Acque

Normativa Vigente

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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 12 agosto 2013, n. 2013/39/Ue

(Gu 24 agosto 2013 n. L 226)

Direttiva che modifica le direttive 2000/60/Ce e 2008/105/Ce per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3 ,

considerando quanto segue:

(1) L'inquinamento chimico delle acque superficiali rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e rappresenta una minaccia anche per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni di inquinanti, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.

(2) Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(3) Il trattamento delle acque reflue può essere molto costoso. Al fine di agevolare un trattamento più economico e più efficace dal punto di vista dei costi potrebbe essere incentivato lo sviluppo di tecnologie innovative di trattamento delle acque.

(4) La direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, delinea una strategia per combattere l'inquinamento idrico. Tale strategia prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che rappresentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La decisione n. 2455/2001/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque (5), elabora un primo elenco di trentatré sostanze o gruppi di sostanze prioritarie a livello di Unione ai fini dell'inserimento nell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce.

(5) La direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, definisce standard di qualità ambientale (Sqa), in conformità della direttiva 2000/60/Ce, per le trentatré sostanze prioritarie individuate nella decisione n. 2455/2001/Ce e per altri otto inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione.

(6) Ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 3, Tfue, nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione nonché dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. È opportuno tener conto di fattori scientifici, ambientali e socioeconomici, compresi gli aspetti relativi alla salute umana, nel porre in essere una politica economicamente vantaggiosa e proporzionata in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento chimico delle acque superficiali, anche in sede di riesame dell'elenco di sostanze prioritarie in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce. In tale ottica si dovrebbe applicare sistematicamente il principio "chi inquina paga", che è alla base della direttiva 2000/60/Ce.

(7) La Commissione ha proceduto a un riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce e dell'articolo 8 della direttiva 2008/105/Ce, giungendo alla conclusione che è opportuno modificare l'elenco delle sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d'intervento a livello di Unione, definendo Sqa per le sostanze identificate di recente, rivedendo gli Sqa per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissando Sqa relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente.

(8) Il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie si è avvalso del contributo di un'ampia consultazione condotta con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, delle parti interessate e del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(9) Nei piani di gestione dei bacini idrografici per il periodo 2015-2021 si dovrebbe tener conto per la prima volta degli Sqa rivisti per le sostanze prioritarie esistenti. Nell'elaborazione di programmi di monitoraggio supplementari e nei programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018 si dovrebbe tener conto delle sostanze prioritarie identificate di recente e dei relativi Sqa. Al fine del conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali, gli Sqa rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli Sqa per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/Ce, che comprende, tra l'altro, disposizioni riguardanti la proroga dei-termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in ragione di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione. La determinazione dello stato chimico delle acque superficiali entro il-termine del 2015 stabilito all'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce dovrebbe basarsi pertanto solo sulle sostanze e sugli Sqa di cui alla direttiva 2008/105/Ce nella versione in vigore al 13 gennaio 2009, a meno che tali Sqa non siano più rigorosi degli Sqa rivisti nell'ambito della presente direttiva, nel qual caso si dovrebbero applicare questi ultimi.

(10) Dall'adozione della direttiva 2000/60/Ce sono stati adottati numerosi atti dell'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della medesima direttiva, che costituiscono misure di controllo delle emissioni applicabili a singole sostanze prioritarie. Inoltre, molte misure di tutela dell'ambiente ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative dell'Unione esistenti. Qualora gli obiettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce possano essere efficacemente raggiunti con gli strumenti esistenti, dovrebbero essere privilegiate l'attuazione e la revisione di tali strumenti piuttosto che l'istituzione di nuove misure. L'inserimento di una sostanza nell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce non pregiudica l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

(11) Al fine di migliorare il coordinamento tra la direttiva 2000/60/Ce, il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e la pertinente legislazione settoriale, dovrebbero essere esplorate le potenziali sinergie al fine di individuare gli eventuali settori in cui i dati raccolti attraverso l'attuazione della direttiva 2000/60/Ce possano essere utilizzati per sostenere Reach ed altre pertinenti procedure di valutazione delle sostanze e, di converso, i settori in cui i dati generati ai fini delle valutazioni delle sostanze nell'ambito di Reach e della legislazione settoriale pertinente possano essere utilizzati per sostenere l'attuazione della direttiva 2000/60/Ce, compresa la definizione delle priorità di intervento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva.

