News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 30 maggio 2019 - 15:43

Sversamento rifiuti liquidi, avversità atmosferiche non scusano negligenza

Acque (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Sversamento rifiuti liquidi, avversità atmosferiche non scusano negligenza

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento da rifiuti liquidi, l'evento atmosferico avverso, che si può e si deve prevedere con appositi accorgimenti tecnici e misure di prevenzione, non esonera il colpevole.

 

Così si è espressa la Cassazione (sentenza 24 aprile 2019, n. 17508) in ordine all'inquinamento delle acque provocato da liquami di un allevamento di suini in Umbria fuoriusciti dalla rottura di un tubo che convogliava i reflui verso l'impianto di depurazione e finiti sul terreno e per ruscellamento dentro un fiume. Gli imputati lamentavano che la frana che aveva causato il distacco del tubo era dovuta a un diluvio improvviso e invocava il caso fortuito e la forza maggiore come cause esonerative della responsabilità per il reato ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006.

 

Per la Cassazione però nel giudizio di merito era stato provato che non si trattava di diluvio improvviso ma solo di piogge intense, oltre la media storica, per le quali gli imputati avrebbero potuto predisporre gli interventi del caso. L'evento franoso che ha portato al distacco del tubo era dunque prevedibile e non può essere invocata la forza maggiore o il caso fortuito. La Giurisprudenza della Cassazione – seguita anche in questa sentenza – ha chiarito che la rottura della condotta di adduzione di liquami inquinanti non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 aprile 2019, n. 17508

Acque - Inquinamento idrico da rifiuti - Reflui zootecnici - Gestione illecita rifiuti - Articolo 256, comma 1, DLgs 152/2006 - Abbandono di rifiuti - Articolo 192, Dlgs 152/2006 Responsabilità penale - Rottura di un tubo di collettamento a causa di un evento atmosferico - Invocazione del caso fortuito o della forza maggiore - Esclusione - Evento eccezionale ma in concreto prevedibile con l’ordinaria dilicenza - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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