Opera su bene paesaggistico non autorizzata, illecito anche sbancamento
Territorio (Giurisprudenza)
Le attività di movimentazione terra e sbancamento su bene a vincolo paesaggistico e non solo i lavori edili, se realizzate senza autorizzazione paesaggistica sono illecite.
La Cassazione (sentenza 4 febbraio 2020, n. 4700) ha confermato la responsabilità degli imputati condannati ai sensi dell'articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 perché avevano realizzato sul loro terreno in Liguria – ricadente sotto vincolo paesaggistico idrogeologico — attività di movimentazione terra e sbancamento senza la prescritta autorizzazione paesaggistica (articolo 146, Dlgs 42/2004). I Supremi Giudici hanno ricordato come la norma punisce chi esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Anche i lavori di sbancamento del terreno, non solo i lavori edili possono portare una modifica dell'assetto paesaggistico e necessitare di autorizzazione paesaggistica.
Contestato agli imputati anche il reato di abbandono rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 in quanto sul viale che conduceva all'area oggetto dell'attività di sbancamento e movimentazione terra era depositato materiale edile (mattoni, pietre e detriti) derivante dalla attività di demolizione (rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006) in atto nel cantiere vicino al terreno cui lavoravano entrambi gli imputati.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Territorio - Beni paesaggistici - Realizzazione di attività di movimentazione terra e sbancamento su area soggetta a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Articolo 146, Dlgs 42/2004 - Necessità - Sussistenza - Realizzazione dell'attività in mancanza di autorizzazione - Responsabilità - Articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Rifiuti - Detriti derivanti da attività da demolizione (N.d.R. - Articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006) - Abbandono sul terreno vicino al cantiere - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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