(12) La progressiva riduzione dell'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie, come previsto dalla direttiva 2000/60/Ce, possono spesso essere ottenuti nel modo più efficace sotto il profilo dei costi mediante misure dell'Unione specifiche per le sostanze alla fonte, per esempio ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 1907/2006, (Ce) n. 1107/2009 e (Ue) n. 528/2012 o delle direttive 2001/82/Ce, 2001/83/Ce o 2010/75/Ue. Occorre pertanto rafforzare la coerenza tra tali atti giuridici, la direttiva 2000/60/Ce e le altre normative pertinenti onde garantire l'idonea applicazione di meccanismi di controllo alla fonte. Qualora il risultato del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce e i dati di monitoraggio disponibili indichino che le misure adottate a livello di Unione o di Stato membro sono insufficienti per raggiungere gli Sqa per certe sostanze prioritarie o l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione per certe sostanze pericolose prioritarie, si dovrebbero prendere iniziative appropriate a livello di Unione o di Stato membro per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce, tenendo conto delle valutazioni del rischio e dell'analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici effettuate nel quadro della pertinente normativa nonché della disponibilità di alternative.

(13) Da quando sono stati fissati Sqa per le trentatré sostanze prioritarie inserite nell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce, è stata portata a-termine una serie di valutazioni del rischio ai sensi del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, successivamente sostituito dal regolamento (Ce) n. 1907/2006. Al fine di assicurare un livello di protezione adeguato e di aggiornare gli Sqa in linea con le recenti acquisizioni scientifiche e tecniche sui rischi per l'ambiente acquatico o provenienti dall'ambiente acquatico, si dovrebbero rivedere gli Sqa per alcune delle sostanze esistenti.

(14) Sono state individuate ulteriori sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello dell'Unione, alle quali è stata data priorità sulla scorta degli approcci specificati all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce e che dovrebbero essere inserite nell'elenco delle sostanze prioritarie. Nel fissare gli Sqa per queste sostanze si è tenuto conto delle informazioni scientifiche e tecniche più recenti a disposizione.

(15) La contaminazione dell'acqua e del suolo determinata da residui farmaceutici rappresenta un problema ambientale emergente. Nel valutare e controllare il rischio che i medicinali comportano per l'ambiente acquatico o che proviene dall'ambiente acquatico, si dovrebbe prestare adeguata attenzione agli obiettivi dell'Unione in materia ambientale. Per affrontare tale problema la Commissione dovrebbe studiare i rischi degli effetti ambientali dei medicinali e fornire un'analisi della pertinenza e dell'efficacia dell'attuale quadro legislativo ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e della salute umana attraverso l'ambiente acquatico.

(16) Per fissare Sqa per le sostanze pericolose prioritarie sono generalmente necessari livelli di incertezza maggiori rispetto alle sostanze prioritarie; in ogni caso, tali Sqa rappresentano un punto di riferimento per valutare la conformità con l'obiettivo del buono stato chimico delle acque superficiali, così come definito all'articolo 2, punto 24, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2000/60/Ce. Tuttavia, se si desidera garantire un livello di protezione adeguato per l'ambiente e la salute umana, si dovrebbe anche mirare all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/Ce.

(17) Negli ultimi anni le conoscenze scientifiche sul destino e sugli effetti degli inquinanti nelle acque hanno subito una profonda evoluzione. Sono disponibili maggiori informazioni sul comparto dell'ambiente acquatico (acqua, sedimenti o biota, di seguito "matrice") in cui è probabile che si trovi una sostanza, e quindi dove si hanno maggiori probabilità di poterne misurare la concentrazione. Alcune sostanze estremamente idrofobe si accumulano nel biota e difficilmente sono rilevabili nell'acqua, anche utilizzando le tecniche analitiche più all'avanguardia. Per tali sostanze è necessario fissare Sqa per il biota. Nonostante ciò, perché possano trarre profitto dalla propria strategia di monitoraggio e adattarla alle circostanze locali, è opportuno offrire agli Stati membri la flessibilità di applicare un Sqa per una matrice alternativa o, se del caso, un taxon del biota alternativo, ad esempio il subphylum crostacei, il paraphylum pesci, la classe cefalopodi o la classe bivalvi (mitili e vongole), purché il livello di protezione offerto dagli Sqa e dal sistema di monitoraggio applicato dagli Stati membri sia equivalente a quello offerto dagli Sqa e dalla matrice indicati nella presente direttiva.

(18) Nuovi metodi di monitoraggio quali il campionamento passivo e altri strumenti appaiono promettenti per applicazioni future, per cui il loro sviluppo dovrebbe essere incentivato.

