News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 24 settembre 2019 - 12:17

Pulizia strade da rifiuti, Codice della strada inchioda concessionario

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Pulizia strade da rifiuti, Codice della strada inchioda concessionario

Ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada il Comune può imporre al concessionario della strada di rimuovere rifiuti ivi abbandonati visto l'obbligo giuridico di pulizia strade a garanzia della sicurezza stradale.

 

Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 12 settembre 2019, n. 6156) confermando l'ordinanza di rimozione rifiuti emessa da un Comune della Puglia nei confronti dell'Anas, gestore della strada ove tali rifiuti erano stati rinvenuti. Secondo il gestore ricorrente non doveva applicarsi il Dlgs 185/1992 (Codice della strada) ma l'articolo 192, Dlgs 152/2006 sull'abbandono di rifiuti. Per i Giudici invece è corretto il riferimento all'articolo 14 del Dlgs 185/1992 che impone al gestore della strada e delle sue pertinenze la pulizia al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Tale norma infatti si pone in rapporto di specialità con l'articolo 192 del Dlgs 152/2006, norma peraltro applicabile anche al gestore della strada purché l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa.

 

L'ordinanza comunale va invece annullata, secondo il Consiglio di Stato, con riferimento all'ordine di bonifica impartito dal Comune, decontaminazione e risanamento igienico, trattandosi di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono espressione di una sanzione per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, che rientra nell'ambito dell'articolo 192 Dlgs 152/2006. Quindi l'ordine di bonifica non può essere rivolto all'Anas in modo automatico come responsabilità oggettiva senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità, né esso risulta di competenza comunale in relazione ai profili di vera e propria "bonifica di sito contaminato".

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 12 settembre 2019, n. 6156

Rifiuti - Abbandono di rifiuti su strada - Ordinanza comunale di rimozione diretta al gestore della strada - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Legittimità - Sussistenza - Ordine di bonifica del sito - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Responsabilità oggettiva del gestore della strada - Esclusione - Emanazione dell'ordine - Competenza comunale - Esclusione

Dlgs 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo Codice della strada - Stralcio

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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