti da idrocarburi. La riconosciuta idoneità a ridurre la pericolosità ambientale, rispetto alla biomassa non trattata, giustifica in specie la più favorevole disposizione regolamentare in tema di emissioni, richiesta dal ricorrente.

7. Ed invero, le argomentazioni appena svolte trovano il conforto nella modifica apportata da ultimo con il Dpcm 08/10/2004 con cui, tra l'altro, e come puntualmente sottolineato da ultimo dalla soc. ricorrente, è stata introdotta la lett.f) al precedente elenco delle biomasse vegetali da poter utilizzare come combustibile, di cui all'allegato III Dpcm 08/03/2002, più volte richiamato. Annoverando ora tra le biomasse vegetali anche la sansa di oliva disoleata (già inclusa unitamente alle vinacce esauste tra gli scarti vegetali di cui al Dm 05/02/1998 all.2 — suballegato 1 — punto 3) ottenuta dal trattamento della sansa vergine con n-esano (solvente chimico), è stato necessario specificare ulteriormente la natura del trattamento che ne consente il riutilizzo (o l'ulteriore utilizzo) come biomassa combustibile. Appare condivisibile l'assunto che, consentendo di annoverare tra le biomasse vegetali la sansa disoleata trattata con un fattore univocamente riconosciuto come chimico, quale l'esano, purché la stessa sansa sia sottoposta a trattamento termico presso il medesimo impianto, risulterebbe incongruo non consentire di annoverare tra le stesse biomasse vegetali, di cui al medesimo allegato, le vinacce esauste trattate, per l'estrazione della buccetta, solo con acqua (solvente non reagente chimicamente con la matrice) ed aria calda. Come peraltro sottolineato dalla perizia di parte, allegata alla memoria conclusiva del ricorrente, il trattamento fisico, così come definito dal verificatore in sede di integrazione istruttoria, può essere ricompresso, appunto, nell'ampio genere dei procedimenti della meccanica dei fluidi e quindi rientrante in una accezione in senso lato della disposizione regolamentare in narrativa.

Alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso risulta quindi fondato in relazione al primo ed assorbente motivo di gravame, per cui va accolto e, per gli effetti, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 02 dicembre 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

(...)

 

Depositata in Segreteria il 19/01/2006

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