(19) La direttiva 2009/90/Ce della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi usati per monitorare lo stato delle acque. Tali criteri garantiscono informazioni comprensibili e pertinenti relative al monitoraggio, dal momento che rendono obbligatorio l'uso di metodi di analisi sufficientemente sensibili per assicurare che ogni superamento di Sqa possa essere rilevato e misurato in maniera affidabile. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di monitorare in matrici differenti o taxa del biota diversi da quelli specificati dalla presente direttiva soltanto nel caso in cui il metodo di analisi impiegato soddisfi i criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce per gli Sqa e matrice o taxon del biota pertinenti, o fornisca risultati almeno equivalenti al miglior metodo disponibile per gli Sqa e la matrice o il taxon del biota come specificati nella presente direttiva.

(20) L'attuazione della presente direttiva comporta problemi quali la varietà delle soluzioni possibili in relazione alle questioni scientifiche, tecniche e pratiche e lo sviluppo incompleto di metodi di monitoraggio, nonché vincoli in-termini di risorse umane e finanziarie. Per contribuire ad affrontare alcuni di questi problemi, l'elaborazione di strategie di monitoraggio e di metodi di analisi dovrebbe essere sostenuta dai lavori tecnici di gruppi di esperti nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/Ce.

(21) Le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e altre sostanze che si comportano come PBT possono persistere nell'ambiente acquatico per decenni a livelli che presentano un rischio significativo, anche nel caso in cui siano già state adottate importanti misure per ridurre o eliminare le emissioni di tali sostanze. Alcune di queste sostanze sono inoltre in grado di propagarsi a lunga distanza e sono praticamente ubiquitarie nell'ambiente. Alcune di esse figurano tra le sostanze pericolose prioritarie esistenti e le sostanze pericolose prioritarie identificate di recente. Per alcune di tali sostanze vi sono prove di ubiquitarietà a lungo-termine nell'ambiente acquatico a livello di Unione; tali particolari sostanze richiedono pertanto particolare attenzione per quanto concerne l'incidenza sulla presentazione dello stato chimico ai sensi della direttiva 2000/60/Ce e in relazione ai requisiti di monitoraggio.

(22) Per quanto concerne la presentazione dello stato chimico conformemente all'allegato V, sezione 1.4.3, della direttiva 2000/60/Ce, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fornire una presentazione distinta dell'incidenza sullo stato chimico delle sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, così da non oscurare i miglioramenti ottenuti nella qualità dell'acqua in relazione alle altre sostanze. Oltre alla mappa obbligatoria concernente tutte le sostanze, potrebbero essere presentate mappe supplementari, riguardanti le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e mappe riguardanti separatamente il resto delle sostanze.

(23) È necessario adeguare i monitoraggi in relazione alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell'ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei monitoraggi per tali sostanze al livello minimo sufficiente per un'analisi affidabile della tendenza a lungo-termine, purché sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi.

(24) La particolare attenzione conferita alle sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie non esenta l'Unione o gli Stati membri dall'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già intraprese, anche a livello internazionale, per ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di tali sostanze, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/Ce.

(25) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce, qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della suddetta direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/Ce o di ogni altra normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni. Una disposizione analoga è stata

inclusa anche nell'articolo 18 della direttiva 2010/75/Ue. Da tali articoli consegue che i controlli sulle emissioni stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce dovrebbero essere i controlli minimi applicati. Qualora tali controlli non possano garantire il rispetto di un Sqa, ad esempio nel caso di una sostanza che si comporta come PBT ubiquitaria, ma non potrebbero garantirlo neppure requisiti più severi, anche combinati con requisiti più severi per altri scarichi, altre emissioni e altre perdite che colpiscono il corpo idrico, siffatti requisiti più severi non potrebbero essere considerati richiesti per il rispetto dell'Sqa.

(26) Per le valutazioni del rischio condotte a supporto della selezione di nuove sostanze prioritarie sono necessari dati di monitoraggio di elevata qualità, oltre che dati sugli effetti ecotossicologici e tossicologici. I dati di monitoraggio raccolti dagli Stati membri, per quanto significativamente migliorati negli ultimi anni, non sono sempre adatti allo scopo in-termini di qualità e distribuzione a livello di Unione. I dati disponibili sono particolarmente lacunosi per molti inquinanti emergenti, che possono essere definiti come inquinanti attualmente non inseriti nei programmi di monitoraggio di routine a livello di Unione, ma che potrebbero presentare un rischio significativo tale da renderne necessaria la regolamentazione, in base ai loro potenziali effetti ecotossicologici e tossicologici oltre che alle loro concentrazioni nell'ambiente acquatico.

