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Acque

Milano, 27 settembre 2019 - 17:27

Acque di dilavamento, se contaminate sono reflui industriali

Acque (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Acque di dilavamento, se contaminate sono reflui industriali

Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali.

 

Il principio è stato ricordato dalla Corte di Cassazione (sentenza 36701/2019) che ha respinto, per manifesta infondatezza, un motivo di ricorso presentato contro una condanna inflitta al responsabile legale e all'autista di un'autocisterna, attrezzata per lo spurgo di pozzi neri, sorpresi a riversare il contenuto della stessa in un corso d'acqua pubblico.

 

La Cassazione ha quindi confermato la condanna sancita dalla Corte di Appello di Firenze per immissione di rifiuti liquidi nelle acque superficiali, ai sensi dell'articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 2 del Dlgs 152/2006.

 

All'obiezione dei ricorrenti in giudizio, secondo la quale nella cisterna sarebbero state contenute solo acque meteoriche di dilavamento (con conseguente inapplicabilità della disciplina penale ai sensi degli articoli 74 e 113 del Dlgs 152/2006), il Giudice ha replicato evidenziando la presenza nelle stesse di "sostanze oleose", ovvero idrocarburi, in quantità tali da rendere inammissibile la riconduzione del rifiuto liquido in esame nell'ambito della disciplina in materia di acque meteoriche di dilavamento.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 30 agosto 2019, n. 36701

Acque - Scarichi - Sversamento di rifiuti liquidi da autocisterna in acque pubbliche - Responsabilità penale - Articoli 256, comma 1 e 192, comma 2, Dlgs 152/2006 - Accertamento - Campionamento istantaneo - Possibilità - Sussistenza - Acque meteoriche di dilavamento – Presupposti – Articolo 74 e 113, Dlgs 152/2006 - Contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti – Trasformazione in acque reflue industriali – Trasporto tramite cisterna – Sversamento in corso d’acqua – Reato di gestione non autorizzata e abbandono di rifiuti liquidi – Articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 – Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

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