News - Aggiornamento normativo

Territorio

Milano, 10 febbraio 2020 - 17:01

Opera su bene paesaggistico non autorizzata, illecito anche sbancamento

Territorio (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)
Parole chiave Parole chiave: Territorio | Autorizzazioni | Beni culturali e paesaggistici | Edilizia | Rifiuti | Rifiuti speciali | Abbandono | Sanzioni

Opera su bene paesaggistico non autorizzata, illecito anche sbancamento

Le attività di movimentazione terra e sbancamento su bene a vincolo paesaggistico e non solo i lavori edili, se realizzate senza autorizzazione paesaggistica sono illecite.

 

La Cassazione (sentenza 4 febbraio 2020, n. 4700) ha confermato la responsabilità degli imputati condannati ai sensi dell'articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 perché avevano realizzato sul loro terreno in Liguria – ricadente sotto vincolo paesaggistico idrogeologico — attività di movimentazione terra e sbancamento senza la prescritta autorizzazione paesaggistica (articolo 146, Dlgs 42/2004). I Supremi Giudici hanno ricordato come la norma punisce chi esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Anche i lavori di sbancamento del terreno, non solo i lavori edili possono portare una modifica dell'assetto paesaggistico e necessitare di autorizzazione paesaggistica.

 

Contestato agli imputati anche il reato di abbandono rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 in quanto sul viale che conduceva all'area oggetto dell'attività di sbancamento e movimentazione terra era depositato materiale edile (mattoni, pietre e detriti) derivante dalla attività di demolizione (rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006) in atto nel cantiere vicino al terreno cui lavoravano entrambi gli imputati.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sentenza Corte di Cassazione 4 febbraio 2020, n. 4700

Territorio - Beni paesaggistici - Realizzazione di attività di movimentazione terra e sbancamento su area soggetta a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Articolo 146, Dlgs 42/2004 - Necessità - Sussistenza - Realizzazione dell'attività in mancanza di autorizzazione - Responsabilità - Articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Rifiuti - Detriti derivanti da attività da demolizione (N.d.R. - Articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006) - Abbandono sul terreno vicino al cantiere - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598