(27) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità sulla concentrazione di sostanze nell'ambiente acquatico, con particolare riguardo agli inquinanti emergenti e alle sostanze per le quali i dati di monitoraggio presentano una qualità insufficiente ai fini della valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell'Unione e integrare i dati di monitoraggio ottenuti dai programmi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/Ce e da altre fonti attendibili. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma dovrebbe fornire dati rappresentativi adatti per il processo di prioritizzazione a livello di Unione. L'elenco dovrebbe essere dinamico e la sua validità dovrebbe essere limitata nel tempo, al fine di rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentati dagli inquinanti emergenti ed evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo più lungo del necessario.

(28) Allo scopo di semplificare e chiarire gli obblighi degli Stati membri in materia di rendicontazioni e di migliorare la coerenza con altri aspetti correlati della gestione idrica, è opportuno inglobare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/105/Ce negli obblighi generali relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2000/60/Ce.

(29) Per quanto concerne la presentazione dello stato chimico di cui all'allegato V, sezione 1.4.3, della direttiva 2000/60/Ce, ai fini dell'aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici da effettuare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 11, paragrafo 8, e dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fornire una presentazione distinta dell'incidenza sullo stato chimico delle nuove sostanze prioritarie identificate di recente e delle sostanze prioritarie esistenti con Sqa rivisti, in modo che l'introduzione di nuovi requisiti non sia erroneamente percepita come un'indicazione che lo stato chimico delle acque superficiali si è deteriorato. Oltre alla mappa obbligatoria relativa a tutte le sostanze, potrebbero essere presentate mappe supplementari, riguardanti le nuove sostanze identificate di recente e le sostanze esistenti con Sqa rivisti e riguardanti separatamente il resto delle sostanze.

(30) È importante che siano tempestivamente rese disponibili al pubblico informazioni ambientali sullo stato delle acque superficiali dell'Unione e sui risultati delle strategie contro l'inquinamento chimico. Al fine di migliorare l'accesso e la trasparenza dovrebbe essere accessibile elettronicamente al pubblico in ogni Stato membro un portale centrale, che fornisca informazioni sui piani di gestione dei bacini idrografici e sui relativi riesami e aggiornamenti.

(31) Con l'adozione della presente proposta e la trasmissione della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha ultimato il suo primo riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie, come previsto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/105/Ce. Ciò ha comportato un riesame delle sostanze elencate all'allegato III della suddetta direttiva, alcune delle quali sono state identificate come prioritarie. Attualmente non sono disponibili elementi sufficienti per attribuire priorità d'intervento alle altre sostanze elencate nell'allegato III. La possibilità che possano emergere nuove informazioni relative a tali sostanze comporta che queste non siano escluse da un futuro riesame, come anche nel caso delle altre sostanze considerate ma non classificate come prioritarie nel presente riesame. È necessario quindi sopprimere l'allegato III della direttiva 2008/105/Ce in quanto obsoleto. L'articolo 8 della medesima direttiva dovrebbe essere modificato di conseguenza, anche in relazione alla data indicata per la trasmissione dei risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32) Al fine di garantire una risposta tempestiva ai progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore interessato dalla presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 Tfue riguardo all'aggiornamento dei metodi per l'applicazione degli Sqa fissati nella direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33) Al fine di migliorare la base d'informazione per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all'elaborazione e all'aggiornamento di un elenco di controllo. Inoltre, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e per i formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(34) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi4 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di un buono stato chimico delle acque superficiali attraverso l'istituzione di Sqa per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta l'Unione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/60/Ce e 2008/105/Ce,

Hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La direttiva 2000/60/Ce è così modificata:

1) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente almeno ogni sei anni, e presenta eventuali proposte.";

2) l'allegato X è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2008/105/Ce è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/Ce e all'articolo 2 della direttiva 2009/90/Ce della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (*).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) "matrice": un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti o biota;

2) "taxon del biota": un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.

(*) Gu L 201 dell'1.8.2009, pag. 36.";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Standard di qualità ambientale

1. Fatto salvo il paragrafo 1-bis, gli Stati membri applicano gli Sqa figuranti nell'allegato I, parte A, per i corpi idrici superficiali e applicano tali Sqa in conformità dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

1-bis. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nella versione vigente al 13 gennaio 2009 e in particolare il conseguimento di un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione alle sostanze e agli Sqa ivi elencati, gli Stati membri applicano gli Sqa figuranti nell'allegato I, parte A, per quanto riguarda:

i) le sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati Sqa rivisti con effetto dal 22 dicembre 2015 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2021 mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2015 prodotti in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce, e

ii) le sostanze identificate di recente recanti il numero da 34 a 45 che figurano nell'allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2018 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018 gli Stati membri elaborano e presentano alla Commissione un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Entro il 22 dicembre 2021 è elaborato un programma di misure definitivo ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/Ce, il quale è attuato e reso pienamente operativo il più presto possibile dopo tale data e non oltre il 22 dicembre 2024.

