News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 8 luglio 2014

Rimozione rifiuti abbandonati, non si ordina al curatore fallimentare

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rimozione rifiuti abbandonati, non si ordina al curatore fallimentare

La curatela fallimentare non può essere destinataria di un'ordinanza sindacale che, ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, le imponga di rimuovere i rifiuti depositati in maniera incontrollata dall'impresa fallita.

 

Il Consiglio di Stato (sentenza 3274/2014) ha così deciso di annullare un'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati, considerata l'estraneità della curatela fallimentare alla determinazione dell'inquinamento, il divieto di prosecuzione delle attività alla stessa imposto e la illegittimità dell'atto anche alla luce della disciplina sul fallimento, che non prevede alcun subentro negli “obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito”.

 

La mera disponibilità giuridica dei beni fallimentari da parte del curatore (che non può essere reputato “subentrante” neanche ai sensi del meccanismo estensivo previsto dal comma 4 dello stesso articolo 192), precisa inoltre il CdS, non comporta necessariamente il dovere di attivarsi per la tutela sanitaria degli immobili.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2014, n. 3274

Rifiuti - Deposito incontrollato - Ordinanza comunale di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Curatela fallimentare -  Estensione - Esclusione - Sussistenza - Disponibilità giuridica dei beni - Subentro ai sensi del comma 4 dell'articolo 192 - Esclusione - Sussistenza

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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