Acque potabili, nuovo rinvio (giugno 2020) per limiti cromo VI
Acque (Normativa Vigente)
Slitta al 30 giugno 2020 l'entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite per il cromo esavalente.
Il Dm Salute 14 febbraio 2020 ha infatti posticipato al 30 giugno 2020 l'entrata in vigore del Dm 14 novembre 2016 che ha modificato l'allegato I del Dlgs 31/2001 sui parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano inserendo per il cromo esavalente il limite di 10 µg/l. L'entrata in vigore del nuovo parametro doveva scattare a fine 2019 ma il Dm 14 febbraio 2020 ha fatto slittare ancora la scadenza già prorogata alcune volte.
Attualmente quindi è in vigore solo il valore limite di 50 µg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale) come previsto dall'allegato I del Dlgs 31/2001. Ricordiamo che il Dlgs 152/2006 prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio.
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Cromo esavalente - Modifiche all'allegato I del Dlgs 31/2001
Acque destinate al consumo umano - Cromo esavalente - Proroga dell’entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 31/2002 apportate dal Dm 14 novembre 2016
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