L'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/Ce si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii).

Per le sostanze recanti il numero 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell'allegato I, parte A, gli Stati membri applicano gli Sqa per il biota fissati nell'allegato I, parte A.

Per le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli Sqa per l'acqua fissati nell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri possono decidere, in relazione a una

o più categorie di acque superficiali, di applicare un Sqa per una matrice diversa da quella specificata al paragrafo 2 o se del caso per un taxon del biota diverso da quello specificato nell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al primo comma applicano gli Sqa pertinenti di cui all'allegato I, parte A, o, se non ne è presente alcuno per la matrice o per il taxon del biota, fissano un Sqa che offra almeno il medesimo livello di protezione dell'Sqa fissato nell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri possono ricorrere all'opzione di cui al primo comma soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice o per il taxon del biota scelti soddisfa i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce. Nell'eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice, gli Stati membri garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo per la sostanza pertinente.

3-bis. Quando un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta è stato individuato quale risultato di concentrazioni o emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato un Sqa per il biota o i sedimenti, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato anche il monitoraggio dell'acqua superficiale e applicano gli Sqa— Cma di cui all'allegato I, parte A della presente direttiva, laddove tali Sqa siano stati stabiliti.

3-ter. Se, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/90/Ce, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è superiore all'Sqa, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini della valutazione dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

4. Per le sostanze alle quali si applica un Sqa per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

Negli aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri inseriscono le informazioni seguenti:

a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce;

b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo:

i) i motivi e la giustificazione per la scelta di tale opzione

ii) se del caso, gli Sqa alternativi stabiliti, la dimostrazione che tali Sqa garantirebbero perlomeno il medesimo livello di protezione degli Sqa fissati nell'allegato I, parte A, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati per ottenere gli Sqa, e le categorie di acque superficiali a cui si applicherebbero

iii) per permettere un confronto con le informazioni di cui al presente paragrafo, lettera a), i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce;

c) la giustificazione della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori a un anno.

5-bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati predisposti conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali, e la relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce siano diffusi attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (*).

Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo-termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze recanti il numero 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44 elencate nell'allegato I, parte A, in base al monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo-termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/Ce e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e, se necessario, propone che gli Sqa fissati nell'allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 294 Tfue, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, se necessario, al fine di adattare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva agli sviluppi scientifici o tecnici.

8-bis. Al fine di facilitare l'attuazione del presente articolo, entro il 22 dicembre 2014, nella misura del possibile, sono elaborate linee guida tecniche per le strategie di monitoraggio e i metodi analitici per le sostanze, compreso il campionamento e il monitoraggio del biota, nel quadro dell'attuale processo di attuazione della direttiva 2000/60/Ce.

Le linee guida riguardano in particolare:

a) il monitoraggio delle sostanze nel biota di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

b) nel caso delle sostanze identificate di recente (recanti il numero da 34 a 45 nell'allegato I, parte A) e delle sostanze per le quali sono fissati Sqa più rigorosi (recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 nell'allegato I, parte A), i metodi di analisi conformi ai criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce.

8-ter. Nel caso delle sostanze per le quali non sono state adottate linee guida tecniche entro il 22 dicembre 2014, il-termine del 22 dicembre 2015 di cui al paragrafo 1-bis, punto i), è prorogato al 22 dicembre 2018 e il-termine del 22 dicembre 2021 di cui allo stesso punto è prorogato al 22 dicembre 2027.

(*) Gu L 41 del 14.2.2003, pag. 26.";

3) l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 6, sono soppressi;

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7-bis

Coordinamento

1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (Ce) n. 1907/2006, (Ce) n. 1107/2009 (*), (Ue) n. 528/2012 (**) o della direttiva 2010/75/Ue (***), la Commissione valuta, quale parte del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva stessa, se le misure in vigore a livello di Unione e di Stati membri siano sufficienti ai fini del conseguimento degli Sqa per le sostanze pericolose e dell'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/Ce.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente al calendario stabilito nell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.

Laddove l'esito della relazione evidenzi l'eventuale necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/Ce in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009 o del regolamento (Ue) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l'articolo 21 o 44 del regolamento (Ce) n. 1107/2009 ovvero l'articolo 15 o 48 del regolamento (Ue) n. 528/2012, a seconda dei casi, a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.

Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la Commissione avvia, se del caso, la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.

Nell'applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell'analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.

(*) Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Gu L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(**) Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(***) Direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Gu L 334 del 17.12.2010, pag. 17).";

5) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 8

Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato del regolare riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della stessa. Se del caso, correda la relazione di proposte legislative volte a modificare l'allegato X, comprese in particolare proposte volte a individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare Sqa corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

Articolo 8-bis

Disposizioni specifiche per talune sostanze

1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all'articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell'allegato I, parte A della presente direttiva:

a) sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 (sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie),

b) sostanze recanti il numero da 34 a 45 (sostanze identificate di recente),

c) sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 (sostanze per le quali sono fissati Sqa rivisti e più rigorosi).

Gli Stati membri possono inoltre presentare l'entità di ogni deviazione dal valore degli Sqa per le sostanze di cui al primo comma, lettere da a) a c), nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali quadri supplementari cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione.

2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell'allegato I, parte A, possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

Articolo 8-ter

Elenco di controllo

1. La Commissione stabilisce un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce, per integrare i dati provenienti, tra l'altro, dalle analisi e dagli esami ai sensi dell'articolo 5 e dai programmi di monitoraggio ai sensi dell'articolo 8 della stessa.

Il primo elenco di controllo contiene un massimo di dieci sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi, per ciascuna sostanza. Secondo la disponibilità di metodi analitici che non comportino costi eccessivi, il numero massimo di sostanze o gruppi di sostanze che alla Commissione è consentito includere nell'elenco aumenta di una ad ogni aggiornamento dell'elenco ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a un massimo di quattordici. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti.

Il Diclofenac (CAS 15307-79-6), il 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) e il 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) sono inseriti nel primo elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze.

Nel selezionare le sostanze per l'elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, tra cui:

a) i risultati del più recente riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce di cui all'articolo 16, paragrafo 4, di quest'ultima;

b) i progetti di ricerca;

c) le raccomandazioni delle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/Ce;

d) la caratterizzazione dei distretti idrografici degli Stati membri e i risultati dei programmi di monitoraggio di cui rispettivamente agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/Ce;

e) le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle proprietà intrinseche (incluse, se del caso, le dimensioni delle particelle), sulle concentrazioni ambientali e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/Ce, 2001/82/Ce (*) e 2001/83/Ce (**), nonché ai regolamenti (Ce) n. 1907/2006 e (Ce) n. 1107/2009.

2. La Commissione redige il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 14 settembre 2014 e lo aggiorna successivamente ogni ventiquattro mesi. In sede di aggiornamento dell'elenco di controllo, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce senza dati di monitoraggio supplementari. La durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni.

3. Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell'elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per il primo elenco di controllo, il periodo di monitoraggio inizia entro il 14 settembre 2015 o entro sei mesi dall'elaborazione dell'elenco di controllo, se tale data risulta posteriore. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell'elenco.

Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie-territoriale in km2 divisa per 60 000 (arrotondata al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondata al numero intero più vicino).

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all'anno.

Se uno Stato membro fornisce per una particolare sostanza dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o studi esistenti, può decidere di non effettuare il monitoraggio supplementare ai sensi del meccanismo dell'elenco di controllo per tale sostanza, purché tale sostanza sia anche stata monitorata utilizzando una metodologia che soddisfa i requisiti delle linee guida tecniche elaborate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8-ter, paragrafo 5.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi del paragrafo 3. Per il primo elenco di controllo, i risultati del monitoraggio sono riferiti entro quindici mesi dal 14 settembre 2015 o entro ventuno mesi dall'elaborazione dell'elenco di controllo, se tale data risulta posteriore, e successivamente ogni dodici mesi finché la sostanza è presente nell'elenco. Per ciascuna sostanza inclusa negli elenchi successivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo, e successivamente ogni dodici mesi, finché che la sostanza è presente nell'elenco. La relazione contiene informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 e può adottare altresì i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

La Commissione elabora linee guida, comprese le specifiche tecniche, al fine di facilitare il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo ed è invitata a promuovere il coordinamento di tale monitoraggio.

Articolo 8-quater

Disposizioni specifiche per le sostanze farmaceutiche

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/Ce e, se del caso, sulla base dell'esito dello studio del 2013 sui rischi presentati dai medicinali per l'ambiente e di altri studi e relazioni pertinenti, la Commissione, ove possibile entro due anni a decorrere dal 13 settembre 2013, definisce un approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche. Tale approccio strategico include, se del caso, proposte che consentano, se necessario, di tenere conto più efficacemente dell'impatto ambientale dei medicinali nell'ambito della procedura d'immissione in commercio dei medicinali. Nel quadro dell'approccio strategico la Commissione, se del caso, propone entro il 14 settembre 2017 misure da adottare a livello di Unione e/o di Stato membro, secondo quanto necessario, per affrontare il possibile impatto ambientale delle sostanze farmaceutiche, in particolare quelle di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 1, al fine di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di tali sostanze nell'ambiente acquatico, tenendo conto delle esigenze di salute pubblica e di efficacia dal punto di vista dei costi delle misure proposte.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (***).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4,-terzo comma, del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Articolo 9-bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il-termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale-termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale-termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) Direttiva 2001/82/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (Gu L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(**) Direttiva 2001/83/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Gu L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(***) Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13.";

6) l'allegato I è sostituito dal seguente:

a) la parte A è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente direttiva;

b) nella parte B, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli Sqa-Cma significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente all'allegato V, sezione 1.3.4, della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità al relativo Sqa-Cma. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

3. Gli Sqa dell'acqua stabiliti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua.

In deroga al primo comma, nel caso del cadmio, del piombo, del mercurio e del nichel ("metalli") gli Sqa dell'acqua si riferiscono alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente oppure, se specificamente indicato, alla concentrazione biodisponibile.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli Sqa pertinenti, gli Stati membri possono tener conto:

a) delle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti ove tali concentrazioni impediscano la conformità al valore fissato per l'Sqa pertinente;

b) della durezza, del pH, del carbonio organico disciolto o di altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli, essendo le concentrazioni biodisponibili determinate utilizzando appropriata modellizzazione di biodisponibilità.";

7) gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 settembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Allegato I

 

"Allegato X

Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Numero Numero CAS (1) Numero Ue (2) Denominazione della sostanza prioritaria (3) Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro
(2) 120-12-7 204-371-1 Antracene X
(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina
(4) 71-43-2 200-753-7 Benzene
(5) non applicabile non applicabile Difenileteri bromurati X (4)
(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmio e composti X
(7) 85535-84-8 287-476-5 Cloro alcani, C10-13 X
(8) 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos
(9) 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile)
(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dicloroetano
(11) 75-09-2 200-838-9 Diclorometano
(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) X
(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron
(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X
(15) 206-44-0 205-912-4 Fluorantene
(16) 118-74-1 204-273-9 Esaclorobenzene X
(17) 87-68-3 201-765-5 Esaclorobutadiene X
(18) 608-73-1 210-168-9 Esaclorocicloesano X
(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon
(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti
(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercurio e composti X
(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene
(23) 7440-02-0 231-111-4 Nichel e composti
(24) non applicabile non applicabile Nonilfenoli X (5)
(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli (6)
(26) 608-93-5 210-172-0 Pentaclorobenzene X
(27) 87-86-5 201-778-6 Pentaclorofenolo
(28) non applicabile non applicabile Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (7) X
(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina
(30) non applicabile non applicabile Tributilstagno (composti) X (8)
(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni
(32) 67-66-3 200-663-8 Triclorometano (cloroformio)
(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X
(34) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X
(35) 1763-23-1 217-179-8 Acido perfluoroottansolfonico e derivati (PFOS) X
(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen X
(37) non applicabile non applicabile Diossine e composti diossina-simili X (9)
(38) 74070-46-5 277-704-1 Aclonifen
(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenox
(40) 28159-98-0 248-872-3 Cibutrina
(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina (10)
(42) 62-73-7 200-547-7 Diclorvos
(43) non applicabile non applicabile Esabromociclododecani (HBCDD) X (11)
(44) 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 Eptacloro ed eptacloro epossido X
(45) 886-50-0 212-950-5 Terbutrina

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Numero Ue: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3) Per quanto riguarda la definizione degli standard di qualità ambientale, nel caso dei gruppi di sostanze sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.

(4) Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).

(5) Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, Ue 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, Ue 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, Ue 284-325-5).

(6) Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, Ue 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, Ue 205-426-2).

(7) Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, Ue 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, Ue 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, Ue 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, Ue 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, Ue 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.

(8) Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

(9) Si riferisce ai seguenti composti: 7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673- 89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50- 4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(10) CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2), theta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) e zeta-cipermetrina (52315-07-8).

(11) Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8)."

Allegato II

 

"Allegato I

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

Parte A: Standard di qualità ambientale (Sqa)

AA: media annua.

Cma: concentrazione massima ammissibile.

Unità di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7) [μg/kg di peso umido] per la colonna (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS (1) Sqa-AA (2) Acque superficiali interne (3) Sqa-AA (2) Altre acque di superficie Sqa-Cma (4) Acque superficiali interne (3) Sqa-Cma (4) Altre acque di superficie Sqa Biota (12)
(1) Alacloro 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) Antracene 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1
(3) Atrazina 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) Benzene 71-43-2 10 8 50 50
(5) Difenileteri bromurati (5) 32534-81-9 0,14 0,014 0,0085
(6) Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (6) 7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

(6-bis) Tetracloruro di carbonio (7) 56-23-5 12 12 non applicabile non applicabile
(7) Cloro alcani C10-13 (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Clorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) Clorpirifos (Clorpirifos etile) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9-bis)

Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin (7)

Dieldrin (7)

Endrin (7)

Isodrin (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01 Σ = 0,005 non applicabile non applicabile
(9-ter) DDT totale (7), (9) non applicabile 0,025 0,025 non applicabile non applicabile
para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 non applicabile non applicabile
(10) 1,2-Dicloroetano 107-06-2 10 10 non applicabile non applicabile
(11) Diclorometano 75-09-2 20 20 non applicabile non applicabile
(12) Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 non applicabile non applicabile
(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) Fluorantene 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30
(16) Esaclorobenzene 118-74-1 0,05 0,05 10
(17) Esaclorobutadiene 87-68-3 0,6 0,6 55
(18) Esaclorocicloesano 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) Piombo e composti 7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14
(21) Mercurio e composti 7439-97-6 0,07 0,07 20
(22) Naftalene 91-20-3 2 2 130 130
(23) Nichel e composti 7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34
(24) Nonilfenoli (4-nonilfenolo) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) Ottilfenoli [(4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenolo)] 140-66-9 0,1 0,01 non applicabile non applicabile
(26) Pentaclorobenzene 608-93-5 0,007 0,0007 non applicabile non applicabile
(27) Pentaclorofenolo 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (11) non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile
Benzo(a)pirene 50-32-8 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5
Benzo(b)fluorantene 205-99-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11
Benzo(k)fluorantene 207-08-9 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11
Benzo(g,h,i)perilene 191-24-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 Cfr. nota 11
Indeno(1,2,3-cd)pirene 193-39-5 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 non applicabile non applicabile Cfr. nota 11
(29) Simazina 122-34-9 1 1 4 4
(29-bis) Tetracloroetilene (7) 127-18-4 10 10 non applicabile non applicabile
(29-ter) Tricloroetilene (7) 79-01-6 10 10 non applicabile non applicabile
(30) Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) Triclorobenzeni 12002-48-1 0,4 0,4 non applicabile non applicabile
(32) Triclorometano 67-66-3 2,5 2,5 non applicabile non applicabile
(33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 non applicabile non applicabile
(34) Dicofol 115-32-2 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 non applicabile (10) non applicabile (10) 33
(35) Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) 1763-23-1 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 9,1
(36) Chinossifen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54
(37) Diossine e composti diossina-simili Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce non applicabile non applicabile Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)
(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012
(39) Bifenox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004
(40) Cibutrina 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016
(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10–6 6 × 10-4 6 × 10-5
(42) Diclorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5
(43) Esabromociclododecano (HBCDD) Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167
(44) Eptacloro ed eptacloro epossido 76-44-8/ 1024-57-3 2 × 10-7 1 × 10-8 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7 × 10-3
(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Questo parametro rappresenta l'Sqa espresso come valore medio annuo (Sqa-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(4) Questo parametro rappresenta l'Sqa espresso come concentrazione massima ammissibile (Sqa-Cma). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli Sqa-Cma, si ritiene che i valori Sqa-AA tutelino dai picchi di inquinamento di breve-termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

(5) Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'Sqa si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri recanti il numero 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(6) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli Sqa variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7) Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui Sqa sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

(8) Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

(9) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro2,2-bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero Ue 200024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero Ue 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero Ue 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero Ue 200-783-0).

(10) Per queste sostanze sono disponibili informazioni insufficienti per fissare un Sqa-Cma.

(11) Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), l'Sqa per il biota e il corrispondente Sqa-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con l'Sqa per il biota o il corrispondente Sqa-AA in acqua.

(12) Se non altrimenti indicato, l'Sqa per il biota è riferito ai pesci. Un taxon del biota alternativo o un'altra matrice possono invece essere monitorati purché l'Sqa applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze recanti il numero 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), l'Sqa per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), l'Sqa per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei e ai molluschi, in linea con il punto 5.3 dell'allegato del regolamento (Ue) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (Ce) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Gu L 320 del 3.12.2011, pag. 18).

(13) Questi Sqa si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

(14) PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità."

 

Note ufficiali

1.

Gu C 229 del 31.7.2012, pag. 116.

2.

Gu C 17 del 19.1.2013, pag. 91.

3.

Posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2013.

4.

Gu C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

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